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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33049/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ZVACJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in della Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del di prime cure in relazione al reato di cui all'art. 624 bis c.p.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamentano non meglio precisate carenze motivazionali in relazione all'art. 129 c.p.p., è generico, non risultando scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 070g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ZVACJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in della Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del di prime cure in relazione al reato di cui all'art. 624 bis c.p. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamentano non meglio precisate carenze motivazionali in relazione all'art. 129 c.p.p., è generico, non risultando scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 070g
Sentenza Cassazione n. 33049/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris