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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 35177/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 maggio 1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il 23 settembre 1982 avverso l' ordinanza resa il 23 luglio 2021 dal tribunale di Pisa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Pisa, sezione del riesame, ha respinto la richiesta di riesame del decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero il 28 giugno 2021 avente ad oggetto l'acquisizione di elementi a supporto dell'ipotesi investigativa circa la partecipazione dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad un'associazione a delinquere dedita alla commissione di truffe.

Con il provvedimento oggetto del riesame il pubblico ministero aveva disposto la perquisizione e il sequestro al fine di acquisire al procedimento cose pertinenti al reato e documentazione relativa ai rapporti con gli altri coindagati.

Il pm ha ravvisato la necessità di acquisire al procedimento la documentazione cartacea e elettronica meglio indicata, nonché alcune somme di denaro, al fine di provare il coinvolgimento degli indagati in una serie di truffe in danno di acquirenti di autovetture.

Il tribunale ha affermato che la natura di corpo del reato e di cose pertinenti al reato dei beni sottoposti • a sequestro rende legittimo e opportuno il -provvedimento cautelare, stante la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati dagli inquirenti. 2.Avverso la detta sentenza propongono ricorso i due indagati, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 325 cod. proc.pen. per motivazione apparente dell'ordinanza di rigetto, poiché le somme di denaro rinvenute nella disponibilità dei due indagati non sono provento della contestata attività delittuosa, ma sono di comprovata provenienza legittima.

Il tribunale ha respinto la richiesta di riesame fornendo una motivazione apparente, poiché ha omesso qualsiasi riferimento ad una ritenuta incompatibilità tra i prelievi bancomat effettuati e le vincite erogate in contante e le somme di denaro rinvenute nell'abitazione dei due indagati. [OSCURATO:PERSONA] 1.0ccorre premettere che in tema di misure cautelari reali il ricorso per Cassazione è consentito soltanto per violazione di legge, che ricorre quando la motivazione è del tutto assente e non quando la stessa risulti carente o affetta da vizi di illogicità e di contraddittorietà.

Il ricorso è inammissibile perché, pur deducendo formalmente violazione di legge sotto il profilo della mancanza di motivazione, in quanto la stessa sarebbe sprovvista dei termini minimi per rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice, nella sostanza lamenta una diversa valutazione del compendio indiziario e un vizio di motivazione che non può essere dedotto in questa sede.

In particolare il ricorrente rileva che in sede di giudizio del riesame ha depositato copiosa documentazione volta a dimostrare che le somme di denaro rinvenute non erano provento della contestata attività delittuosa, ma somme di provenienza legittima, e ha lamentato che, nonostante la produzione di diverso materiale atto a dimostrare la provenienza lecita del denaro sottoposto a sequestro, il tribunale ha ribadito la natura di corpo del reato e di cose pertinenti al reato dei beni concretamente sottoposti a sequestro e la sussistenza del fumus del delitto ipotizzato.

Il tribunale, facendo applicazione dei criteri più volte stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, dopo avere premesso che l'indagine per confermare la legittimità del sequestro probatorio è ristretta alla verifica della astratta configurabilità dell'illecito penale e del rapporto di pertinenza o della natura di corpo del reato dei beni sottoposti a sequestro, ha affermato che la documentazione e le somme di denaro costituenti il presumibile provento della attività truffaldina sono state sottoposte a sequestro, al fine di verificare l'ipotesi accusatoria dell'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio con artifizi e raggiri.Trattasi di motivazione succinta ma idonea, in questa fase iniziale delle indagini, a confermare la legittimità del provvedimento di sequestro probatorio.

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 che si ritiene congrua In relazione al grado di colpa nel presentare il ricorso, da versare in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 19 maggio 2022 il consigliere estensore Il Presidente/ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 maggio 1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il 23 settembre 1982 avverso l' ordinanza resa il 23 luglio 2021 dal tribunale di Pisa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Pisa, sezione del riesame, ha respinto la richiesta di riesame del decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero il 28 giugno 2021 avente ad oggetto l'acquisizione di elementi a supporto dell'ipotesi investigativa circa la partecipazione dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad un'associazione a delinquere dedita alla commissione di truffe. Con il provvedimento oggetto del riesame il pubblico ministero aveva disposto la perquisizione e il sequestro al fine di acquisire al procedimento cose pertinenti al reato e documentazione relativa ai rapporti con gli altri coindagati. Il pm ha ravvisato la necessità di acquisire al procedimento la documentazione cartacea e elettronica meglio indicata, nonché alcune somme di denaro, al fine di provare il coinvolgimento degli indagati in una serie di truffe in danno di acquirenti di autovetture. Il tribunale ha affermato che la natura di corpo del reato e di cose pertinenti al reato dei beni sottoposti • a sequestro rende legittimo e opportuno il -provvedimento cautelare, stante la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati dagli inquirenti. 2.Avverso la detta sentenza propongono ricorso i due indagati, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 325 cod. proc.pen. per motivazione apparente dell'ordinanza di rigetto, poiché le somme di denaro rinvenute nella disponibilità dei due indagati non sono provento della contestata attività delittuosa, ma sono di comprovata provenienza legittima. Il tribunale ha respinto la richiesta di riesame fornendo una motivazione apparente, poiché ha omesso qualsiasi riferimento ad una ritenuta incompatibilità tra i prelievi bancomat effettuati e le vincite erogate in contante e le somme di denaro rinvenute nell'abitazione dei due indagati. [OSCURATO:PERSONA] 1.0ccorre premettere che in tema di misure cautelari reali il ricorso per Cassazione è consentito soltanto per violazione di legge, che ricorre quando la motivazione è del tutto assente e non quando la stessa risulti carente o affetta da vizi di illogicità e di contraddittorietà. Il ricorso è inammissibile perché, pur deducendo formalmente violazione di legge sotto il profilo della mancanza di motivazione, in quanto la stessa sarebbe sprovvista dei termini minimi per rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice, nella sostanza lamenta una diversa valutazione del compendio indiziario e un vizio di motivazione che non può essere dedotto in questa sede. In particolare il ricorrente rileva che in sede di giudizio del riesame ha depositato copiosa documentazione volta a dimostrare che le somme di denaro rinvenute non erano provento della contestata attività delittuosa, ma somme di provenienza legittima, e ha lamentato che, nonostante la produzione di diverso materiale atto a dimostrare la provenienza lecita del denaro sottoposto a sequestro, il tribunale ha ribadito la natura di corpo del reato e di cose pertinenti al reato dei beni concretamente sottoposti a sequestro e la sussistenza del fumus del delitto ipotizzato. Il tribunale, facendo applicazione dei criteri più volte stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, dopo avere premesso che l'indagine per confermare la legittimità del sequestro probatorio è ristretta alla verifica della astratta configurabilità dell'illecito penale e del rapporto di pertinenza o della natura di corpo del reato dei beni sottoposti a sequestro, ha affermato che la documentazione e le somme di denaro costituenti il presumibile provento della attività truffaldina sono state sottoposte a sequestro, al fine di verificare l'ipotesi accusatoria dell'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio con artifizi e raggiri.Trattasi di motivazione succinta ma idonea, in questa fase iniziale delle indagini, a confermare la legittimità del provvedimento di sequestro probatorio. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 che si ritiene congrua In relazione al grado di colpa nel presentare il ricorso, da versare in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 19 maggio 2022 il consigliere estensore Il Presidente/ [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 35177/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris