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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 41841/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.DOTI Pancrazio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di An- cona che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Macerata, ha riconosciuto all'imputato la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità ritenuta prevalente sulla ritenuta recidiva rideterminando la pena, in relazione al reato di furto di un mazzo di chiavi presso la sagrestia di edificio di culto, in mesi sei di reclusione ed euro 180 di multa. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per avere ritenuto la ipotesi delittuosa di cui all'art.624 bis cod.pen. laddove la sottra- zione del mazzo di chiavi si era realizzata all'interno di spazio dell'edificio (sagrestia) in orario di apertura al pubblico o comunque in un momento in cui l'accesso era consentito ai fedeli, contestando pertanto la qualificazione giuridica quale 634 bis cod.pen..

Contestava inoltre il riconoscimento della recidiva.

3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nel confermare la decisione impugnata ha dato conto delle ragioni per cui la sagrestia di un luogo di culto debba essere considerato quale area collegata alla privata dimora del parroco e strumentale alle sue esigenze private.

A questo proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la sagrestia, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, servente non solo l'edificio sacro ma altresì la casa cano- nica, deve ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a "privata dimora", essendone l'ingresso di terze persone selezionato ad iniziativa di chi ne abbia la disponibilità (sez.4, 21.1.2020 n.13482, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279002).

Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso concernente il riconoscimento della recidiva avendo il giudice distrettuale evidenziato che l'episodio in og- getto costituiva espressione di accresciuta capacità criminale a fronte dei precedenti penali, anche specifici, laddove la circostanza che nulla era stato sottratto presso l'abitazione del parroco era dovuta ad una mera contin- genza, estranea alla volontà del prevenuto e determinata dalle lesioni che il ricorrente si era provocato nel tentativo di accedere alla dimora del religioso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.4 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.DOTI Pancrazio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di An- cona che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Macerata, ha riconosciuto all'imputato la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità ritenuta prevalente sulla ritenuta recidiva rideterminando la pena, in relazione al reato di furto di un mazzo di chiavi presso la sagrestia di edificio di culto, in mesi sei di reclusione ed euro 180 di multa. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per avere ritenuto la ipotesi delittuosa di cui all'art.624 bis cod.pen. laddove la sottra- zione del mazzo di chiavi si era realizzata all'interno di spazio dell'edificio (sagrestia) in orario di apertura al pubblico o comunque in un momento in cui l'accesso era consentito ai fedeli, contestando pertanto la qualificazione giuridica quale 634 bis cod.pen.. Contestava inoltre il riconoscimento della recidiva. 3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nel confermare la decisione impugnata ha dato conto delle ragioni per cui la sagrestia di un luogo di culto debba essere considerato quale area collegata alla privata dimora del parroco e strumentale alle sue esigenze private. A questo proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la sagrestia, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, servente non solo l'edificio sacro ma altresì la casa cano- nica, deve ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a "privata dimora", essendone l'ingresso di terze persone selezionato ad iniziativa di chi ne abbia la disponibilità (sez.4, 21.1.2020 n.13482, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279002). Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso concernente il riconoscimento della recidiva avendo il giudice distrettuale evidenziato che l'episodio in og- getto costituiva espressione di accresciuta capacità criminale a fronte dei precedenti penali, anche specifici, laddove la circostanza che nulla era stato sottratto presso l'abitazione del parroco era dovuta ad una mera contin- genza, estranea alla volontà del prevenuto e determinata dalle lesioni che il ricorrente si era provocato nel tentativo di accedere alla dimora del religioso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.4 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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