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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 11165/2022

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!11165/22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - [OSCURATO:PERSONA] R.G. 10473/2020 Roma, u APR 2022 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAMF'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTI contro: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza della Corte di Appello di Bari nr. 12/2020 pubblicata in data 8.01.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella

1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispon P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!11165/22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - [OSCURATO:PERSONA] R.G. 10473/2020 Roma, u APR 2022 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAMF'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTI contro: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza della Corte di Appello di Bari nr. 12/2020 pubblicata in data 8.01.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispon P.Q.M
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