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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 1993

Cassazione n. 47198/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il 23/11/1993 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna dell'imputato soltanto per il delitto di minaccia aggravata di cui al capo A), mentre ha assolto l'imputato dalla contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. (capo C), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già esaminati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (cfr. prima e seconda pagina della motivazione su apporto concorsuale dell'imputato e terza pagina della motivazione sulla pena); Ritenuto che il secondo motivo, che deduce che dalla assoluzione dal reato di cui al all'art. 699 cod. pen. deriverebbe l'esclusione della aggravante dell'utilizzo di un'arma, è manifestamente infondato dato che la Corte di appello ha ritenuto di non poter ascrivere all'imputato il porto del coltello commesso da altri e che i presupposti fattuali del "porto" fuori dalla propria abitazione (che integra la relativa contravvenzione) e dell'utilizzo (che integra l'aggravante di cui agli artt. 612, comma secondo e 339 cod. pen.) sono diversi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il 23/11/1993 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna dell'imputato soltanto per il delitto di minaccia aggravata di cui al capo A), mentre ha assolto l'imputato dalla contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. (capo C), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già esaminati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (cfr. prima e seconda pagina della motivazione su apporto concorsuale dell'imputato e terza pagina della motivazione sulla pena); Ritenuto che il secondo motivo, che deduce che dalla assoluzione dal reato di cui al all'art. 699 cod. pen. deriverebbe l'esclusione della aggravante dell'utilizzo di un'arma, è manifestamente infondato dato che la Corte di appello ha ritenuto di non poter ascrivere all'imputato il porto del coltello commesso da altri e che i presupposti fattuali del "porto" fuori dalla propria abitazione (che integra la relativa contravvenzione) e dell'utilizzo (che integra l'aggravante di cui agli artt. 612, comma secondo e 339 cod. pen.) sono diversi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 47198/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris