CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10509/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza del 23/05/2025 emessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rideterminare la pena finale sulla base delle statuizioni del giudice di merito, tenendo conto dell'incremento di pena per la recidiva nella misura di mesi 4 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bergamo, all'esito del giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti - ritenuti tra loro legati dal vincolo della continuazione - di resistenza a pubblico ufficiale (capo A) e danneggiamento aggravato (capo B), commessi in data 5 aprile 2025. Il Tribunale di Bergamo ha individuato il reato più grave in quello di resistenza a pubblico ufficiale (determinando la pena base in misura di mesi otto di reclusione); detta pena è stata aumentata a mesi nove di reclusione, per effetto della recidiva specifica infraquinquennale contestata all'imputato; la pena è stata aumentata di tre mesi, per la continuazione interna al capo A) ed ulteriormente aumentata di quindici giorni per la continuazione con il delitto di danneggiamento contestato al capo B). La pena complessiva di mesi dodici e giorni quindici di reclusione è stata poi ridotta per il rito, con condanna dell'imputato alla pena finale di mesi otto e giorni dieci di reclusione. 2. Il Procuratore generale ricorrente impugna la citata sentenza, limitatamente all'aumento applicato dal giudice di primo grado per la recidiva specifica infraquinquennale, erroneamente commisurato in un solo mese di reclusione, in violazione del disposto dell'art. 99, terzo comma, cod. pen. 3. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati. L'art. 99, terzo comma, cod. pen. dispone che «qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà». 4. Nel caso in esame, il giudice di primo grado, con statuizione non censurata in questa sede e, dunque irrevocabile, ha ritenuto sussistente - e ha attribuito effetto - alla recidiva specifica e infraquinquennale, contestata all'imputato, che, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, risulta già colpito da decreto penale di condanna, emesso nei suoi confronti per i reati di porto d'armi e danneggiamento, divenuto esecutivo il 23 giugno 2024. 5. Ne discende che, ai sensi dell'art. 99, terzo comma, cod. pen. l'aumento di pena conseguente alla recidiva avrebbe dovuto essere determinato in misura della metà. Di qui l'illegittimità della statuizione del Tribunale di Bergamo, laddove - a titolo di aumento per la contestata recidiva - è stato applicato un aumento di un solo mese di reclusione. 6. Nel rideterminare la pena, tuttavia, occorre tenere conto del limite stabilito dall'art. 99, ultimo comma, cod. pen. Dal certificato del casellario giudiziale relativo all'imputato, risulta che - per il delitto indicato nel precedente decreto penale di condanna, la cui irrevocabilità giustifica l'attribuzione di effetti alla recidiva specifica infraquinquennale - l'imputato fu sanzionato con la pena di mesi tre di reclusione, poi sostituiti con la pena pecuniaria (per l'applicazione dei limiti previsti dall'art. 99, ultimo comma, cod. pen. in caso di precedenti penali per delitto per i quali sia stata irrogata una pena pecuniaria, cfr. Sez. 1, n. 1767 del 14/10/2014, dep. 2015, Zazo, Rv. 261997 - 01; Sez. 2, n. 8492 del 16/05/1985, Tinnirello, Rv. 170553 - 01; Sez. 5, n. 8873 del 21/04/1980, Chiaramonte, Rv. 145864 - 01). 7. Sicché, ai sensi dell'art. 99, terzo e sesto comma, cod. pen. la misura dell'aumento di pena irrogato a [OSCURATO:PERSONA] per la recidiva specifica infraquinquennale a lui contestata deve essere rideterminatq nel limite di mesi tre di reclusione. Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. è possibile rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti di fatto. La pena deve pertanto essere rideterminata come segue: - pena base per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale: mesi otto di reclusione; - aumento per la recidiva specifica infraquinquennale, ex art. 99, terzo e qm1to comma, cod. pen.: mesi tre di reclusione; - aumenti per la continuazione interna al capo A): mesi tre di reclusione (nella misura già determinata in sede di cognizione); - aumento per la continuazione con il danneggiamento contestato al capo B): giorni quindici di reclusione (nella misura già determinata in sede di cognizione). La pena complessiva è così rideterminata in misura di anni uno, mesi due e giorni quindici di reclusione, da ridurre poi di un terzo per effetto della riduzione di pena connessa al rito prescelto in sede di cognizione, con determinazione della pena finale da irrogare all'imputato in misura di mesi nove e giorni venti di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento di pena operato per la recidiva specifica ed infraquinquennale, e ridetermina la pena complessiva in mes