CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 1997
Cassazione n. 16060/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05A2LYN) nato il 13/01/1997 avverso la sentenza del 08/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza dell'8/10/2025 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Verona applicava ad [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 4 anni, 3 mesi di reclusione e 22mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la misura eccessiva della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 3.1. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. (con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie), l'eccessività della pena (applicata nei termini concordati) e la qualificazione giuridica del fatto (non è dato comprendere in che termini errata). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M