CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22370/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iva in persona del legalerappresentante pro tempore, Ministero Della Giustizia in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm. Tributaria II Grado di Roman.1827/2023 depositata il 29/03/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 20870/2023Numero sezionale 1827/2026Numero di raccolta generale 22370/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ritenuto che non si deve provvedere alla liquidazione delle speseprocessuali, stante la mancata costituzione della controparte rimastaintimata P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 29/06/2026Il Consigliere delegatoStefania Billi