CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39581/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. t 21-31512-2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina confermava la sentenza emessa il 14 marzo 2019 dal giudice monocratico del medesimo tribunale, che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente per il fatto estorsivo a lui ascritto, condannandolo, previa esclusione della recidiva ed applicazione della diminuente per la scelta del rito, alla sanzione penale minima ritenuta di giustizia. 1.1. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, nell'interesse dell'imputato, il difensore, deducendo violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere il giudizio di merito riconosciuto nei fatti il delitto di estorsione, laddove la lettura critica delle pretese modalità minatorie (con finalità patrimoniali) adottate dal ricorrente manifestava evidente inidoneità della intimidazione a costringere la persona offesa alla consegna delle somme richieste, anche per la personalità della persona offesa difficilmente coercibile dalla ingenua iniziativa dell'agente. Difetterebbero, dunque, nella condotta contestata, tanto la idoneità della minaccia, quanto la finalità di trarre ingiusto profitto dalla richiesta, avendo l'agente solo richiesto un aiuto finanziario a quello che riteneva essere un compagno negli affetti. 2. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza ed assoluta genericità dei mol:ivi proposti, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata, come osmoticamente integrata dal tessuto motivazionale della conforme decisione di primo grado. 2.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha qualificato in termini di estorsione consumata (nei termini, da ultimo, Sez. 2, n. 12675, del 20/12/2018, Rv. 275417; che conferma un orientamento consolidato: Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, Rv. 254450; Sez. U. n. 19 del 27/10/1999; Rv. 214642) i fatti rappresentati dalle interlocuzioni tenute in chat tra estorsore e vittima, valorizzando aspetti inequivoci della condotta descritta dalla p.o., esplicitamente evidenziati in motivazione. Nel giudizio di merito è rimasto accertato che l'imputato ha avanzato una richiesta ultimativa di denaro alla p.o. dietro minaccia di rivelare a tutti i contatti della rubrica di costui le immagini intime scambiate. 2.2. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di 21-3 15 12-2020 assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 2.3. A fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano pertanto le doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove già assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. 2.4. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che la intimidazione documentata dalle non contestate interlocuzioni recava in sé elementi di concretezza e serietà idonei a spiegare sicuri effetti intimidatori. Né rileva sul punto che i destinatari della minaccia a contenuto patrimoniale abbiano denunciato i fatti, giacché l'effetto intimidatorio va valutato obiettivamente, indipendentemente dalla qualità dell'offeso e dalla sua capacità di resistere alla domanda illecita (Sez. 2, n. 36698, del 19/6/2012, Rv. 254048). La Corte ha infatti valorizzato le espressioni di minaccia esplicita indirizzate alla persona offesa e finalizzate a costringere la stessa alla consegna di una somma di denaro consistente (euro 400), certamente non dovuta al postulante. E peraltro noto che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482). Né è dubbio che la domanda si sia caratterizzata per essere non iure e contra ius, non essendo riconducibile ad alcuna pretesa lecita. 2.5. Genericità ed infondatezza caratterizzano anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione della Corte di merito, che ha rigettato il motivo di appello con il quale si chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale provocato (euro 400,00). La Corte di merito, apprezzata la non particolare modestia del danno patrimoniale provocato con la condotta estorsiva, ha altresì valorizzato la dimensione plurale del danno provocato alla persona con la condotta minatoria, per l'allarme e la tensione emotiva destati nella persona offesa dalle minacce di divulgazione delle immagini scambiate nell'intimità. La motivazione si conforma peraltro all'orientamento assolutamente consolidato di questa Corte, che valorizza sul punto la natura plurioffensiva del reato e la conseguente componente non patrimoniale del danno provocato, che non può essere definito lieve anche per le modalità della condotta, così come apprezzato nel giudizio di merito con motivazione congrua e non censurabile nella sede di legittimità (Sez. 2, n. 19308, del 20/1/2010, Rv. 247363; Sez. 2, n. 50660, del 5/10/2017, Rv. 271695). 21-31512-2020 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 4. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021. Il Consigliere este