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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25478/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6553/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'ope- rata applicazione della recidiva, non ravvisandosi a suo avviso alcuna maggiore pericolosità del reo in relazione al nuovo episodio criminoso, trattandosi peraltro di precedenti penali risalenti nel tempo e comunque non avendo il giudice del gra- vame del merito motivato in relazione alla stessa.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato che, per quanto i precedenti dell'imputato non siano recenti, sono tuttavia plurimi, specifici e cadenzati nel tempo, e dimostrano la inclinazione a delinquere del [OSCURATO:PERSONA], il quale -nonostante le due sospensioni condizionali della pena e la condanna riportata nella terza occasione- non ha abbandonato la via del delinquere.

Viene evidenziato in sentenza, peraltro, che lo stesso ha smesso di lavorare nel pieno della età lavorativa (nel 2011 a 46 anni), reiterando lo stesso reato, dimostrando così che la ricaduta nel delitto non è affatto occasionale, ma frutto di una precisa scelta di vita.

I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura.

Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr.

Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N. 6553/2022 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma 1'8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6553/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'ope- rata applicazione della recidiva, non ravvisandosi a suo avviso alcuna maggiore pericolosità del reo in relazione al nuovo episodio criminoso, trattandosi peraltro di precedenti penali risalenti nel tempo e comunque non avendo il giudice del gra- vame del merito motivato in relazione alla stessa. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato che, per quanto i precedenti dell'imputato non siano recenti, sono tuttavia plurimi, specifici e cadenzati nel tempo, e dimostrano la inclinazione a delinquere del [OSCURATO:PERSONA], il quale -nonostante le due sospensioni condizionali della pena e la condanna riportata nella terza occasione- non ha abbandonato la via del delinquere. Viene evidenziato in sentenza, peraltro, che lo stesso ha smesso di lavorare nel pieno della età lavorativa (nel 2011 a 46 anni), reiterando lo stesso reato, dimostrando così che la ricaduta nel delitto non è affatto occasionale, ma frutto di una precisa scelta di vita. I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N. 6553/2022 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma 1'8
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