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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39500/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura complessivamente la ritenuta responsabilità sull'assunto che la condotta integri l'ipotesi del consumo di gruppo non punibile ex art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 risultano reiterativi di identiche questioni poste in sede di gravame (già risolte dal primo giudice) ed adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, con motivazione priva di lacune e logica, ha osservato come il ricorrente avesse ceduto dio~ fia~ due dosi di sostanza stupefacente dietro corrispettivo, essendo invece inconferente che in occasione del rifornimento avesse acquistato lo stupefacente anche per uso personale (pagg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura complessivamente la ritenuta responsabilità sull'assunto che la condotta integri l'ipotesi del consumo di gruppo non punibile ex art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 risultano reiterativi di identiche questioni poste in sede di gravame (già risolte dal primo giudice) ed adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, con motivazione priva di lacune e logica, ha osservato come il ricorrente avesse ceduto dio~ fia~ due dosi di sostanza stupefacente dietro corrispettivo, essendo invece inconferente che in occasione del rifornimento avesse acquistato lo stupefacente anche per uso personale (pagg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/
Sentenza Cassazione n. 39500/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris