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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 29705/2025

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7235/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.,dom iciliata i n ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende ope legis ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente– avverso la sentenza n. 369/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell’UMBRIA depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Definizione agevolata

1. In controversia su impugnazione di cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, e relativa ad IRES per anno d'imposta 2012, in ordine all'emendabilità della dichiarazione dei redditi, anche oltre i termini previsti dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, per un investimento effettuato nel 2010dalla [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000 (cd.

Tremonti ambiente),la CTR dell’Umbria rigett ò l’appello erarialeproposto contro la sentenza della CTP di Terni favorevole alla società contribuente.

2. Contro tale sentenza l ’ Agenzia delle entrate propone ricorso affidandosi a due motivi.

Resiste la società con controricorso.

La causa è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 10 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo , proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la vio lazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000e dell’art. 2, comma 8-bis,del d.P.R. n. 322/ 1998 .

Con il secondo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione d el l’art.112 c.p.c., dell’art. 13, comma 6, della legge n. 388 del 2000 e del d.m. 18/09/1997.

2. Occorre premettere che in data 9/10/2023 la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato domanda di definizione agevolata, relativa alla cartella oppost a (n. 11220160001089744000 ) , a i sensi dell’art. 1, commi 186 e ss. della legge n. 197 del 2022, unitamente alla prova del pagamento in unica soluzione di quanto dovuto.

Ladocumentazione è idonea alla richiesta pronuncia di estinzione.

Infatti, ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificati dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima ratae, in tal caso,   il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit.

«L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200).

Ancora, per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.

Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200(comma 201).

Infine, va evidenziato che la domanda e il pagamento trovano corrispondenza nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate e di cui all’art. 40, comma 3, del d.l. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023, che prevede che Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per lequali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1; elenco dal quale risulta altresì l’assenza di diniego.

3. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica previsione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022.

In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7235/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.,dom iciliata i n ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende ope legis ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente– avverso la sentenza n. 369/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell’UMBRIA depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Definizione agevolata 1. In controversia su impugnazione di cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, e relativa ad IRES per anno d'imposta 2012, in ordine all'emendabilità della dichiarazione dei redditi, anche oltre i termini previsti dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, per un investimento effettuato nel 2010dalla [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente),la CTR dell’Umbria rigett ò l’appello erarialeproposto contro la sentenza della CTP di Terni favorevole alla società contribuente. 2. Contro tale sentenza l ’ Agenzia delle entrate propone ricorso affidandosi a due motivi. Resiste la società con controricorso. La causa è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 10 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la vio lazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000e dell’art. 2, comma 8-bis,del d.P.R. n. 322/ 1998 . Con il secondo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione d el l’art.112 c.p.c., dell’art. 13, comma 6, della legge n. 388 del 2000 e del d.m. 18/09/1997. 2. Occorre premettere che in data 9/10/2023 la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato domanda di definizione agevolata, relativa alla cartella oppost a (n. 11220160001089744000 ) , a i sensi dell’art. 1, commi 186 e ss. della legge n. 197 del 2022, unitamente alla prova del pagamento in unica soluzione di quanto dovuto. Ladocumentazione è idonea alla richiesta pronuncia di estinzione. Infatti, ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificati dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima ratae, in tal caso,   il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). Ancora, per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200(comma 201). Infine, va evidenziato che la domanda e il pagamento trovano corrispondenza nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate e di cui all’art. 40, comma 3, del d.l. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023, che prevede che Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per lequali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1; elenco dal quale risulta altresì l’assenza di diniego. 3. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica previsione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica.
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