CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18987/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], presso ilquale ha domiciliazione telematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Majocchi, presso il quale ha domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1255/2025depositata il 2/5/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 13975/2025Numero sezionale 333/2026Numero di raccolta generale 18987/2026Data pubblicazione 10/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente arifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 1.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi