CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 1985
Cassazione n. 24066/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02PM88G) nato il 15/11/1985 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02MYGLY) nato il 31/05/1982 avverso la sentenza del 19/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 153) [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono inammissibili. Il primo motivo dedotto da Radiaoui, in ordine alla erronea qualificazione giuridica del fatto, pur formalmente consentito, si risolve nella pretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto, finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'invocata ipotesi attenuata del reato in contestazione, peraltro in assenza di ragioni specifiche a sostegno della doglianza. Del resto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr. Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01). Consegue la manifesta infondatezza anche del secondo motivo, riguardante l'asserita illegalità della confisca del denaro in sequestro, nella specie insussistente, avendo il giudicante logicamente argomentato in ordine all'assenza di fonti di reddito lecite e documentate da parte del Radiaoui. Allo stesso modo è manifestamente infondata la censura dedotta dal Jamani, incentrata sull'asserita legittima provenienza della somma di denaro contante (29.980 euro) trovata nella disponibilità del medesimo e oggetto di sequestro e confisca, sul rilievo che di tale somma l'imputato non ha fornito alcuna giustificazione, limitandosi a dire che sarebbero stati i risparmi dell'attività di camionista che svolge dal 2014. Il giudicante ha ritenuto del tutto inverosimile tale giustificazione, anche in considerazione del fatto che trattasi di somma di denaro mai fiscalmente dichiarata, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in Cassazione. • Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]