CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 32815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 16 maggio 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Lecco il 6 luglio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile di più furti consumati aggravati con oggetto cose custodite all'interno di automobili, fatti commessi nell'anno 2020, in conseguenza condannandolo, riconosciuto il vincolo della continuazione, senza attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge (art. 625, comma 1, num. 7, cod. pen.) in relazione al riconoscimento, che si ritiene illegittimo ed erroneo, dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede, limitatamente al capo C), in quanto dovrebbe escludersi, ad avviso del ricorrente, che il computer sottratto sia un oggetto che per consuetudine o per necessità possa / debba essere lasciato all'interno dell'auto. In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (digs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile solo a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione delle vaghe ed aspecifiche censure, che non aggrediscono la idonea, non illogica e non incongrua motivazione dei Giudici di merito sullo specifico punto delle ragioni della presenza del computer, nel concreto contesto dato, all'interno dell'auto, motivazione che si rinviene alle pp. 7-8 della decisione impugnata. In particolare, i Giudici di merito hanno richiamato pertinente giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 15386 del 06/03/2014, Cesaria, Rv. 260216: «In tema di reati contro il patrimonio, il furto di oggetti che si trovino all'interno di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via deve considerarsi aggravato, ex art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., allorché si tratti di oggetti costituenti parte integrante del veicolo; quando, invece, il furto concerna oggetti solo temporaneamente o occasionalmente lasciati nell'auto, ai fini della sussistenza dell'aggravante in questione, deve ricorrere una situazione contingente di necessità, tale da indurre il possessore a confidare nella buona fede dei consociati e nel rispetto delle cose altrui che dagli stessi è lecito pretendere, necessità da intendersi in senso relativo e non assoluto che comprende ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza. Ne consegue che il giudice deve, in tal caso, dare conto delle speciali ragioni che, in base alle circostanze concrete, hanno reso necessitata la custodia della cosa all'interno dell'autoveicolo») ed hanno spiegato che la vittima si è allontanata di soli quindici metri dall'auto e per un lasso di tempo brevissimo, dovendo ricollocare il carello della spesa nell'apposito supporto, cioè in una situazione contingente di necessità. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento 7 k\„- delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am