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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 00134/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica del fatto in termini di ricettazione, invocando la sussistenza di un furto o di un'appropriazione di cose smarrite, non è consentito in sede di legittimità perché non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'esame dei due motivi di gravame, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (in ogni caso i giudici di appello motivano anche in ordine alla versione difensiva del ritrovamento di res derelicta, reputandola implausibile); Considerato che il profilo di censura che censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risulta manifestamente infondata, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere la particolare tenuità della ricettazione, alla luce del valore del bene ricettato e della personalità del prevenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2023 Il Consi4re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica del fatto in termini di ricettazione, invocando la sussistenza di un furto o di un'appropriazione di cose smarrite, non è consentito in sede di legittimità perché non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'esame dei due motivi di gravame, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (in ogni caso i giudici di appello motivano anche in ordine alla versione difensiva del ritrovamento di res derelicta, reputandola implausibile); Considerato che il profilo di censura che censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risulta manifestamente infondata, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere la particolare tenuità della ricettazione, alla luce del valore del bene ricettato e della personalità del prevenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Consi4re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00134/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris