CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 23620/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19739/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SERGIOPADERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIO- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- TROZZINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTO- NINOPIRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ALES- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], STEFANI A ROSSO EAdunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 19739/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.toMARCO TORTORELLA che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLA SA- LUTE, domiciliati in ROMA, presso la sede dell’[OSCURATO:PERSONA]- RALEDELLO STATO che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avversola sentenza n. 7198/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] de- positatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 19739/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 21/11/2019, la Corte d’appello di Roma harigettato l’appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe avverso lasentenza con la quale il giudice di primo grado ha accertato l’inter- venuta prescrizione del diritto esercitato dai ridetti ricorrenti (medici tuttiiscritti a corsi di specializzazione in epoca anteriore al 1 991) ai fini dellacondanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute edel Ministero dell’Economia e delle Finanze, al risarcimento dei danni subitiin ragione d ella tardiva e incompleta trasposizione nell’ordina- mentoitaliano delle direttive comunitarie concernenti il riconoscimento delcompenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitariaper l’attività dagli stessi prestata in tale am bito; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha riba- ditoil consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale il dies a quo relativo al diritto azionato dagli odierni ricorrenti dovesse identificarsi con la data dell’entrata in vigore della leggen. 370/1999, ossia con la data del 27 ottobre 1999, a partire dalla quale gli interessati non avevano più tempestivamente comuni- catoalla controparte alcun atto di interruzione della prescrizione; avversola sente nza d’appello, i ricorrenti indicati in epigrafe pro- pongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugna- zione; laPresidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economiae delle Finanze resistono con controricorso; latrattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c.; consideratoche, Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 19739/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza d’appello per violazionee fa lsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimentodel danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art.10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, c.d. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir.CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (proced imento C - 131/97) e del 3 ottobre 2000;violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU;degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935e 2938 c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell’art. 11 della Legge n.370/99 (in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente individuato la data del 27 ottobre 1999 quale diesa quo della prescrizione del diritto azionato in giudizio dagli odierni ricorrentiper le specifiche ragioni indicate in ricorso; ilmotivo è inammissibile; alriguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel'orientamento della stessa; inparticolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenzadella Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibi lità del relativo ricorso percassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordi- nanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02);Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 19739/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nelcaso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta appli- cazionedella nomofilachia inaugurata con la deci sione n. 10813/2011 diquesta Corte, avendo dichiarato prescritto il diritto azionato, dopo avereaccertato l’insussistenza di atti interruttivi del termine di prescri- zione,anteriori rispetto a quello di introduzione del giudizio; trale diverse argomenta zioni illustrate, i ricorrenti hanno eviden- ziatola questione del se un rimedio giurisdizionale possa essere consi- derato effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sul termine di prescrizione, primache sia identificato il soggetto passivamente legittimato e prima chesia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda, sottolineando come tale questione dovrebbe essere sotto- postaal vaglio della Corte di Giustizia dell’UE, perché i principi di cui alladecisione n. 10813/2011 non meriterebbero di essere considerati digenerale applicazione, come emergerebbe dal § 10.2. della mede- simapronuncia che rilevava che la conclusione accolta avrebbe evitato diinvestire la Corte di G iustizia “di una esegesi dell'ordinamento inter- nazionaleinterna al nostro ordinamento”; inaltri termini, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, questa Corte,pur avendo lucidamente individuato il nocciolo essenziale della questione,avrebbe arrestato il proprio ragionamento, ritenendo la data del27 ottobre 1999 già sufficiente a rigettare, nella fattispecie allora inesame, l'eccezione di prescrizione, mentre, invece, la situazione di incertezzasi sarebbe protratta (quanto meno) fino al 2011, cioè f ino all'adozionedella legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43 –secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancatorecepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art.2947 c.c., e decorre dalla data i n cui il fatto, dal quale sareb- beroderivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente rece- pita,si è effettivamente verificato – con cui lo Stato italiano avrebbe Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 19739/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri messoa disposizione dei soggetti danneggiati dal suo inadempimento unsufficientemente certo e perciò effettivo rimedio giurisdizionale ido- neoa far decorrere il termine di prescrizione; alriguardo, osserva questo Collegio come la ragione assorbente su cui è basato il rigetto delle domande originariamente formulate dagli odierniricorrenti si richiami, correttamente applicandolo, all'ormai con- solidatoindirizzo di questa Corte, il quale h a chiarito che il diritto al risarcimentodel danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordi- namentointerno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative alcompenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari,si prescrive nel termine decennale, decorrente dalla data dientrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370,il cui art. 11, ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio sol- tantoin favore di quanti, tra costoro, risultavano ben eficiari delle sen- tenzeirrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo defini- tivo l'inadempimento soggettivo residuo (Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass. 31/08/2011, n. 17868; Cass.20/03/2014,n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 2 3199; Cass. 31/05/2018, n.13758 e successive conformi); ladescritta condotta statale ha definitivamente palesato l'adempi- mento soggettivamente parziale dello Stato per gli specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all'anno accademico 1991 - 1 992, sicché,al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri(non destinatari della disciplina in parola), la ragionevole cristal- lizzazionederivante dall'opzione esercitata, rispetto all'astratta possi- bilità di un ripensamento nor mativo, onerava della reazione i preter- messi,innescando la decorrenza estintiva prescrizionale;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 19739/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri perle medesime ragioni, non può rilevare la diversa quantificazione dellaremunerazione, e il suo differente regime discrezionalmente de- terminatidallo Stato con il D.Lgs. n. 368 del 1999, attuato dall'anno accademico2006-2007 (Cass. 14/03/2018, n. 6355); le difese dei ricorrenti sostengono che la pronuncia n. 10813 del 2011aveva preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'ecce- zionedi prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenzadi questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze ini- benti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa, la naturadell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana, il termine di prescrizione,la sua decorrenza, la det erminazione della legittimazione passiva(se solo lo Stato o meno); dettiargomenti - come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (cfr. tra decisioni più recenti, ex plurimis , Cass.31/03/2021,n. 8843) - sono del tutto infondati e, comunque , inidonei a produrre un ripensamento dello stabile orientamento nomofilattico richiamato,per un verso, confermato successivamente al 2011, e, per altroverso, tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione diprescrizione, secondo quanto obiettato dai ricorrenti, perché: 1) la questionedella giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cri- stallizzazionedella lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, diinterrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescri zionale che non necessita di iniziative giurisdizionali, ben potendo avvenire stragiudizialmente;2) la qualificazione, in termini aquiliani ovvero da inadempimentodell'obbligazione, della responsabilità non ha spiegato effettisulla determinazione del di es a quo del termine di prescrizione; 3)la legittimazione passiva - stante che è dello Stato in persona della Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 19739/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di undiverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile aisensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n.30649), sicché solo se diretta esclusivamente nei confronti della Uni- versità l'interruzione della prescrizione r isulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) - nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventualeattività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o dialtri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmen te desumersi che il destinatario del credito era individuabilenell'amministrazione statale e non nell'autonomia univer- sitaria; larichiesta di sottoposizione alla Corte di Giustizia dell'Unione Eu- ropea della questione pregiudiziale non appare meritevole d i accogli- mento,per le ragioni già illustrate, condivise da altre decisioni di que- sta Corte (cfr. Cass. 13/12/2021, n. 39421) e che sono sintetizzabili come segue: non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamentointerno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere ungiudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attua- zionedelle direttive comunitarie; nessun dubbio poteva sussistere su qualefosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato) e qualsiasieventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito digiurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impe- direil decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errorepoteva essere rimediato mediante lo strumento del r egolamento digiurisdizione; rispettoa tale consolidato insegnamento della giurisprudenza di le- gittimità,gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di con- frontarsiin termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il pro- prio dissenso attra verso il richiamo di precedenti giurisprudenziali di Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 19739/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri meritonon adeguatamente argomentati, o di fonti normative da rite- nersi non decisive o pertinenti, con il conseguente riconoscimento dell’inammissibilitàdella censura sin qui esaminata; varràperaltro a ggiungere come l’individuazione del dies a quo della prescrizionein esame a partire dal 27 ottobre 1999 (mai posto in di- scussionenelle occasioni in cui le Sezioni Unite, dopo le sentenze ‘ge- melle’nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, sono state inve stite dialtre questioni concernenti le controversie cui appartiene quella pre- sente, per due volte determinandosi a porre quesiti comunitari alla CGUE sotto altri profili) risulta esser stato ribadito expressis verbis dalle Sezioni Unite di questa Corte in Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022e in Sez. U, Sentenza n. 18640 del 9 /0 6 /2022 ; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 112 e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn.3 e 4 c.p.c.), per essersi da corte territoriale limitata all’esame della solaquestione concernente la prescr izione del diritto azionato in giudi- ziodai ricorrenti senza nulla statuire in merito alla fondatezza degli altri motividi gravame proposti, con particolare riguardo al riconoscimento deldiritto al risarcimento del danno anche in favore dei medici iscrit ti a corsi di specializzazione prima del 1982, nonché con riguardo alla questioneconcernente la riconducibilità delle specializzazioni dei ricor- rentispecificamente indicati in ricorso a quelle previste dalla disciplina comunitariaai fini del riconoscime nto della remunerazione loro dovuta; ilmotivo è inammissibile per carenza di interesse; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’interesse all'impugnazione – inteso qualemanifestazione del gene rale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del pro- cesso – dev’essere individuato in un interesse giuridicamente tutela- bile,identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione dell a Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 19739/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesseastratto ad una più corretta soluzione di una questione giuri- dica(v. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3991 del 18/02/2020, Rv. 656787 - 01); in particolare, varrà sottolineare come il principio contenuto nell'art.100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applichi anche al giudiziodi impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sen- tenzao un capo di essa v a desunto dall'utilità giuridica che dall'even- tualeaccoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo pro- ponee non può consistere in un mero interesse astratto ad una più correttasoluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisioneadottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Sez. 2, Sentenza n. 28307 del 11/12/2020,Rv. 659838 - 01); nel caso di specie, l’accertamento dell’intervenuta decorrenza dell’interoperiodo di prescrizion e relativo al diritto risarcitorio azionato in questa sede da tutti gli odierni ricorrenti (indipendentemente dal corso di specializzazione frequentato o dall’anno della relativa iscri- zione) esclude in ogni caso che l’eventuale accoglimento dell’odierna censura(anche, in ipotesi, sotto il profilo dell’eventuale accertamento positivo del ricorso dei presupposti astratti per il conseguimento del risarcimentorivendicato) valga a spiegare alcuna concreta influenza in relazioneall’accoglimento della pretesa a zionata; sullabase di tali premesse, dev’essere dato atto dell’inammissibilità delricorso; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; ritieneil Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali ai fini dell’accoglimento dell’istanza avanzata dall’[OSCURATO:PERSONA] 21 giugno 2023 - R.G. n. 19739/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dello Stato in ordine alla condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danniex art. 96 c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consoli- dato della giurisprudenza sul punto formatasi in sede di legittimità : risarcimentoliquidato come da dispositivo; dev’essere,infine, attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido traloro, al rimborso, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giu dizio, liquidate in complessivi euro 18.000,00,oltre alle spese eventualmente prenotate a debit