CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di appello di Palermo con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di associazione a delinquere nonché dei reati fine previsti dall'art. 12, commi 1 e 3 lett. d), 3 bis e 3 ter lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati sviluppando due motivi con cui denunciano violazione di legge e vizio di motivazione sia in relazione alla ritenuta condotta partecipativa - qualificata come concorso esterno in contrasto coi principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata che postulano una reale efficacia condizionante della condotta atipica, oltre che la consapevolezza di ogni associato circa la sussistenza dell'associazione - sia in relazione alle ritenute aggravanti. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure ripropongono, per di più in termini generici, le medesime questioni già evidenziate nell'atto di appello senza confortarsi criticamente con le argomentazioni della Corte territoriale che, sulla scorta del compendio intercettativo, minuziosamente esaminato, ha chiarito che gli odierni ricorrenti avevano consentito il perseguimento del fine illecito comune degli associati attraverso un costante rapporto utile a rafforzare l'operatività del sodalizio. I Bosco, infatti, avevano in più occasioni svolto un'intensa attività di mediazione con i cittadini tamil interessati a trasferirsi illegalmente in Europa, raccogliendone le richieste e portandole a conoscenza dei correi, Jerade e Ananthakumar, i quali, concluse le trattative, avevano organizzato il viaggio e l'ingresso illegale (pagg. 16 e seg.). Quanto alle aggravanti, sono state evidenziante per ciascuna di esse gli elementi costitutivi (pag. 20 e seg.) attraverso il puntuale riferimento alle conversazioni intercettate che avevano disvelato il coinvolgimento di più di tre persone, l'uso di documenti falsi ed il fine di profitto desunto dalle somme di denaro elargite agli odierni ricorrenti dall'organizzazione per compensare l'attività di mediazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma