CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06246/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.4915-2022 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’ Avvocat o MARIO ROCCAFORTEgiusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 2411 /2021 della [OSCURATO:PERSONA] dellaPUGLIA, depositata il 23 / 8 /2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del3/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] prop on e ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Pugliaaveva accoltol’appello di Equitalia S ervizi di RiscossioneS.p.A. (attuale Agenzia delle entrate riscossione) avverso la sentenza n. in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso cartella esattoriale per omesso pagamento tasse automobilistiche2006. L’Agenzia delle entrate riscossionee la Regione Puglia sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. C on unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 2953 c.c., nonché dell’art. 5, comma 51, D.Lvo n. 953/1982 p er avere i Giudici d’appello erroneamente respinto il ricorso del contribuente «sul presupposto che la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento del tributo (atto prodromico alla cartella) abbia comportato la trasformazione deltermine di prescrizione da triennale a decennale». 1.2. La doglianza è fondata. 1.3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato quanto segue: «...(il credito tributario) ..., ove sia stato oggetto di accertamento divenutodefinitivo per mancata impugnazione o sulla base di sentenza passata in giudicato, èsoggetto alla prescrizione decennale di cui all'art.2946 cod. civ., in quanto, trattandosi dicredito fiscale consolidatosi a seguito dell'omessa impugnazione degli atti impositivi, la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, annoper anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presuppostiimpositivi (Cass. ord. 701/2014)». 1.3. Ciò posto, con la sentenza n. 23397 del 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sancendo che la mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale non determina da sola l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello lungo decennale, in quanto tale conversione opera solo in presenza di un titolo derivante da sentenza passata in giudicato. 1.4. In altri termini, è stato ribadito come l'effetto della c.d. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. trova applicazione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo. 1.5. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti -comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali e delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. in tal senso anche Cass. n. 11800/2018). 1.6. Va, tuttavia, posto in rilievo che, secondo un’altrettanta consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. nn. 16713/2016, 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007), il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. 1.7. Da queste pronunce di diritto si ricava la conclusione che i crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art.2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e salvo l'actio judicati. 1.8. La prescrizione del credito, ancorché oggetto di cartella di pagamento notificata, segue dunque la disciplina sostanziale prevista per quel credito, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. Cass., Sez. U., n. 23397/2016 cit.), disciplina che è in via generale quella della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. ove la legge non disponga diversamente (cfr. Cass. n. 10547/2019), come per la tass a auto ex art. 5, comma 51, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e modificato dall'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60,per le quali vige il termine di prescrizione triennale. 1.9. La sentenza impugnata ha dunque errone amente rilevato il decorso del termine decennale del termine di prescrizione relativamente alla cartella impugnata, avente ad oggetto tasse automobilistiche, per le quali va applicatoil termine di prescrizione triennale. 1.10. Incontestato quindi il decorso di un termine superiore a quello triennale dopo la notifica dell’avviso di accertamento (nell’anno 2009) rispetto alla notifica della cartella impugnata (notificata il 28/1/2013), va accolto il ricorsocon conseguente cassazione della sentenza impugnata. 1.11. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo delcontribuente. 2. Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; condanna l’Agenzia delle entrate riscossione e la Regione Puglia, in solido, al pagamento delle spese del primo grado e di appello, liquidate, rispettivamente, in Euro 250,00 ed Euro 300,00 per compensi, oltre spese esenti, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge; condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nella cameradi co