CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 11557/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37881/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così riqualificato il capo A, in primo grado; assolto dai reati dei capi D ed E in primo grado eBeC in secondo grado); Rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle generiche, l'applicazione della recidiva e l'ordine di confisca; Rilevato che nell'atto di appello non era stato formulato alcun motivo sulla recidiva che quindi è da considerarsi nuovo e come tale inammissibile, che le generiche sono state riconosciute nella sentenza di appello, che la confisca come provento dello spaccio è stata adeguatamente motivata, perché nella sentenza impugnata vi è puntuale risposta in ordine all'inverosimiglianza degli argomenti difensivi svolti con riferimento alla presunta vincita al bingo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente