CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 29423/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della penanon è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondatoperché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamenteassolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti(si veda, in particolare pag. 8-9 della sentenza impugnata), ciò tanto più a frontedi una pena che è stata quantificata in misura di poco superiore al minimoedittale;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente