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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39669/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso, di furto ex art. 624 bis cod. pen. e di utilizzo abusivo di una carta bancomat appartenente alla persona offesa.

2. Propongono ricorso per cassazione entrambe le imputate, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi denunciando:

2.1. nullità della sentenza per omessa citazione a giudizio dinanzi alla Corte di appello, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto effettuata presso il domicilio del difensore senza effettuare le dovute ricerche presso quello dell'imputata.

2.2. violazione degli artt. 192 co.1 e 530 co. 2, 533 co. 1 cod. proc. pen., e correlato vizio della motivazione in merito alla responsabilità delle imputate, affermata in violazione del canone dell'al di là del ragionevole dubbio.

2.3. prescrizione dei reati intervenuta il 23 novembre 2020.

3. I ricorsi sono inammissibili.

3.1. Manifestamente infondato il primo motivo, che non tiene conto dell'approdo con il quale le Sezioni Unite hanno composto il contrasto giurisprudenziale in ordine alla situazione di fatto che legittima il ricorso alla procedura di notifica "sostitutiva" al difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 161 comma quarto e 157 comma 8bis cod.proc.pen. ( Sez.

U. n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772).

Alcune pronunce ritenevano, infatti, che non fosse sufficiente, ai fini della integrazione della impossibilità della notifica, la semplice attestazione dell'ufficiale giudiziario di non avere trovato l'imputato, occorrendo un quid pluris consistente in un accertamento da eseguirsi in loco , a cura dell'ufficiale giudiziario e solo a seguito del quale , ove l'elezione di domicilio risultasse mancante o insufficiente o l'imputato risultava essersi trasferito altrove, si riteneva possibile attivare la procedura, ex art. 161 comma quarto cod.proc.pen di notifica presso il difensore. ( Sez. 5 n. 35724 del 10/06/2015, Rv. 265872; Sez. 3 n. 12909 del 20/01/2016, Rv. 268158).

Le Sezioni Unite hanno, invece, condiviso l'orientamento secondo cui l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto resta integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato all'atto dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere a una verifica di vera e propria irreperibilità , così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a sua carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.3.2.

Il secondo motivo è interamente versato in fatto tendendo a una inammissibile diversa ricostruzione degli accadimenti e a una alternativa interpretazione delle fonti di prova, in assenza di evidenti illogicità o manifeste contraddittorietà.

3.3. La inammissibilità dei ricorsi non consente dì prendere in considerazione l'eccezione di prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di appello.

In sede di impugnazione, l'immediata declaratoria delle cause contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen. presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo, il che non si verifica nel caso di gravame originariamente inammissibile: questo, invero, è inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio e rende impossibile ogni accertamento diverso da quello diretto all'individuazione dell'impossibilità di giudicare (Sez.

U, n. 15 del 30/06/1999, [OSCURATO:PERSONA]. 213981). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 , Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] AA,L Cú'"-Y` Il Presidente , D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso, di furto ex art. 624 bis cod. pen. e di utilizzo abusivo di una carta bancomat appartenente alla persona offesa. 2. Propongono ricorso per cassazione entrambe le imputate, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi denunciando: 2.1. nullità della sentenza per omessa citazione a giudizio dinanzi alla Corte di appello, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto effettuata presso il domicilio del difensore senza effettuare le dovute ricerche presso quello dell'imputata. 2.2. violazione degli artt. 192 co.1 e 530 co. 2, 533 co. 1 cod. proc. pen., e correlato vizio della motivazione in merito alla responsabilità delle imputate, affermata in violazione del canone dell'al di là del ragionevole dubbio. 2.3. prescrizione dei reati intervenuta il 23 novembre 2020. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Manifestamente infondato il primo motivo, che non tiene conto dell'approdo con il quale le Sezioni Unite hanno composto il contrasto giurisprudenziale in ordine alla situazione di fatto che legittima il ricorso alla procedura di notifica "sostitutiva" al difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 161 comma quarto e 157 comma 8bis cod.proc.pen. ( Sez. U. n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772). Alcune pronunce ritenevano, infatti, che non fosse sufficiente, ai fini della integrazione della impossibilità della notifica, la semplice attestazione dell'ufficiale giudiziario di non avere trovato l'imputato, occorrendo un quid pluris consistente in un accertamento da eseguirsi in loco , a cura dell'ufficiale giudiziario e solo a seguito del quale , ove l'elezione di domicilio risultasse mancante o insufficiente o l'imputato risultava essersi trasferito altrove, si riteneva possibile attivare la procedura, ex art. 161 comma quarto cod.proc.pen di notifica presso il difensore. ( Sez. 5 n. 35724 del 10/06/2015, Rv. 265872; Sez. 3 n. 12909 del 20/01/2016, Rv. 268158). Le Sezioni Unite hanno, invece, condiviso l'orientamento secondo cui l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto resta integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato all'atto dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere a una verifica di vera e propria irreperibilità , così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a sua carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.3.2. Il secondo motivo è interamente versato in fatto tendendo a una inammissibile diversa ricostruzione degli accadimenti e a una alternativa interpretazione delle fonti di prova, in assenza di evidenti illogicità o manifeste contraddittorietà. 3.3. La inammissibilità dei ricorsi non consente dì prendere in considerazione l'eccezione di prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di appello. In sede di impugnazione, l'immediata declaratoria delle cause contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen. presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo, il che non si verifica nel caso di gravame originariamente inammissibile: questo, invero, è inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio e rende impossibile ogni accertamento diverso da quello diretto all'individuazione dell'impossibilità di giudicare (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, [OSCURATO:PERSONA]. 213981). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 , Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] AA,L Cú'"-Y` Il Presidente , D
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