CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14420/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta ed oggetto di sequestro, come anche in ordine al dedotto mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità in ordine al possesso di un coltello e di una bomboletta urticante, i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, motivi che non confutano le ragioni poste alla base della decisione (pag. 2 sentenza) specie nella parte in cui la Corte territoriale, non solo rinvia allo scarso reddito che non giustificava la detenzione di simile quantità di stupefacente del tipo cocaina, ma ha apprezzato la contestuale detenzione dei quindici involucri contenenti sostanza stupefacente mentre era in giro per strada senza neppure dichiarare di averla appena acquistata; quanto alle ragioni che faceva ritenere giustificata la esclusione della attenuante prevista dall'art. 4, comma 4. L. 110/75, è stato apprezzato sia l'aspetto oggettivo connesso alla complessiva condotta che quello soggettivo afferente alla personalità del soggetto; generica risulta, altresì, la parte del motivo che, a fronte delle esplicitate ragioni che portavano a ritenere come il quantitativo di principio contenuto nella bomboletta in uso non fosse conforme al d.m. 103/2011, genericamente ne contesta l'assunto facendo precluso riferimento a presunte difformità tra le riproduzioni fotografiche e l'oggetto del sequestro; rilevato che in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio, completa risulta la motivazione della Corte territoriale che, da un canto, ha rilevato che, a fronte di plurimi precedenti, la condotta contestata rendeva palese la crescente pericolosità sociale del ricorrente, mentre, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ha ritenuto complessivamente congrua la pena irrogata anche in ragione dell'assente resipiscenza; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ntini PierluigMLStefano [OSCURATO:PERSONA]