CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13577/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata diCatania, sez. 13, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 7594/2018Numero sezionale 3397/2026Numero di raccolta generale 13577/2026Data pubblicazione 10/05/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. L’Agenzia delle entrate in data 12/12/2014 notificava alla societàcontribuente l’avviso di accertamento n.TYS03L303853/2014 relativoal periodo di imposta 2009, con il quale recuperava a tassazione costiindeducibili e, quindi, una maggiore IRES di euro 38.260,00, unamaggiore IRAP di euro 6.706,00, sanzioni per euro 44.966,00 edinteressi, al 31/1/2015, di euro 7.286,96, per complessivi euro97.218,96.2. [OSCURATO:PERSONA] di Catania con sentenzan.9686/2015 rigettava il ricorso proposto dalla società.3. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia con la sentenzaimpugnata rigettava l’appello, con condanna della società alpagamento delle spese di lite, ritenendo che le spese di rappresentanzafossero indeducibili nella formazione del reddito di impresa, mentre lespese di pubblicità potessero essere dedotte soltanto nella misuradell’80% dei costi sostenuti.4. La società propone ricorso per cassazione affidandolo a tremotivi. L’Agenzia delle entrate deposita controricorso.4. La contribuente in data 2/3/2026 ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata con riferimento agli artt. 132, comma 2, c.p.c.,118, comma 1, disp. att. c.p.c., 36, comma 2, d.lgs. 546/1992, perl’inosservanza dell’obbligo di esporre i motivi in fatto ed in diritto delladecisione. La sentenza impugnata è nulla per carenza della motivazionee per apparenza della stessa.Numero registro generale 7594/2018Numero sezionale 3397/2026Numero di raccolta generale 13577/2026Data pubblicazione 10/05/20262. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per violazione degli artt. 3 della legge 241/1990e dell’art. 7 della legge 212/2000, poiché l’atto impugnato con il ricorsointroduttivo è illegittimo in quanto contiene una motivazione erronea efuorviante con particolare riguardo all’oggetto e all’attività della societàverificata.3. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 108 t.u.i.r. con riferimento agli artt.2, comma 9, della legge 289/2002 e 36, comma 13, della legge449/1997, per aver la [OSCURATO:PERSONA] affermatoerroneamente che la società è un’azienda farmaceutica, piuttosto cheun’azienda riconducibile a quelle produttrici di complementi alimentari,la quale nell’anno 2009 ha sostenuto costi di rappresentanza epubblicità relativi esclusivamente ad integratori dietetici.4. In via preliminare si rileva che la ricorrente nella memoriadepositata agli atti ha rappresentato che l’intero carico dovutoall’Agenzia delle Entrate è stato iscritto a ruolo ai sensi dell’art. 68 deld.lgs. 546/1992 con tre cartelle oggetto di rottamazione e dirateazione, per le quali è stato versato integralmente l’importo.In particolare la ricorrente ha menzionato le seguenti cartelle dipagamento:1) cartella di pagamento n. 89315012097573005000 – IRES €12.753,33 e IRAP € 2.235,33;2) cartella di pagamento n. 89317014225537001000 – IRES €12.753,34 e IRAP € 2.235,34;3) cartella di pagamento n. 89318014807846002000 – IRES €12.753,33 e IRAP € 2.235,33.Numero registro generale 7594/2018Numero sezionale 3397/2026Numero di raccolta generale 13577/2026Data pubblicazione 10/05/2026Inoltre, con i documenti n. 2, 4 e 6, ha dimostrato il pagamentodelle predette cartelle, risultando un residuo dovuto pari a zero.5. Dalla documentazione in atti risulta che la società contribuenteha aderito alla definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle EntrateRiscossione in considerazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 8,del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dallalegge 17 dicembre 2018, n. 136.5.1. Ai sensi dell’art. 3, comma 6, d. l. n. 119/2018, l’estinzionedel giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento delladefinizione agevolata, nonché alla produzione, nello stesso giudizio,della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Ai sensidell’art. 3, comma 14, dello stesso d. l. n. 119/2018, in caso di mancatoo insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una diquelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione nonproduce effetto.5.2. Dalla documentazione allegata alla memoria di cessazionedella materia del contendere risulta che la contribuente ha provvedutoal pagamento integrale delle cartelle di pagamento innanzi indicate.Tuttavia, non è possibile verificare la precisa corrispondenza trale cartelle oggetto della definizione agevolata e l’avviso diaccertamento oggetto del presente giudizio, poiché nei prospettisebbene si menzioni l’avviso di accertamento ad esso di volta in voltaè riferito il numero delle cartelle anziché quello n.TYS03L303853/2014.6. Ad ogni modo, la difesa della società ricorrente ha chiestodichiararsi la cessazione della materia del contendere e l’Agenzia delleEntrate non ha contestato l’intervenuta definizione della controversia.11. Va dunque dichiarata la sopravvenuta inammissibilità delricorso per difetto di interesse.Numero registro generale 7594/2018Numero sezionale 3397/2026Numero di raccolta generale 13577/2026Data pubblicazione 10/05/202612. Le spese del presente grado vanno compensate tra le parti,tenuto conto dell’esito del giudizio e del comportamento processualedelle parti.13. Non si ravvisano i presupposti per il pagamento del doppiocontributo unificato, in quanto misura applicabile ai soli casi previsti dirigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, nonsuscettibile, per la sua natura in senso lato sanzionatoria, diinterpretazione estensiva o analogica (Cass. 18/01/2022, n. 1420).La Corte, P.Q.Mdichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto diinteresse.Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2026Il PresidenteAndreina Giudicepietro