CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18066/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7599/2014R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 66 , presso lo studio DLA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine delcontroricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 108/08 / 1 3, depositata il 19 settembre 201 3. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Definizione agevolata -Cessazione della materia del contendere.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 108/08/13 del 19 / 09 / 201 3 , la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva gli appelli riuniti propostidall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso le sentenze n n . 39, 40 e 41 / 40 / 1 2 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che avevano accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di tre avvisi di accertamento per IVA relativaagli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006. 2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3. [OSCURATO:SOCIETA]resisteva con controricorso. 4. Con ordinanza resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per verificare l’intervenuta definizione agevolata della controversia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente rilevato che, con nota del 23/03/2022, la difesa erariale ha aderitoalla richiesta di cessa zione della materia del contendere formulata dalla società contribuente con memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., essendo stata definita la controversia ai sensi del citato art. 6 del d.l. n. 193 del 2016. 2. Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia. 2.1. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così de