CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21183/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; letta la memoria difensiva con cui il ricorrente reitera gli argomenti di critica dedotti nel ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si censura violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente e alla ritenuta sussistenza delle aggravanti del danno di rilevante gravità e dell'esposizione a pubblica fede, è inammissibile perché generico, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il ricorso non indica gli elementi di fatto che sono alla base della censura formulata in relazione all'affermazione di responsabilità, se non in modo assertivo (nella sola rubrica del motivo) e confuso nella spiegazione delle ragioni. Anche con riguardo alla dedotta violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza delle aggravanti, gli argomenti di censura sono privi di coerenza logica non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23