CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 45121/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del 29 novembre 2021 del Tribunale di Palermo che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico con la recidiva reiterata infraquinquennale e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen, è aspecifico e manifestamente infondato in quanto, oltre ad essere caratterizzato da profonda genericità in un contesto di omissione di confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo. Difatti, la lamentata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere riconosciuta, ai sensi del comma 4, nel caso in cui l'autore abbia commesso più reati della stessa indole. Nel caso di specie, dall'esame del certificato del casellario giudiziale si evince come il comportamento dell'imputato sia da ritenersi abituale, poiché la condotta in contestazione è della medesima indole, ovvero dettata dalla medesima finalità di lucro - connessa in questo caso all'istanza di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato - dei numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, che presentano, pertanto, caratteri fondamentali comuni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]