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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 1991

Cassazione n. 19751/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1991 avverso la sentenza del 14/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANIt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione, avuto riguardo alla mancata valutazione della ricorrenza delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché del tutto prive di specificità, in quanto sfornite di qualunque indicazione in ordine alle ragioni per le quali sarebbero state doverose la pronuncia di una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., o una diversa qualificazione giuridica del fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1991 avverso la sentenza del 14/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANIt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione, avuto riguardo alla mancata valutazione della ricorrenza delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché del tutto prive di specificità, in quanto sfornite di qualunque indicazione in ordine alle ragioni per le quali sarebbero state doverose la pronuncia di una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., o una diversa qualificazione giuridica del fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.
Sentenza Cassazione n. 19751/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris