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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 1987

Cassazione n. 34937/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con una unica generica censura contesta il quadro probatorio posto a fondamento della ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 337 ascritto al ricorrente trascurando ogni specifico confronto critico con la motivazione adottata sul punto dai giudici del merito, futto di una puntuale e logica lettura delle emergenze acquisite rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricors P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con una unica generica censura contesta il quadro probatorio posto a fondamento della ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 337 ascritto al ricorrente trascurando ogni specifico confronto critico con la motivazione adottata sul punto dai giudici del merito, futto di una puntuale e logica lettura delle emergenze acquisite rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricors P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34937/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris