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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11052/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nato ad Arzana il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 12/02/2020 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 12 febbraio 2020 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza in data 1° febbraio 2017 del GUP del Tribunale di Mantova, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 4 di reclusione ed euro 16.000 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 20.000 di multa, per traffici di cocaina.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi.

Con il primo deduce il vizio di motivazione perché non vi erano stati sequestri di stupefacenti né testimoni.

Dalle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] era emersa solo l'organizzazione di un viaggio in Spagna per svago.

Lamenta che la Corte territoriale non aveva delineato il suo contributo in termini di funzionalità, utilità, rafforzamento del proposito criminoso o maggior sicurezza rispetto al risultato finale, né aveva considerato che il [OSCURATO:PERSONA] era partito per la Spagna da solo, senza avvisarlo e soprattutto spegnendo il cellulare.

Con il secondo denuncia il vizio di motivazione poiché era stato condannato per un'attività d'intermediazione con un soggetto chiamato l'Inglese che non era stato mai identificato nonostante i servizi di osservazione, controllo e pedinamento.

Dopo aver ripercorso il contenuto di alcune intercettazioni, conclude osservando che il suo unico coinvolgimento nella vicenda stava "nello scroccare" qualche dose al [OSCURATO:PERSONA], millantando conoscenze o ruoli che non aveva.

Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione in ordine al reato del capo C), perché non era stato coinvolto nella partenza.

Con il quarto lamenta la violazione di legge perché la sua condotta non era stata qualificata ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi.

Con il primo deduce il vizio di motivazione con riguardo al reato del capo A).

Ripercorre la vicenda ed evidenzia la sua totale estraneità al fatto.

Con il secondo lamenta il vizio di motivazione in riferimento al reato del capo B).

Contesta il contenuto delle intercettazioni.

Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione, perché nega qualsivoglia accordo in ordine al reato del capo C).

Con il quarto lamenta il vizio di motivazione sulla pena perché non gli era stato esteso il trattamento di favore applicato agli altri che avevano concordato la pena in appello. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché consiste in generiche censure di fatto che non si confrontano con la sentenza impugnata che, peraltro, ha definito la posizione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

La Corte territoriale, premesso che in primo grado gli imputati hanno scelto il rito abbreviato, ha ricostruito con riferimento al reato del capo B) che "l'Inglese" era un soggetto con pregressi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intenzionato a rendersi acquirente di parte della cocaina che il [OSCURATO:PERSONA] importava dalla Spagna.

Sebbene non sia stato identificato, le intercettazioni hanno restituito il dato univoco dell'organizzazione dei viaggi in Spagna da parte del duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per il traffico degli stupefacenti.

Orbene, a prescindere dall'effettiva partecipazione ai viaggi da parte del [OSCURATO:PERSONA], quel che i Giudici di merito hanno efficacemente rimarcato è che la costante disponibilità del ricorrente ha certamente rafforzato il proposito criminoso del [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla circostanza che l'apporto abbia potuto o meno concretizzarsi in specifiche occasioni di viaggio.

Decisivo è stato infatti considerato il ruolo d'intermediario con gli acquirenti.

Va ribadito che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass., Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

Nel ricorso per cassazione, come del resto già nell'atto di appello, l'imputato non ha evidenziato alcun elemento idoneo a disarticolare il ragionamento che ha portato all'accertamento della responsabilità.

Analoghe considerazioni valgono per il reato del capo C), per cui i Giudici di merito hanno desunto dalle intercettazioni gli accordi illeciti tra i due per avere maggiore copertura nel traffico di stupefacenti, usando le rispettive compagne.

Manifestamente infondata è pure la quarta doglianza.

La Corte territoriale ha reso un'ampia motivazione per spiegare che non è possibile qualificare i fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73, poiché, anche in assenza di contatti diretti con i fornitori spagnoli, il [OSCURATO:PERSONA] ha comunque partecipato al traffico internazionale, supportando il [OSCURATO:PERSONA] nelle fasi preliminari e in quelle conseguenziali con i fornitori e gli acquirenti.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato.

I primi tre motivi consistono in generiche censure di fatto che ripercorrono la ricostruzione dei Giudici di merito sulla base delle intercettazioni.

L'[OSCURATO:PERSONA] è stato un importante acquirente dello stupefacente rifornito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nel reato del capo A), l'[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per aver acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] due chili di cocaina fatti trasportare in Sardegna da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], arrestati al momento dello sbarco del traghetto.

La contestazione della difesa si basa sull'interpretazione della conversazione del 6 luglio 2009 in cui il [OSCURATO:PERSONA], informando il [OSCURATO:PERSONA] dell'arresto di Luca e del suo complice, aveva affermato che il fratello dell'arrestato, cioè Pino, era stato da lui a Nibionno la sera del venerdì 3 luglio per informarlo di persona dell'arresto.

Secondo il ricorrente, essendosi imbarcato da Genova per la Sardegna proprio la sera del 3 luglio 2019 era impossibile che si trovasse a Nibionno dal [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha offerto una spiegazione della conversazione non manifestamente irragionevole o contraddittoria: il [OSCURATO:PERSONA] poteva aver parlato di sera per intendere "pomeriggio" ovvero ben poteva essere che, strumentalmente, in quella conversazione, avesse cercato di giustificare la tardività del messaggio di stop all'importazione inviato al [OSCURATO:PERSONA] il 4 luglio.

In una successiva conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, questi aveva protestato per essere stato avvisato dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] solo sabato 4 luglio.

I Giudici di merito hanno ritenuto provato, alla stregua delle indagini di polizia giudiziaria, che il ricorrente si trovava il 3 luglio 2009 a Nibionno e in serata era partito per Arbatax.

Sta di fatto che, in seguito all'arresto e al sequestro di cocaina, erano cessate le comunicazioni, il che dimostrava che era scattata l'allerta che sconsigliava di servirsi delle utenze usate fino a quel momento.

Tale circostanza portava all'ulteriore deduzione logica che [OSCURATO:PERSONA] era pienamente coinvolto nei traffici del [OSCURATO:PERSONA], il quale sospendeva nel frangente i contatti con la Spagna.

La difesa propone una spiegazione alternativa dei fatti, ma soprattutto lamenta che la motivazione difetti di passaggi dirimenti sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], il che è smentito dalla trattazione particolarmente diffusa e circostanziata del reato del capo A).

Analoghe considerazioni valgono per i reati dei capi B) e C) in cui [OSCURATO:PERSONA] è coimputato con [OSCURATO:PERSONA].

Le intercettazioni hanno consentito di accertare per il capo B) l'acquisto di ben quattro chili di cocaina, mentre per il capo C) la prenotazione di altri quattro chili con la consegna del denaro necessario qualche giorno dopo.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l'iniquità del trattamento sanzionatorio rispetto alle altre posizioni.

Sul punto va ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, non costituisce un indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati che abbiano definito la loro posizione nelle forme del concordato con rinuncia ai motivi di appello, previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., perché tale modulo definitorio risponde ad una finalità deflattiva di cui non è irragionevole tener conto nella modulazione del trattamento punitivo (Cass., Sez. 6, n. 21019 del 18/05/2021, P., Rv. 281508 - 03).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Invece, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato con conseguente condanna al pagamento delle sole spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nato ad Arzana il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 12/02/2020 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12 febbraio 2020 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza in data 1° febbraio 2017 del GUP del Tribunale di Mantova, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 4 di reclusione ed euro 16.000 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 20.000 di multa, per traffici di cocaina. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione perché non vi erano stati sequestri di stupefacenti né testimoni. Dalle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] era emersa solo l'organizzazione di un viaggio in Spagna per svago. Lamenta che la Corte territoriale non aveva delineato il suo contributo in termini di funzionalità, utilità, rafforzamento del proposito criminoso o maggior sicurezza rispetto al risultato finale, né aveva considerato che il [OSCURATO:PERSONA] era partito per la Spagna da solo, senza avvisarlo e soprattutto spegnendo il cellulare. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione poiché era stato condannato per un'attività d'intermediazione con un soggetto chiamato l'Inglese che non era stato mai identificato nonostante i servizi di osservazione, controllo e pedinamento. Dopo aver ripercorso il contenuto di alcune intercettazioni, conclude osservando che il suo unico coinvolgimento nella vicenda stava "nello scroccare" qualche dose al [OSCURATO:PERSONA], millantando conoscenze o ruoli che non aveva. Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione in ordine al reato del capo C), perché non era stato coinvolto nella partenza. Con il quarto lamenta la violazione di legge perché la sua condotta non era stata qualificata ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione con riguardo al reato del capo A). Ripercorre la vicenda ed evidenzia la sua totale estraneità al fatto. Con il secondo lamenta il vizio di motivazione in riferimento al reato del capo B). Contesta il contenuto delle intercettazioni. Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione, perché nega qualsivoglia accordo in ordine al reato del capo C). Con il quarto lamenta il vizio di motivazione sulla pena perché non gli era stato esteso il trattamento di favore applicato agli altri che avevano concordato la pena in appello. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché consiste in generiche censure di fatto che non si confrontano con la sentenza impugnata che, peraltro, ha definito la posizione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. La Corte territoriale, premesso che in primo grado gli imputati hanno scelto il rito abbreviato, ha ricostruito con riferimento al reato del capo B) che "l'Inglese" era un soggetto con pregressi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intenzionato a rendersi acquirente di parte della cocaina che il [OSCURATO:PERSONA] importava dalla Spagna. Sebbene non sia stato identificato, le intercettazioni hanno restituito il dato univoco dell'organizzazione dei viaggi in Spagna da parte del duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per il traffico degli stupefacenti. Orbene, a prescindere dall'effettiva partecipazione ai viaggi da parte del [OSCURATO:PERSONA], quel che i Giudici di merito hanno efficacemente rimarcato è che la costante disponibilità del ricorrente ha certamente rafforzato il proposito criminoso del [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla circostanza che l'apporto abbia potuto o meno concretizzarsi in specifiche occasioni di viaggio. Decisivo è stato infatti considerato il ruolo d'intermediario con gli acquirenti. Va ribadito che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass., Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Nel ricorso per cassazione, come del resto già nell'atto di appello, l'imputato non ha evidenziato alcun elemento idoneo a disarticolare il ragionamento che ha portato all'accertamento della responsabilità. Analoghe considerazioni valgono per il reato del capo C), per cui i Giudici di merito hanno desunto dalle intercettazioni gli accordi illeciti tra i due per avere maggiore copertura nel traffico di stupefacenti, usando le rispettive compagne. Manifestamente infondata è pure la quarta doglianza. La Corte territoriale ha reso un'ampia motivazione per spiegare che non è possibile qualificare i fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73, poiché, anche in assenza di contatti diretti con i fornitori spagnoli, il [OSCURATO:PERSONA] ha comunque partecipato al traffico internazionale, supportando il [OSCURATO:PERSONA] nelle fasi preliminari e in quelle conseguenziali con i fornitori e gli acquirenti. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato. I primi tre motivi consistono in generiche censure di fatto che ripercorrono la ricostruzione dei Giudici di merito sulla base delle intercettazioni. L'[OSCURATO:PERSONA] è stato un importante acquirente dello stupefacente rifornito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel reato del capo A), l'[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per aver acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] due chili di cocaina fatti trasportare in Sardegna da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], arrestati al momento dello sbarco del traghetto. La contestazione della difesa si basa sull'interpretazione della conversazione del 6 luglio 2009 in cui il [OSCURATO:PERSONA], informando il [OSCURATO:PERSONA] dell'arresto di Luca e del suo complice, aveva affermato che il fratello dell'arrestato, cioè Pino, era stato da lui a Nibionno la sera del venerdì 3 luglio per informarlo di persona dell'arresto. Secondo il ricorrente, essendosi imbarcato da Genova per la Sardegna proprio la sera del 3 luglio 2019 era impossibile che si trovasse a Nibionno dal [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha offerto una spiegazione della conversazione non manifestamente irragionevole o contraddittoria: il [OSCURATO:PERSONA] poteva aver parlato di sera per intendere "pomeriggio" ovvero ben poteva essere che, strumentalmente, in quella conversazione, avesse cercato di giustificare la tardività del messaggio di stop all'importazione inviato al [OSCURATO:PERSONA] il 4 luglio. In una successiva conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, questi aveva protestato per essere stato avvisato dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] solo sabato 4 luglio. I Giudici di merito hanno ritenuto provato, alla stregua delle indagini di polizia giudiziaria, che il ricorrente si trovava il 3 luglio 2009 a Nibionno e in serata era partito per Arbatax. Sta di fatto che, in seguito all'arresto e al sequestro di cocaina, erano cessate le comunicazioni, il che dimostrava che era scattata l'allerta che sconsigliava di servirsi delle utenze usate fino a quel momento. Tale circostanza portava all'ulteriore deduzione logica che [OSCURATO:PERSONA] era pienamente coinvolto nei traffici del [OSCURATO:PERSONA], il quale sospendeva nel frangente i contatti con la Spagna. La difesa propone una spiegazione alternativa dei fatti, ma soprattutto lamenta che la motivazione difetti di passaggi dirimenti sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], il che è smentito dalla trattazione particolarmente diffusa e circostanziata del reato del capo A). Analoghe considerazioni valgono per i reati dei capi B) e C) in cui [OSCURATO:PERSONA] è coimputato con [OSCURATO:PERSONA]. Le intercettazioni hanno consentito di accertare per il capo B) l'acquisto di ben quattro chili di cocaina, mentre per il capo C) la prenotazione di altri quattro chili con la consegna del denaro necessario qualche giorno dopo. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l'iniquità del trattamento sanzionatorio rispetto alle altre posizioni. Sul punto va ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, non costituisce un indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati che abbiano definito la loro posizione nelle forme del concordato con rinuncia ai motivi di appello, previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., perché tale modulo definitorio risponde ad una finalità deflattiva di cui non è irragionevole tener conto nella modulazione del trattamento punitivo (Cass., Sez. 6, n. 21019 del 18/05/2021, P., Rv. 281508 - 03). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Invece, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato con conseguente condanna al pagamento delle sole spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pa
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