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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 07816/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4125/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AMPEZZO, 186, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 4673/2017 depositata il 13/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Il Tribunale di Latina revocò il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro diversi soggetti -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –in base a garanzie fideiussorie prestate in favore della debitrice [OSCURATO:SOCIETA].

Per la parte che interessa, ritenne invalida la procura rilasciata dalla banca al proprio difensore, per carenza di potere rappresentativo del conferente.

La sentenza venne impugnata dalla MPS Gestione crediti banca s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, incorporante la [OSCURATO:PERSONA].

Radicatosi il contraddittorio, la Corte d’appello di Roma (i) ha dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti degli appellati [OSCURATO:PERSONA] e Simeone“per effetto della dichiarazione di rinuncia agli atti fatta dal difensore della banca appellante”, (ii) ha dichiarato inammissibile l’appellonei confronti di Contreras, [OSCURATO:PERSONA] e Stefan, perché tardivo in rapporto al termine breve di impugnazione, (iii) lo ha respinto nei confronti dei restanti (Valente, Palazzo, Iudicone e Valeri) perché in effetti era da confermare il difetto di rappresentanza del soggetto (dr.

Fischetti) conferente la procura al difensore della banca. [OSCURATO:PERSONA] MPS, agendo in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito, ha proposto ricorso per cassazione in cinquemotivi.

Correras, Stefan, Palazzo e le eredi [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo deceduto) hanno replicato con controricorso.

A sua volta Valente ha replicato con altro controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

I. -Coi primi due motivi la ricorrente deduce, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione degli artt. 75, 77, 81 e seg. cod. proc. civ., e l’omessa, ins ufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso, nella parte relativa al difetto di prova circa il potere rappresentativo del soggetto conferente la procura difensiva.

II. - Col terzo e col quarto mezzo la ricorrente deduce, ancora rispettivamente, la violazione o falsa applicazione degli artt. 137 e seg., 325 e 330 cod. proc. civ., e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso, nella parte relativa all’intervenuta notifica della sentenza di primo grado quale base di decorrenza del termine breve per impugnarla.

III. -Infine, col quinto mezzo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per un difetto della motivazione.

IV. - La difesa del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, richiamando il divieto di intervento in cassazione del successore a titolo particolare nel diritto controverso.

L’eccezione non possiede fondamento, poiché nella specie non si tratta di intervento ma del ricorso direttamente proposto dal cessionario del creditoai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (cd.

T.u.b . ).

In base a un principio diverse volte ribadito, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del T.u.b., può proporre il ricorso per cassazione, avendo semmai l'onere di dimostrare l'inclusione nella detta operazione del credito controverso, in modo tale da fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

Ciò naturalmente salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v.

Cass. Sez. 6-1n. 24798 - 20) .

Nel caso concreto il resistente, seppure nell ’errata ottica del divieto di intervento, ha richiamato proprio l a successione a titolo particolare nel diritto controverso, e quindi ha per tale via ammesso la circostanza della legittimazione sostanziale della cessionaria , così esonerandocodesta da ogni ulteriore onere dimostrativo .

V. -Il primo motivo di ricorso è fondato.

La corte d’appello ha ritenuto che la procura difensiva in rappresentanza della banca fosse stata conferita da tale dr.

Fischetti, dirigente della banca stessa , il cu i potere rappresentativo era stato tuttavia esplicitamente contestato in giudizio.

Di rimando al tribunale ha quindi osservato che nessuna prova era stata fornita per contrastare l’eccezione e che nessuna ratifica era poi intervenuta ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ.In questa prospettiva ha rilevato che non si era in presenza di un mero errore materiale dell’atto introduttivo della lite, nella parte concernente l’indicazione delle generalità del legale rappresentante della persona giuridica, poiché in verità l’azione monitoria era stata proposta, in nome della banca,da un asserito dirigente; sicché dinanzi all’espressa contestazione la banca avrebbe dovuto documentare i poteri rappresentativi del menzionato dirigente ( dr.

Fischetti ) o provvedere alla sanatoria nel termine appositamente accordato dal giudice di primo grado.

Sennonché l’argomento della corte d’appello esibisce un chiaro margine di contraddittorietà, essendo stata contestualmente dichiarata l’estinzione parziale del giudizio, ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., “per effetto della rinuncia agli atti (..) fatta dal difensore dell’appellante”.

Ciò implica il riconoscimento di quella rappresentanza processuale che è stata poi negata quale asserita conseguenza del difetto di potere del conferente la procura.

A ogni modo questa Corte è, dinanzi al vizio processuale, giudice del fatto, donde hail potere (e anche il dovere) di esaminare gli atti di causa per verificare se in effetti la procura fosse stata regolarmente conferita dalla banca al difensoreavv.

Schimperna.

All’interrogativo occorre dare risposta affermativa, in quanto la corte d’appello si è basata su ciò che era stato indicato nell’intestazione del ricorso in monitorio, evidenziante la procura come conferita dal suddetto dr.

Fischetti.

Viceversa gli atti di causa confortano quanto riferito nel ricorso, e cioè che già in primo gradoera stata prodotta dalla banca una procura generale alle liti,conferita al detto difensore dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presidente del c.d.a. della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a r.l.

Peraltro la procura generale risulta esser stata allegata anche nella sede monitoria.La circostanza è dirimente.

Al di là del fatto che il ricorso in monitorio menzionasse Fischetti come conferente il mandato ad litem in nome della banca , cosa che la ricorrente insiste nell’ascrivere a mero errore materiale, è evidente che la rappresentanza processuale del difensore rest a comunque da associare, in casi simili, alla procura generale, in netto contrasto con la soluzione del difetto di procura come conseguenza del difetto di potere rappresentativo del dettoFischetti.

Va infatti confermato il principio di irrilevanza di ogni eventuale mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica, una volta che il giudizio sia comunque iniziato in forza di procura validamente rilasciata(v.

Cass. Sez.

Lav. n. 26935 - 08 ) .

VI. –Il secondo motivo resta assorbito.

VII. – Il terzo e il quarto motivo, unitariamente esaminabili per connessione, sono infondati.

La sentenza di primo grado risulta esser stata notificata a mezzo posta.

La corte d’appello ha ritenuto tardivo il gravame per infruttuosa scadenza del termine breve, il quale sarebbe iniziato a decorrere dal 3 aprile 2012, data di ritiro del plico raccomandato.

La ricorrente dice che invece il plico, in base al timbro di ricezione, era stato ritirato non il 3 ma il 6 aprile.

A tal riguardo, tuttavia,l’esame diretto degli atti, che nuovamente spetta alla Corte di fare essendosi al cospetto di una asserita violazione processuale, non suffraga la tesi della ricorrente, giacché l’unico avviso presente nel fascicolo di parte è nel senso di quanto affermato dalla corte territoriale.

VIII. – Il q uinto motivo è inammissibile perché totalmente incomprensibilenella sia genericità.

Si allude alla statuizione di rigetto dell’appello che sarebbe stata motivata con illogico e totale fraintendimento, “essendo in atti la prova degli allegati fatti che lo contrastano e lo contraddicono”.Ma neppure è dato comprendere, alla lettura dell’esposizione,in cosa consisterebbe il preteso “fraintendimento”.

IX. –In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, in esso assorbito il secondo.

La sentenza va cassata in relazione a tale primo motivo, con rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame in ordine alla pretesaafferente.

Vanno disattesi tutti i restanti motivi.

Il rigetto del secondo e del terzo impone di provvedere sulle spese processuali sostenute dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Stefano ed eredi [OSCURATO:PERSONA], visto che per costoro il processo è chiuso come effetto del consolidamento della statuizione relativa alla tardività dell’appello.

Le spese suddette vanno poste a carico della società soccombente.

Provvederà invece il giudice del rinvio in ordine alle spese del giudizio di cassazione per la parte della lite che ancora residua. p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, rigetta il terzo e il quarto e dichiara inammissibile il quinto; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la corrispondente causa alla corte d’appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione; condanna la ricorrente alle spese processuali sostenute dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Stefan, Monia e [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in complessivi 8.200,00 EUR, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4125/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AMPEZZO, 186, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 4673/2017 depositata il 13/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il Tribunale di Latina revocò il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro diversi soggetti -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –in base a garanzie fideiussorie prestate in favore della debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. Per la parte che interessa, ritenne invalida la procura rilasciata dalla banca al proprio difensore, per carenza di potere rappresentativo del conferente. La sentenza venne impugnata dalla MPS Gestione crediti banca s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, incorporante la [OSCURATO:PERSONA]. Radicatosi il contraddittorio, la Corte d’appello di Roma (i) ha dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti degli appellati [OSCURATO:PERSONA] e Simeone“per effetto della dichiarazione di rinuncia agli atti fatta dal difensore della banca appellante”, (ii) ha dichiarato inammissibile l’appellonei confronti di Contreras, [OSCURATO:PERSONA] e Stefan, perché tardivo in rapporto al termine breve di impugnazione, (iii) lo ha respinto nei confronti dei restanti (Valente, Palazzo, Iudicone e Valeri) perché in effetti era da confermare il difetto di rappresentanza del soggetto (dr. Fischetti) conferente la procura al difensore della banca. [OSCURATO:PERSONA] MPS, agendo in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito, ha proposto ricorso per cassazione in cinquemotivi. Correras, Stefan, Palazzo e le eredi [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo deceduto) hanno replicato con controricorso. A sua volta Valente ha replicato con altro controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. -Coi primi due motivi la ricorrente deduce, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione degli artt. 75, 77, 81 e seg. cod. proc. civ., e l’omessa, ins ufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso, nella parte relativa al difetto di prova circa il potere rappresentativo del soggetto conferente la procura difensiva. II. - Col terzo e col quarto mezzo la ricorrente deduce, ancora rispettivamente, la violazione o falsa applicazione degli artt. 137 e seg., 325 e 330 cod. proc. civ., e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso, nella parte relativa all’intervenuta notifica della sentenza di primo grado quale base di decorrenza del termine breve per impugnarla. III. -Infine, col quinto mezzo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per un difetto della motivazione. IV. - La difesa del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, richiamando il divieto di intervento in cassazione del successore a titolo particolare nel diritto controverso. L’eccezione non possiede fondamento, poiché nella specie non si tratta di intervento ma del ricorso direttamente proposto dal cessionario del creditoai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (cd. T.u.b . ). In base a un principio diverse volte ribadito, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del T.u.b., può proporre il ricorso per cassazione, avendo semmai l'onere di dimostrare l'inclusione nella detta operazione del credito controverso, in modo tale da fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Ciò naturalmente salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. Sez. 6-1n. 24798 - 20) . Nel caso concreto il resistente, seppure nell ’errata ottica del divieto di intervento, ha richiamato proprio l a successione a titolo particolare nel diritto controverso, e quindi ha per tale via ammesso la circostanza della legittimazione sostanziale della cessionaria , così esonerandocodesta da ogni ulteriore onere dimostrativo . V. -Il primo motivo di ricorso è fondato. La corte d’appello ha ritenuto che la procura difensiva in rappresentanza della banca fosse stata conferita da tale dr. Fischetti, dirigente della banca stessa , il cu i potere rappresentativo era stato tuttavia esplicitamente contestato in giudizio. Di rimando al tribunale ha quindi osservato che nessuna prova era stata fornita per contrastare l’eccezione e che nessuna ratifica era poi intervenuta ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ.In questa prospettiva ha rilevato che non si era in presenza di un mero errore materiale dell’atto introduttivo della lite, nella parte concernente l’indicazione delle generalità del legale rappresentante della persona giuridica, poiché in verità l’azione monitoria era stata proposta, in nome della banca,da un asserito dirigente; sicché dinanzi all’espressa contestazione la banca avrebbe dovuto documentare i poteri rappresentativi del menzionato dirigente ( dr. Fischetti ) o provvedere alla sanatoria nel termine appositamente accordato dal giudice di primo grado. Sennonché l’argomento della corte d’appello esibisce un chiaro margine di contraddittorietà, essendo stata contestualmente dichiarata l’estinzione parziale del giudizio, ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., “per effetto della rinuncia agli atti (..) fatta dal difensore dell’appellante”. Ciò implica il riconoscimento di quella rappresentanza processuale che è stata poi negata quale asserita conseguenza del difetto di potere del conferente la procura. A ogni modo questa Corte è, dinanzi al vizio processuale, giudice del fatto, donde hail potere (e anche il dovere) di esaminare gli atti di causa per verificare se in effetti la procura fosse stata regolarmente conferita dalla banca al difensoreavv. Schimperna. All’interrogativo occorre dare risposta affermativa, in quanto la corte d’appello si è basata su ciò che era stato indicato nell’intestazione del ricorso in monitorio, evidenziante la procura come conferita dal suddetto dr. Fischetti. Viceversa gli atti di causa confortano quanto riferito nel ricorso, e cioè che già in primo gradoera stata prodotta dalla banca una procura generale alle liti,conferita al detto difensore dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presidente del c.d.a. della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a r.l. Peraltro la procura generale risulta esser stata allegata anche nella sede monitoria.La circostanza è dirimente. Al di là del fatto che il ricorso in monitorio menzionasse Fischetti come conferente il mandato ad litem in nome della banca , cosa che la ricorrente insiste nell’ascrivere a mero errore materiale, è evidente che la rappresentanza processuale del difensore rest a comunque da associare, in casi simili, alla procura generale, in netto contrasto con la soluzione del difetto di procura come conseguenza del difetto di potere rappresentativo del dettoFischetti. Va infatti confermato il principio di irrilevanza di ogni eventuale mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica, una volta che il giudizio sia comunque iniziato in forza di procura validamente rilasciata(v. Cass. Sez. Lav. n. 26935 - 08 ) . VI. –Il secondo motivo resta assorbito. VII. – Il terzo e il quarto motivo, unitariamente esaminabili per connessione, sono infondati. La sentenza di primo grado risulta esser stata notificata a mezzo posta. La corte d’appello ha ritenuto tardivo il gravame per infruttuosa scadenza del termine breve, il quale sarebbe iniziato a decorrere dal 3 aprile 2012, data di ritiro del plico raccomandato. La ricorrente dice che invece il plico, in base al timbro di ricezione, era stato ritirato non il 3 ma il 6 aprile. A tal riguardo, tuttavia,l’esame diretto degli atti, che nuovamente spetta alla Corte di fare essendosi al cospetto di una asserita violazione processuale, non suffraga la tesi della ricorrente, giacché l’unico avviso presente nel fascicolo di parte è nel senso di quanto affermato dalla corte territoriale. VIII. – Il q uinto motivo è inammissibile perché totalmente incomprensibilenella sia genericità. Si allude alla statuizione di rigetto dell’appello che sarebbe stata motivata con illogico e totale fraintendimento, “essendo in atti la prova degli allegati fatti che lo contrastano e lo contraddicono”.Ma neppure è dato comprendere, alla lettura dell’esposizione,in cosa consisterebbe il preteso “fraintendimento”. IX. –In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, in esso assorbito il secondo. La sentenza va cassata in relazione a tale primo motivo, con rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame in ordine alla pretesaafferente. Vanno disattesi tutti i restanti motivi. Il rigetto del secondo e del terzo impone di provvedere sulle spese processuali sostenute dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Stefano ed eredi [OSCURATO:PERSONA], visto che per costoro il processo è chiuso come effetto del consolidamento della statuizione relativa alla tardività dell’appello. Le spese suddette vanno poste a carico della società soccombente. Provvederà invece il giudice del rinvio in ordine alle spese del giudizio di cassazione per la parte della lite che ancora residua. p.q.m. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, rigetta il terzo e il quarto e dichiara inammissibile il quinto; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la corrispondente causa alla corte d’appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione; condanna la ricorrente alle spese processuali sostenute dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Stefan, Monia e [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in complessivi 8.200,00 EUR, di
Decreto Cassazione n. 07816/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris