CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 17003/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22854-2021, a cui è stato riunito il ricorso 22958-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 97149560589; - intimato - avverso la sentenza n. 24/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: « letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 24 del 25. 2. 2021 del Giudice di pace di Aria no Irpino, che aveva accolto la sua opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 86 d.p.r. n. 602 del 1973 e disposto la compensazione delle spese di giudizio; il ricorso è inammissibile, atteso che avverso le sentenze del giudice di pace è esperibile esclusivamente l'appello, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ., e non il ricorso per cassazione; in particolare sono soggette ad appello le sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, a seguito all'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, intervenuta con il d.lgs. n. 40 del 2006 ( Cass. n. 922 del 2022; Cass. n. 26613 del 2018; Cass.n. 10369 del 2014 ) ». Considerato che: con ordinanza in pari data al presente ricorso è stato riunito il ricorso iscritto al R.G. n. 22958 del 2021, avente il medesimo oggetto; il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile dell'8 aprile 2022. DEPOSITATO iN CANCELLERIA 26 MAG oggi, 7r22 [OSCURATO:PERSONA] I CANCELLIE F: :--