CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 agosto 2026
Cassazione n. 24579/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LEMENTE, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Luciano- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA]’S [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] SimoneNumero registro generale 21682/2023Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 24579/2026Data pubblicazione 09/08/2026- controricorrente -nonché controD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cupido e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimati -avverso la sentenza n. 3449/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 19 luglio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Napoli di accertare chei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] occupavanosine titulo a decorrere dal 9 luglio 2007 un immobile (sito in Napoli,alla via Leopardi n. 255) alienato dai convenuti all’attore con attostipulato in quella data per notar [OSCURATO:PERSONA]Angelo contestualmente amutuo ipotecario contratto dall’acquirente con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.;domandò altresì la condanna dei convenuti al rilascio dell’immobile edal risarcimento dei danni, a titolo di indennità di occupazione e per lerate del mutuo pagate nell’arco temporale di detta occupazione.Nel costituirsi in lite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l’alienazione del cespite faceva parte di una illegittimaoperazione economica ordita in loro danno dall’acquirente in concorsocon il di lui fratello, [OSCURATO:PERSONA], e la moglie di quest’ultimo,[OSCURATO:PERSONA], consistente nella erogazione ai convenuti di un prestitoper far fronte ad esposizioni debitorie con l’acquisizione di ingiustir.g. n. 21682/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 21682/2023Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 24579/2026Data pubblicazione 09/08/2026vantaggi. Proposero domanda riconvenzionale per la declaratoria dinullità della procura a vendere rilasciata dagli stessi convenuti a RosaContiello, del contratto di compravendita e del mutuo ipotecario persimulazione, per illiceità della causa, per violazione del pattocommissorio nonché per la condanna dell’attore, di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni patiti; in relazione allariconvenzionale, formularono richiesta di chiamata in causa diGiampiero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Esteso il contraddittorio nei predetti termini, su istanza dell’istitutobancario venne disposta la chiamata in causa, a fini di garanzia, delnotaio [OSCURATO:PERSONA]Angelo, quale incaricato della stipula del mutuo.Nel resistere, [OSCURATO:PERSONA]Angelo, oltre ad sostenere il correttoadempimento dell’incarico ricevuto, chiese ed ottenne la chiamata incausa della [OSCURATO:PERSONA] e degli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]’s, entiche garantivano la sua responsabilità professionale.Le compagnie assicuratrici si costituirono, contestando nel meritole pretese nei loro confronti avanzate.2. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale dichiarò iconvenuti occupanti senza titolo dell’immobile, li condannò al rilasciodello stesso ed al pagamento di un’indennità di occupazione a partiredal luglio 2007, rigettando l’ulteriore domanda risarcitoria dell’attorenonché nella sua interezza la domanda riconvenzionale dei convenuti.3. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello propostoin via principale dagli originari convenuti nonché quello incidentaledispiegato dal terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA]Angelo avente ad oggetto lacondanna dei convenuti e dell’istituto di credito per responsabilitàprocessuale aggravata ex art. 96 del codice di rito.4. Ricorrono uno actu per cassazione [OSCURATO:PERSONA] eMariarosaria Salemme, articolando un unico motivo.r.g. n. 21682/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 21682/2023Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 24579/2026Data pubblicazione 09/08/2026All’impugnazione di legittimità resistono, con distinti controricorsi:[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]Angelo e la [OSCURATO:PERSONA]’sInsurance Company S.A., succeduta agli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]’s nellatitolarità del contratto assicurativo stipulato dal D’Angelo.Non svolgono difese in sede di legittimità le altre parti intimate, inepigrafe dettagliatamente indicate.Parte ricorrente e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA]’sInsurance Company S.A. depositano memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazionedegli artt. 1343, 1344, 1418, 2744, 1427 e 1439 cod. civ., erroneavalutazione dei fatti e dei documenti di causa e violazione dell’art. 116del codice di rito.Nel censurare la reiezione della domanda riconvenzionale spiegata,parte impugnante assume che la nullità della procura e dei contratti dicompravendita e mutuo per trasgressione al divieto del pattocommissorio e per illiceità della causa emergeva dalle dichiarazioni resedal teste Troilo nonché dalla sentenza resa in sede penale dal [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RosaContiello per il reato di usura, processo penale in relazione al quale erastata chiesta la sospensione del giudizio civile.1.1. Il motivo è inammissibile.La doglianza - formulata in maniera generica e non recantepuntuale e pertinente critica alla ratio decidendi fondante la sentenzagravata - si risolve (e, ad un tempo, si esaurisce) nel sollecitare questaCorte ad un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie giàvalutate dai giudici di merito: attività, tuttavia, del tutto estranea, pernatura e per funzione, al giudizio di legittimità.r.g. n. 21682/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 21682/2023Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 24579/2026Data pubblicazione 09/08/2026Impropria è, quindi, l’evocazione, quale norma violata, dell’art. 116cod. proc. civ., in quanto, per fermo convincimento di nomofilachia,l’inosservanza di tale disposizione può costituire motivo per proporrericorso per cassazione soltanto quando si deduca che il giudice dimerito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle provein assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto,abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o unarisultanza probatoria soggetta a diverso regime (basti il richiamo aCass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cfr. Cass. 31/08/2020, n. 18092;Cass. 18/03/2019, n. 7618; Cass. 10/06/2016, n. 11892).Del pari inammissibile è la produzione, per la prima volta in sededi giudizio di legittimità, della sentenza emessa a definizione del primogrado del processo penale a carico dell’originario attore e di alcuni terzichiamati, emessa nel maggio 2022, circa otto mesi prima della udienzadi precisazione delle conclusioni (celebrata nel gennaio 2023) delgiudizio di appello, definito con la decisione qui impugnata.Detta sentenza esula, in tutta evidenza, dal novero dei documenticontemplati dall’art. 372 cod. proc. civ. (non essendo relativo né allanullità della sentenza impugnata né all’ammissibilità del ricorso):d’altro canto, gli stessi ricorrenti hanno evocato la sentenza de qua nonper le finalità di cui all’art. 372 cod. proc. civ. bensì per evidenziare lavalenza probatoria, l’idoneità ad asseverare la fondatezza dell’assuntosotteso alla domanda riconvenzionale avanzata in sede di merito.2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.3. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue lasoccombenza, con liquidazione parametrata per ogni controricorrentealle attività difensive effettivamente esplicate nel presente grado e condistrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.4. Atteso l’esito del giudizio, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di unr.g. n. 21682/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 21682/2023Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 24579/2026Data pubblicazione 09/08/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 13, commi 1-bis e1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti alla refusione in favore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscalie previdenziali, di legge.Condanna i ricorrenti alla refusione in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscalie previdenziali, di legge.Condanna i ricorrenti alla refusione in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] S.A. delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.Condanna i ricorrenti alla refusione in favore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA] D’Angelo delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscalie previdenziali, di legge, con distrazione in favore degli Avv.tiPierfrancesco e [OSCURATO:PERSONA], per dichiarazione di anticipo resa.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributor.g. n. 21682/2023 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 21682/2023Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 24579/2026Data pubblicazione 09/08/2026unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 1° luglio 2026.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 21682/2023 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]