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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 08366/2022

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!08366/22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA DECRETO R.G. 22903/2021 Roma, 1 5 MAR 2022 sul ricorso proposto da: C10-L gs [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], AMISOARA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATI avverso: sentenza della Corte di Appello di Bologna nr. 1987/2021 pubblicata in data 3.08.2021 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella

1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del pres P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!08366/22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA DECRETO R.G. 22903/2021 Roma, 1 5 MAR 2022 sul ricorso proposto da: C10-L gs [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], AMISOARA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATI avverso: sentenza della Corte di Appello di Bologna nr. 1987/2021 pubblicata in data 3.08.2021 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del pres P.Q.M
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