CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 31059/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14710/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 101. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE-[OSCURATO:PERSONA]- avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 123/2021, pubblicato il 16.3.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno ottenuto ingiunzione ex art. 5 ter ex L. 89/2001 per il pagamento dell’indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione protrattosi per circa nove anni. Avverso il decreto ha proposto opposizione il Ministero e, all’esito, la Corte territoriale ha respinto la domanda e ha revocato l’ingiunzione, ritenendo che i ricorrenti non avessero subito alcun pregiudizio, non potendo confidare nel riconoscimento dell’indennizzo, essendo consapevoli della totale insussistenza delle pretese azionate dinanzi al giudice amministrativo. La cassazione del decreto è chiesta dai ricorrenti di cui in epigrafe con ricorso in due motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso e con ricorso incidentale in tre motivi. 2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 2 L. 89/2001, sostenendo che la Corte di merito abbia respinto la richiesta di equa riparazione in base all’esito sfavorevole del giudizio amministrativo e non, come avrebbe dovuto, tenendo esclusivamente conto della durata irragionevole del processo presupposto, e per aver negato- nonostante la durata ultra-novennale della causa - la suss istenza di un pregiudizio non patrimoniale sulla scorta dell’asserita prevedibilità del rigetto della domanda, senza peraltro considerare che nel primo processo era stata disposta la compensazione delle spese, con statuizione che escludeva il carattere temerario della lite. Il motivo è fondato. Nel respingere la domanda di equo indennizzo, la Corte di merito ha escluso la sussistenza di un pregiudizio indennizzabile, attesa “la totale assenza di incertezza sull’esito della lite, che rendeva evidente la strumentalità della coltivazione di un’azione giudiziale quando l’esito negativo era ampiamente prevedibile”. Ha evidenziato che – poiché nel giudizio amministrativo in cui i ricorrenti, dipendenti pubblici, avevano rivendicato talune maggiorazioni retributive, era intervenuta, a distanza di qualche mese, una disposizione interpretativa che escludeva la spettanza del più favorevole trattamento economico – le parti avevano acquisito in corso di causa la piena consapevolezza del proprio torto, per cui, pur non configurandosi un’ipotesi di lite temeraria, data la loro iniziale buona fede, era però da escludersi la reazione ansiogena determinata dalla pendenza del processo a partire dal momento in cui era divenuto ormai prevedibile l’esito sfavorevole della causa. Risulta – in definitiva - evidente che il giudice distrettuale abbia dato rilievo non alla condizione delle parti nel giudizio presupposto (ossia al giudizio di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo incardinato dinanzi al Tar), ma a quella creatasi nel giudizio amministrativo esitato nel rigetto della domanda di maggiorazioni retributive, ed abbia ritenuto decisivo l’esito del primo giudizio di equa riparazione, che, sebbene definito con pronuncia di rigetto, non poteva automaticamente giustificare anche il rigetto della successiva richiesta ex L. 89/2001. A tale ultimo riguardo va ricordato che l’infondatezza della domanda nel giudizio presupposto non è, di per sé, causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, all'uopo occorrendo che di tale infondatezza la parte abbia consapevolezza, originaria - allorché proponga una lite temeraria - o sopravvenuta, - ma prima che il processo superi il termine di durata ragionevole (Cass. 665/2017; Cass. 3584/2018), condizione quest’ultima che andava verificata con riferimento al processo presupposto e non a quello amministrativo, avendo questa Corte già affermato che la valutazione della sussistenza del patema d'animo per la durata del processo deve essere rapportata, separatamente, ad ogni singolo procedimento (Cass. 10506/2018). 3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 3, 5 ter L. 89/2001 e dei D.D.M.M. 55/2014 e 327/2018, per aver la Corte di appello liquidato le spese in favore del Ministero anche per la fase monitoria cui l’amministrazione non aveva partecipato, riconoscendo – per giunta - importi diversi da quelli previsti dalla tabella n. 8 allegata al D.M. 55/2014. Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova liquidazione delle spese processuali in base all’esito finale della lite. 4. Il primo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001, sostenendo che erroneamente sarebbe stata reputata applicabile la sospensione feriale dei termini dì cui alla legge n. 742/1969, senza tener conto degli effetti della novella del 2012 la quale ha previsto che la domanda di equ o indennizzo, se respinta, non è più proponibile anche ove non sia ancora maturato il termine semestrale di decadenza , il che dovrebbe portare ad assimilare tale termine a quelli di carattere sostanziale. Il secondo motivo denuncia – sotto altro profilo d ell’art. 4 L. 89/2001, assumendo che sarebbe venuto meno il carattere necessitato del procedimento di cui alla legge n. 89/2001, posto che il diritto all'indennizzo può essere riconosciuto anche mediante il ricorso al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010, restando esclusa la sospensione feriale del termine di proponibilità della domanda. Il terzo motivo denuncia nuovamente la violazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001, nella parte in cui si ritiene applicabile la sospensione feriale dei termini, occorrendo tenere conto della modifica di cui all'art. 327 c.p.c., con la conseguente riduzione a sei mesi del termine per impugnare. Si deduce che, data la disposta riduzione per legge del termine per impugnare, a quest’ultimo potrebbe non risultare applicabile la sospensione feriale dei termini, invece invocabile per il termine decadenziale per la proposizione della domanda di equo indennizzo. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. È insegnamento costante di questa Corte che, "poiché fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma ancheil termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso. Tale sospensione si applica -in particolare - al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. n. 5423/2016; Cass. n. 10595/2016; Cass. n. 26423/2016). Le contrarie argomentazioni sviluppate in ricorso non possono esserein alcun modo condivise. La semplificazione del procedimento non osta all'operatività della L. 742/1969, che trova pacifica applicazione anche ai procedimenti monitori e alla successiva fase di opposizione, oltre che ai giudizi nei quali appaiono particolarmente accentuate le esigenze di celerità e snellezza delle regole processuali, quale ad es. il procedimento sommario di cognizione. Nessun rilievo ha poi la possibilità di ottenere l'indennizzo in sede di mediazione, essendo tale opzione alternativa al giudizio, nell'otticadi una attenuazione del carico degli uffici giudiziari, in cui l'attribuzione dell'indennizzo costituisce esito non obbligato pur in presenza dei relativi presupposti, essendo rimesso all'incontro delle volontà delle parti secondo valutazioni di convenienza. La circostanza, poi, che l'esercizio dell'azione indennitaria nel termine di legge abbia assunto ancor di più carattere decadenziale, avendo il legislatore previsto che anche il rigetto per motivi di rito ne precluda la riproposizione, non costituisce argomento che deponea favore della natura sostanziale del termine, trattandosi di sceltediscrezionali del legislatore, che non hanno alcuna attinenza con ilprofilo in discussione. Neppure la riduzione del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. o l'impossibilità di riproporre la domanda, se respinta anche per ragioni di rito, adducono argomenti in favore della tesi del Ministero: detta sospensione opera anche per i termini delle impugnazioni ordinarie, che sono ugualmente improponibili se già dichiarate improcedibili o inammissibili (artt. 358 e 387 c.p.c.). In conclusione, è accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo, ed è integralmente respinto il ricorso incidentale. La pronuncia è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Essendo il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato ed essendo comunque soccombente un’amministrazione dello Stato, dato il rigetto del ricorso incidentale, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo e respinge il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per