CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26144/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 1. letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi non consentiti, diretti a replicare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla configurabilità della resistenza ex art 337 ascritta al ricorrente ( dovendosi escludere, alla luce di una logica disamina delle emergenze in fatto che la condotta in contestazione abbia assunto le connotazioni della mra resistenza passiva); alla ritenuta recidiva (confermata alla luce di una compiuta valutazione della maggiore riprovevolezza del fatto, indice della accresciuta pericolosità del ricorrente, alla luce del precedente all'uopo espressamente valorizzato), alla misura della pena, risultando la sentenza impugnata , anche sul punto, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 202