CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44332/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° ROCCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 24170/22 PAPALE° OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, attinente al vizio di motivazione in merito a elementi che avrebbero dovuto essere positivamente valutati ai fini della concessione delle attenuanti generiche -intervenuta collaborazione con la giustizia e accertamento in via giudiziale della non pericolosità stante il rigetto della proposta della sorveglianza speciale- oltre che formulato in termini del tutto generici, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di analoghe censure sollevate in appello e disattese con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 4); Ritenuto infine che anche il secondo motivo di ricorso, attinente alla violazione di legge e al difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio per il reato contestato, oltre che generico, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci