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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 07654/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28849/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. – Unipersonale, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata a Roma, piazza Capranica, n. 95, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 1819/2017 del 3 aprile/1 settembre 2017, non notificata, resa dalla Corte d’Appello di Venezia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Giudizio di cassazione –Ricorso – Procura speciale –Necessità –Assenza – Conseguenze –Condanna del difensore alle spese del giudizio.

Rilevato che:

1. Con atto di citazione dal 28 novembre 2003, la società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Vicenza, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), affinché venisse accertato e dichiarato l’inadempimento di quest’ultima al contratto preliminare stipulato il 21 marzo 2002 e venisse, di conseguenza, accertata e dichiarata la legittimità del diritto di recesso ex art. 1385 cod. civ. dalla stessa esercitato e il suo diritto di ritenere la somma di € 50.096,30 corrispostale a titolo di caparra confirmatoria, sostenendo di aver stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la promessa di vendita di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] per il corrispettivo di € 500.963,00, in virtù della quale quest’ultima le aveva versato la somma di € 50.096,30 a titolo di caparra confirmatoria e di € 139.443,00 a titolo di acconto, convenendo che il saldo le venisse corrisposto al rogito da stipularsi entro il 31 agosto 2002, che la promissaria acquirente era rimasta inadempiente, nonostante i solleciti ricevuti, e che pertanto ne era seguita diffida ex art. 1454 cod. civ..

Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto delle domande e la rifusione delle spese, affermando che la Sita non era proprietaria esclusiva dell’immobile oggetto di contratto e che la diffida del 24 dicembre 2002 non era pervenuta, ma era stata preceduta da altra diffida ad adempiere, notificata il 19 ottobre 2002, con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contestato alla promettente alienante la mancata acquisizione della proprietà integrale dell’immobile e le aveva assegnato inutilmente 20 giorni per l’adempimento, sicché il contratto doveva considerarsi risolto in epoca precedente a quella sostenuta dall’attrice e per inadempimento di quest’ultima.

Il giudizio, nel corso del quale la Sita versò ad Eurotrust la somma di € 90.000,00 quale quota parte delle somme anticipate, si concluse con la sentenza n. 805/2009 del 19 maggio 2009, depositata il 20 maggio 2009, con la quale il Tribunale di Vicenza accertò la legittimità del recesso esercitato dalla Sita, dichiarando il suo diritto a ritenere la caparra confirmatoria.

Impugnata la predetta sentenza da [OSCURATO:SOCIETA]e costituitasi in appello la Sita, chiedendo il rigetto della domanda, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1819/2017, pubblicata l’1 settembre 2017 rigettò il gravame e confermò integralmente la sentenza del Tribunale di Vicenza.

2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA], s.r.l. – Unipersonale propone ricorso per cass azione sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1454, 1335 e 1375 cod. civ. e l’omessa valutazione di un punto decisivo della controversia, per avere i giudici di merito ritenuto valida la diffida successiva della Sita e invalida, ai fini voluti, quella precedente dell’appellante del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e avere considerato nuove le deduzioni di quest’ultima sull’inefficacia della diffida inviata dalla Sita in data 19/10/2002 e sull’efficacia della diffida inoltrata a Eurotrust in data 24/12/2002, senza considerare che l’art. 1456 cod. civ. impone la sola indicazione del termine per adempiere, ma non l’indicazione del nominativo del notaio e la data e l’ora della stipula, come invece ritenuto dai giudici, e che le questioni da essi considerate nuove erano state evidenziate già con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado.

Inoltre, la volontà di adempiere della ricorrente era chiaramente arguibile dall’avvenuto pagamento della caparra e dell’acconto, mentre le sue riserve sulla necessità di ottenere i titoli di proprietà in capo alla promittente alienante dipendevano dal fatto che, dopo la scadenza dei termini contrattuali, fosse emerso come parte dei beni oggetto di accordo non fossero i suoi.

Inoltre, alla pretesa malafede della ricorrente, affermata dal giudice di primo grado e confermata dalla Corte d’appello, faceva da contraltare quella della Sita, non valutata nel giudizio di merito, atteso che quest’ultima, forte dell’errore della locale Camera di commercio non imputabile alla Eurotrust, aveva notificato la diffida del 24/12/2002 ad un indirizzo diverso, benché conoscesse quello giusto in quanto indicato nella intestazione della diffida del 8/10/2002, con conseguente invalidità della stessa, trattandosi di atto recettizio, e, pur conoscendo il nominativo del notaio designato grazie alla lettera del 2/9/2002, l’aveva convocata presso altro notaio di cui aveva indicato un indirizzo errato, benché questo non avesse annotato alcun appuntamento, né avesse predisposto l’atto, come da lui confermato in udienza, che il proprietario dei beni non sapeva quali fossero le intenzioni della Sita sull’acquisto, come da lui affermato in udienza, e che la missiva del difensore della Sita del 5/11/2002 e la diffida del 24/12/2002 non contenevano alcun chiarimento in merito all’assetto proprietario dei beni oggetto di contratto.

2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’ art. 183, quarto comma, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che la questione della scelta del notaio rogante e la pretesa di dimostrare per testi la circostanza fosse stata proposta dalla Eurotrust per la prima volta in appello, senza considerare che la stessa aveva potuto difendersi in merito soltanto in tale sede, avendo i giudici di primo grado escluso per tali motivi la validità della diffida ad adempiere, senza sottoporre prima alle parti la questione, così impedendo l’esercizio del diritto di difesa.

3. Il ricorso è inammissibile.

L’art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., prevede che la procura alle liti possa essere generale o speciale, ossia conferita, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, rispettivamente per un numero indefinito di controversie ovvero per una causa determinata.

Il terzo comma del medesimo articolo, che riconosce al difensore il potere di autenticazione della firma in calce (cioè alla fine) o a margine dell’atto di inizio di ogni fase (citazione, comparsa di risposta, ricorso, controricorso, precetto etc.), è stato integrato dall’art. 1, legge 27 maggio 1997, n. 141, con l’aggiunta dell’inciso secondo cui «La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce», e dall’art. 45, comma 9, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha inserito nel predetto inciso l’ulteriore indicazione «, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia» e dalla lettera c) del medesimo articolo, che ha disposto «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».

Per il ricorso per cassazione, l’art. 365 cod. proc. civ., stabilisce specificamente che la procura debba essere speciale e sottoscritta da un difensore iscritto all’apposito albo.

L’essenzialità dell’esistenza di una procura speciale validamente conferita è stata rimarcata anche di recente da Sez.

U., 9/12/2022, n. 36057, che ha richiamato, a riprova di ciò, sia l’art. 366, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., a norma del quale il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, «l’indicazione della procura, se conferita con atto separato», sia l’art. 369, secondo comma, n. 3), il quale dispone che insieme al ricorso debba essere depositata in cancelleria, a pena di improcedibilità, la procura speciale, se conferita con atto separato, sia l’art. 125 cod. proc. civ., secondo cui, mentre di regola la procura al difensore «può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata» (secondo comma), tale possibilità non sussiste quando la legge richiede che il difensore sia munito, per il compimento dell’atto, della procura speciale.

Con la medesima pronuncia, peraltro, le Sezioni unite, valorizzando la centralità del diritto di difesa riconosciuta dagli artt. 24 Cost. e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, alla stregua del quale il processo deve tendere per sua natura ad una decisione di merito, hanno ritenuto di individuare nella valorizzazione del criterio della collocazione topografica della procura e nel principio di conservazione degli atti giuridici - che, fissato come norma generale in materia di interpretazione dei contratti (art. 1367 cod. civ.), sussiste anche in materia processuale (art. 159 cod. proc. civ.) -, i due elementi da adoperare per valutare l’«idoneità o meno della procura speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (come del controricorso e degli atti equiparati)».

Alla stregua di tali criteri, le Sezioni unite hanno ritenuto che, per effetto della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ., intervenuta con la legge n. 141 del 1997 allo scopo di equiparare la procurarilasciata su foglio separato all’atto, purché ad esso congiunto materialmente, alla procura redatta a margine o in calce ad esso, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), siaintegrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso.

Tale collocazione topografica, si è detto, fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura deve essere interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.

In applicazione di tale principio, deve allora escludersi che la procura in atti, recante nell’intestazione “procura generale alle liti”, abbia i caratteri della specialità, giacché la stessa, pur allegata al ricorso, non può dirsi riferibile al presente giudizio di cassazione, non soltanto in quanto di gran lunga antecedente alla sentenza impugnata, essendo la procura del 1/4/2009 e la sentenza del 1/9/2017, ma soprattutto perché riferita esclusivamente a « tutti i gradi di giurisdizione […] e così in ogni lite dinanzi ai giudici di pace, Tribunali, Corti d’Appello, Tribunali amministrativi, Commissioni tributarie e Collegi speciali, Organi di giurisdizione speciale amministrativi, Arbitri e Collegi arbitrali » , con espressa esclusione proprio delle « disposizioni inderogabili di legge che prevedono una procura speciale » , tra cui non può che essere inserita la disposizione di cui all’art. 365 cod. proc. civ..

Né può dirsi che la procura alle liti possa essere conferita in una forma diversa da quella stabilita dall’art. 83 cod. proc. civ., come implicitamente suggerito dal ricorrente nella memoria in atti, allorché ha riportato il carteggio epistolare intervenuto tra la società e il suo difensore, costituendo essa un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, che si distingue dal contratto di patrocinio, costituente un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (vedi Cass., Sez. 31/03/2021, n. 8863), l’unico questo a poter formare oggetto di prova documentale o per testimoni.

Con riferimento, infine, alla procura speciale prodotta in giudizio e recante la data del 28/12/2022, deve osservarsi come il principio, secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi), non operi nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (vedi Cass., Sez. 3,15/11/2022, n. 33518).

Alla luce di quanto detto, il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

Peraltro, una volta accertato che manca la procura speciale, - che costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l'esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione - , l'unico soccombente è lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (così Cass., Sez.

L, 4/6/2015, n. 11551; Cass., Sez. 6-3, 7/1/2016, n. 58).

Pertanto, le spese del presente giudizio devono dunque essere poste a carico l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi professionali, di cui 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28849/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. – Unipersonale, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata a Roma, piazza Capranica, n. 95, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 1819/2017 del 3 aprile/1 settembre 2017, non notificata, resa dalla Corte d’Appello di Venezia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Giudizio di cassazione –Ricorso – Procura speciale –Necessità –Assenza – Conseguenze –Condanna del difensore alle spese del giudizio. Rilevato che: 1. Con atto di citazione dal 28 novembre 2003, la società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Vicenza, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), affinché venisse accertato e dichiarato l’inadempimento di quest’ultima al contratto preliminare stipulato il 21 marzo 2002 e venisse, di conseguenza, accertata e dichiarata la legittimità del diritto di recesso ex art. 1385 cod. civ. dalla stessa esercitato e il suo diritto di ritenere la somma di € 50.096,30 corrispostale a titolo di caparra confirmatoria, sostenendo di aver stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la promessa di vendita di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] per il corrispettivo di € 500.963,00, in virtù della quale quest’ultima le aveva versato la somma di € 50.096,30 a titolo di caparra confirmatoria e di € 139.443,00 a titolo di acconto, convenendo che il saldo le venisse corrisposto al rogito da stipularsi entro il 31 agosto 2002, che la promissaria acquirente era rimasta inadempiente, nonostante i solleciti ricevuti, e che pertanto ne era seguita diffida ex art. 1454 cod. civ.. Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto delle domande e la rifusione delle spese, affermando che la Sita non era proprietaria esclusiva dell’immobile oggetto di contratto e che la diffida del 24 dicembre 2002 non era pervenuta, ma era stata preceduta da altra diffida ad adempiere, notificata il 19 ottobre 2002, con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contestato alla promettente alienante la mancata acquisizione della proprietà integrale dell’immobile e le aveva assegnato inutilmente 20 giorni per l’adempimento, sicché il contratto doveva considerarsi risolto in epoca precedente a quella sostenuta dall’attrice e per inadempimento di quest’ultima. Il giudizio, nel corso del quale la Sita versò ad Eurotrust la somma di € 90.000,00 quale quota parte delle somme anticipate, si concluse con la sentenza n. 805/2009 del 19 maggio 2009, depositata il 20 maggio 2009, con la quale il Tribunale di Vicenza accertò la legittimità del recesso esercitato dalla Sita, dichiarando il suo diritto a ritenere la caparra confirmatoria. Impugnata la predetta sentenza da [OSCURATO:SOCIETA]e costituitasi in appello la Sita, chiedendo il rigetto della domanda, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1819/2017, pubblicata l’1 settembre 2017 rigettò il gravame e confermò integralmente la sentenza del Tribunale di Vicenza. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA], s.r.l. – Unipersonale propone ricorso per cass azione sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1454, 1335 e 1375 cod. civ. e l’omessa valutazione di un punto decisivo della controversia, per avere i giudici di merito ritenuto valida la diffida successiva della Sita e invalida, ai fini voluti, quella precedente dell’appellante del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e avere considerato nuove le deduzioni di quest’ultima sull’inefficacia della diffida inviata dalla Sita in data 19/10/2002 e sull’efficacia della diffida inoltrata a Eurotrust in data 24/12/2002, senza considerare che l’art. 1456 cod. civ. impone la sola indicazione del termine per adempiere, ma non l’indicazione del nominativo del notaio e la data e l’ora della stipula, come invece ritenuto dai giudici, e che le questioni da essi considerate nuove erano state evidenziate già con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado. Inoltre, la volontà di adempiere della ricorrente era chiaramente arguibile dall’avvenuto pagamento della caparra e dell’acconto, mentre le sue riserve sulla necessità di ottenere i titoli di proprietà in capo alla promittente alienante dipendevano dal fatto che, dopo la scadenza dei termini contrattuali, fosse emerso come parte dei beni oggetto di accordo non fossero i suoi. Inoltre, alla pretesa malafede della ricorrente, affermata dal giudice di primo grado e confermata dalla Corte d’appello, faceva da contraltare quella della Sita, non valutata nel giudizio di merito, atteso che quest’ultima, forte dell’errore della locale Camera di commercio non imputabile alla Eurotrust, aveva notificato la diffida del 24/12/2002 ad un indirizzo diverso, benché conoscesse quello giusto in quanto indicato nella intestazione della diffida del 8/10/2002, con conseguente invalidità della stessa, trattandosi di atto recettizio, e, pur conoscendo il nominativo del notaio designato grazie alla lettera del 2/9/2002, l’aveva convocata presso altro notaio di cui aveva indicato un indirizzo errato, benché questo non avesse annotato alcun appuntamento, né avesse predisposto l’atto, come da lui confermato in udienza, che il proprietario dei beni non sapeva quali fossero le intenzioni della Sita sull’acquisto, come da lui affermato in udienza, e che la missiva del difensore della Sita del 5/11/2002 e la diffida del 24/12/2002 non contenevano alcun chiarimento in merito all’assetto proprietario dei beni oggetto di contratto. 2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’ art. 183, quarto comma, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che la questione della scelta del notaio rogante e la pretesa di dimostrare per testi la circostanza fosse stata proposta dalla Eurotrust per la prima volta in appello, senza considerare che la stessa aveva potuto difendersi in merito soltanto in tale sede, avendo i giudici di primo grado escluso per tali motivi la validità della diffida ad adempiere, senza sottoporre prima alle parti la questione, così impedendo l’esercizio del diritto di difesa. 3. Il ricorso è inammissibile. L’art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., prevede che la procura alle liti possa essere generale o speciale, ossia conferita, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, rispettivamente per un numero indefinito di controversie ovvero per una causa determinata. Il terzo comma del medesimo articolo, che riconosce al difensore il potere di autenticazione della firma in calce (cioè alla fine) o a margine dell’atto di inizio di ogni fase (citazione, comparsa di risposta, ricorso, controricorso, precetto etc.), è stato integrato dall’art. 1, legge 27 maggio 1997, n. 141, con l’aggiunta dell’inciso secondo cui «La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce», e dall’art. 45, comma 9, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha inserito nel predetto inciso l’ulteriore indicazione «, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia» e dalla lettera c) del medesimo articolo, che ha disposto «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica». Per il ricorso per cassazione, l’art. 365 cod. proc. civ., stabilisce specificamente che la procura debba essere speciale e sottoscritta da un difensore iscritto all’apposito albo. L’essenzialità dell’esistenza di una procura speciale validamente conferita è stata rimarcata anche di recente da Sez. U., 9/12/2022, n. 36057, che ha richiamato, a riprova di ciò, sia l’art. 366, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., a norma del quale il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, «l’indicazione della procura, se conferita con atto separato», sia l’art. 369, secondo comma, n. 3), il quale dispone che insieme al ricorso debba essere depositata in cancelleria, a pena di improcedibilità, la procura speciale, se conferita con atto separato, sia l’art. 125 cod. proc. civ., secondo cui, mentre di regola la procura al difensore «può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata» (secondo comma), tale possibilità non sussiste quando la legge richiede che il difensore sia munito, per il compimento dell’atto, della procura speciale. Con la medesima pronuncia, peraltro, le Sezioni unite, valorizzando la centralità del diritto di difesa riconosciuta dagli artt. 24 Cost. e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, alla stregua del quale il processo deve tendere per sua natura ad una decisione di merito, hanno ritenuto di individuare nella valorizzazione del criterio della collocazione topografica della procura e nel principio di conservazione degli atti giuridici - che, fissato come norma generale in materia di interpretazione dei contratti (art. 1367 cod. civ.), sussiste anche in materia processuale (art. 159 cod. proc. civ.) -, i due elementi da adoperare per valutare l’«idoneità o meno della procura speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (come del controricorso e degli atti equiparati)». Alla stregua di tali criteri, le Sezioni unite hanno ritenuto che, per effetto della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ., intervenuta con la legge n. 141 del 1997 allo scopo di equiparare la procurarilasciata su foglio separato all’atto, purché ad esso congiunto materialmente, alla procura redatta a margine o in calce ad esso, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), siaintegrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica, si è detto, fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura deve essere interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti. In applicazione di tale principio, deve allora escludersi che la procura in atti, recante nell’intestazione “procura generale alle liti”, abbia i caratteri della specialità, giacché la stessa, pur allegata al ricorso, non può dirsi riferibile al presente giudizio di cassazione, non soltanto in quanto di gran lunga antecedente alla sentenza impugnata, essendo la procura del 1/4/2009 e la sentenza del 1/9/2017, ma soprattutto perché riferita esclusivamente a « tutti i gradi di giurisdizione […] e così in ogni lite dinanzi ai giudici di pace, Tribunali, Corti d’Appello, Tribunali amministrativi, Commissioni tributarie e Collegi speciali, Organi di giurisdizione speciale amministrativi, Arbitri e Collegi arbitrali » , con espressa esclusione proprio delle « disposizioni inderogabili di legge che prevedono una procura speciale » , tra cui non può che essere inserita la disposizione di cui all’art. 365 cod. proc. civ.. Né può dirsi che la procura alle liti possa essere conferita in una forma diversa da quella stabilita dall’art. 83 cod. proc. civ., come implicitamente suggerito dal ricorrente nella memoria in atti, allorché ha riportato il carteggio epistolare intervenuto tra la società e il suo difensore, costituendo essa un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, che si distingue dal contratto di patrocinio, costituente un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (vedi Cass., Sez. 31/03/2021, n. 8863), l’unico questo a poter formare oggetto di prova documentale o per testimoni. Con riferimento, infine, alla procura speciale prodotta in giudizio e recante la data del 28/12/2022, deve osservarsi come il principio, secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi), non operi nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (vedi Cass., Sez. 3,15/11/2022, n. 33518). Alla luce di quanto detto, il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Peraltro, una volta accertato che manca la procura speciale, - che costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l'esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione - , l'unico soccombente è lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (così Cass., Sez. L, 4/6/2015, n. 11551; Cass., Sez. 6-3, 7/1/2016, n. 58). Pertanto, le spese del presente giudizio devono dunque essere poste a carico l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi professionali, di cui 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti
Sentenza Cassazione n. 07654/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris