CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 08408/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, sezione per le misure di prevenzione, confermava la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente, riducendo la misura della sorveglianza speciale ad anni uno e mesi sei. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: la motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di pericolosità sociale sarebbe apparente, in quanto non avrebbe considerato che il reato previsto dall'art. 5, lett. b), I. n. 283 del 1962, per il quale il ricorrente era stato condannato, mirerebbe solo a garantire la genuinità del prodotto commerciato e non a preservare la salute pubblica; anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale (per il quale vi era stata altra condanna) non minerebbe la sicurezza pubblica; infine non sarebbe stata provata la dedizione alla consumazione dei delitti necessaria per integrare la condizione di pericolosità; 2.2. violazione di legge: sarebbe immotivata l'applicazione della misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di Barletta; 2.3. violazione di legge: la cauzione sarebbe stata disposta senza considerare le condizioni economiche del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non è consentito 1.1. Il collegio ribadisce che, nella materia delle misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (ex multis: Sez. 6, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). Nel caso in esame, il ricorrente contestava la valutazione effettuata dalla Corte di appello, criticando la capacità dimostrativa in ordine alla condizione di pericolosità dei precedenti vantati. Contrariamente a quanto dedotto, la motivazione appare congrua ed accurata e non si configura affatto apparente. La Corte d'appello, analizzando analoga censura proposta con la prima impugnazione, rilevava come i reati commessi in violazione dell'art. 5, lett. b), della I. n. 283 del 1962, tutelando la genuinità dei prodotti nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica, in un'ottica di protezione anticipata della salute del consumatore, erano senz'altro destinati a tutelare la sicurezza alimentare e, pertanto, la salute di un numero indeterminato di persone. Parimenti, per quello che riguarda il reato di resistenza pubblico ufficiale, la Corte di merito rilevava che si trattava di reati che, ponendoin pericolo l'esecuzione degli atti della pubblica autorità, ontologicamente orientati a tfeità@ la collettività, sicché ogni intervento diretto ad ostacolare la loro esecuzione poneva in pericolo la sicurezza pubblica (pag. 3 del provvedimento impugnato). 2. Nessuna censura può essere infine rivolta nei confronti (a) della parte della motivazione che, anche in relazione alla genericità delle censure proposte con ala prima impugnazione, si limita a confermare le valutazioni del primo giudice in ordine alla costanza della dedizione all'attività illecita ed al fatto che la stessa abbia costituito parte prevalente dei redditi del proposto, (b) nonché alla parte della motivazione che, confermando le ragioni indicate dal primo giudizio a sostegno della applicazione della cauzione, la riduceva nella misura di euro millecinquecento. 3. E' invece fondato il motivo di ricorso che contesta il difetto di motivazione in ordine al motivo di appello relativo alla legittimità dell'applicazione della misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di Barletta: sul punto si rileva una carenza motivazione che sarà emendata dalla Corte di appello in sede di rinvio. 4. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo esame in ordine alla misura dell'obbligo di soggiorno nel Comune di Barletta (ad-- -alfrà sezio~ Corte di appello di Bari in diversa composizione (sul rinvio alla medesima Corte di appello, seppur in diversa composizione: Sez. 2, n. 3561 del 29/10/2020, Lombardi, Rv. 280239; Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 04/01/2018, Gattuso, Rv. 271511; § 15). P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma