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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 19511/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27093/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 419/2017 depositata il21/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Trieste - in controversia promossa dalla Publieffe Italia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti del Comune di Udine, per sentire accertare l’inefficacia della risoluzione contrattuale, disposta dall’Ente locale ex art.1456 c.c., del contratto di appalto inter partes del dicembre 2007, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di materiale esecuzione delle pubbliche affissioni, con condanna del Comune al risarcimento dei danni ed alla restituzione della cauzione e delle somme irrogate a titolo di penali, giudizio nel quale il Comune aveva proposto domanda riconvenzionale di risoluzione - pronunciando in sede di rinvio, a seguito di ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 4976/2016, che aveva annullato pregressa decisione di appello in punto di indeterminatezza della clausola risolutiva espressa pattuita nel contratto, ha respinto tutte le domande formulate dalla Publieffe Italia e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune, formulata in via subordinata, ha dichiarato risolto il contratto di appalto per grave inadempimento della appaltatrice.

In particolare, i giudici di appello hanno rilevato che, in appello, il Comune appellato aveva riproposto, ex art.346 c.p.c., la domanda subordinata di risoluzione del contratto per inadempimento ex art.1453 c.c. e la domanda era fondata, emergendo in atti, all’esito dell’istruttoria di primo grado, testimoniale e documentale, plurimi episodi contestati dal Comune di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, attese le numerose contestazioni mosse dall’Ente locale alla società appaltatrice in relazione a singole operazioni di affissione, non svolte con la dovuta diligenza ed accortezza, nonché le ulteriori contestazioni del Comune circa l’interruzione del servizio da parte di Publieffe e il mancato ritiro di ingenti quantitativi di manifesti da affiggere, a fronte delle quali, la Publieffe non aveva fornito alcuna giustificazione plausibile, sostanzialmente riconoscendo gli addebiti, limitandosi a dedurre la non rilevanza delle inadempienze, sanzionabili solo con la semplice applicazione delle pattuite penali e l’appello «non superava la più articolata motivazione del Tribunale»; in punto di censure sulla mancata ammissione in primo grado delle prove per testi, capitolate con la memoria ex art.183 VI comma nn. 2 e 3 c.p.c., i capitoli di prova articolati nella prima memoria istruttoria, ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., avevano ad oggetto l’esistenza e quantificazione dei danni derivanti dalla ritenuta illegittima risoluzione del contratto, con conseguente irrilevanza della relativa prova a fronte della declaratoria di risoluzione del contratto, mentre quelle articolate nella memoria ex art.183 VI comma n. 3 c.p.c. non potevano essere ammesse, come correttamente rilevato in primo grado, trattandosi di capitoli formulati « a prova diretta e non a prova contraria sulle deduzioni di cui alla memoria del Comune ex art.183 VI comma n. 2 c.p.c.».

Avverso la suddetta pronuncia notificata il 6/9/2017, la Publieffe Italia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato il 2/11/2017, affidato a quattro motivi, nei confronti del Comune di Udine (che resiste con controricorso, notificato il 1°- 7/12/2017). [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, sia la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1453 c.c. in relazione all’art.1455 c.c, al contratto d’appalto inter partes del 13/12/2007, all’art.15 del relativo Capitolato speciale d’appalto, all’art.2697 c.c., agli artt.1362 e 1363 c.c, sia all’omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte d’appello ritenuta provata la domanda subordinata del Comune di risoluzione contrattuale dell’appalto ex art.1453 c.c., senza prendere in esame e vagliare l’effettiva e concreta sussistenza della prova e della gravità dell’inadempimento; b) con il secondo motivo, sia la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1453 c.c. in relazione all’art.1455 c.c, al contratto d’appalto inter partes del 13/12/2007, all’art.15 del relativo Capitolato speciale d’appalto, all’art.2697 c.c., agli artt.1362 e 1363 c.c, sia all’omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte d’appello risolto il dubbio, posto con l’ordinanza della Corte di Cassazione che aveva disposto il rinvio, circa l’effettiva proposizione da parte del Comune, in via subordinata a quella ex art.1455 c.c., della domanda di risoluzione per grave inadempimento, nel senso della proposizione sin dal primo grado della domanda (riproposta ex art.346 c.p.c. in appello) e per avere poi accolto la domanda sulla base del semplice riscontro di negligenze ed inadempimenti dell’appaltatrice, già sanzionati con la previsione delle penali, senza alcun vaglio sulla loro gravità; c) con il terzo motivo, sia l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.183 comma VI c.p.c., in relazione alla decisione, del Tribunale, confermata in appello, sulla inammissibilità delle prove contrarie articolate nella memoria « n. 3» dell’art.183 comma VI; d) con il quarto motivo, sia l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo sia la nullità della sentenza per mancanza di motivazione sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3c.p.c., degli artt.184, 203, 207, 208 e 253 c.p.c., sempre in relazione alla propria replica in primo grado alle richieste istruttorie del Comune avversario ed alla prova contraria ivi articolata, in punto di declaratoria, del Tribunale, confermata in appello, di inammissibilità e decadenza dalla prova contraria articolata.

2. Le prime due censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono inammissibili.

La ricorrente, anche in questa sede di legittimità, non contesta che i plurimi inadempimenti contestati dal Comune si siano verificati, come peraltro, in ordine al contegno tenuto da detta parte nel giudizio di merito, afferma anche la Corte d’appello, ma contesta che la Corte d’appello abbia anzitutto proceduto al necessario vaglio della loro gravità e poi essi fossero di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto.

Questa Corte, con l’ordinanza n. 4796/2016, che ha dato luogo al giudizio di rinvio, aveva rilevato la nullità per genericità ed indeterminatezza della clausola risolutiva espressa convenuta nel contratto di appalto di servizi in oggetto, in quanto si trattava di una mera clausola di stile, che non faceva riferimento a specifici inadempimenti contrattuali, ma richiedeva unicamente che le violazioni agli obblighi (indistintamente) discendenti dal contratto fossero «gravi e reiterate», rimettendo al giudice del merito la verifica circa la effettiva proposizione da parte del Comune di Udine, in via riconvenzionale e subordinata, della domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e circa la prova della sussistenza, in concreto, degli inadempimenti contestati, della loro gravitàe reiterazione.

Anzitutto, la statuizione sulla questione processuale dell’effettiva proposizione di tale domanda subordinata da parte del convenuto Ente locale e della sua riproposizione in appello non è più in discussione, in difetto di censure specifiche.

La Corte d’appello ha quindi valutato tutto il materiale probatorio formatosi in giudizio, con prova orale e documentale, ritenendo che doveva essere confermata la decisione di primo grado, non essendosi con l’atto di appello dedotto alcunché in ordine alla rilevanza e gravità dei plurimi inadempimenti contestati alla Publieffe.

Orbene questa Corte ha ripetutamente affermato che «in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici» (Cass. 14974/2006; Cass. 6401/2015; Cass.12182/2020).

Il tenore della motivazione deponenel senso che la Corte d’appello abbia rilevato, sulla base dell’istruttoria documentale ed orale svolta, la gravità delle inadempienze contestate, valutate nel loro complesso in relazione a rapporto contrattuale ad esecuzione continuata (per una durata biennale), considerati i plurimi episodi reiterati di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali o di interruzione del servizio di affissione pubblicitaria affidato dall’Ente locale committente, inadempienze peraltro riconosciute «sostanzialmente» dall’appaltatrice (la quale, senza addurre particolari cause di giustificazione, si era limitata, anche in appello, a dedurne la sanzionabilità con semplici penali) .

E nel presente ricorso per cassazione la ricorrente, riproducendo le clausole contrattuali, procede ad una loro valutazione isolata ed atomistica, continuando a sostenere che le suddette inadempienze o ritardi potevano essere sanzionate dal Comune solo con le pattuite penali.

3. Le ulteriori censure, attinenti alla mancata ammissione, sin dal primo grado, delle istanze di prova testimoniale contraria, ex art.183 comma VI n. 3 c.p.c., ed alla decadenza dalle prove testimoniali, sono inammissibili.

3.1. Nella specie, la Corte d’appello ha rilevato che correttamente la parte attrice-convenuta in riconvenzionale Publieffe era stata ammessa alla sola prova contraria o controprova sugli stessi capitoli articolati dal Comune (come peraltro deduce la stessa ricorrente), in quanto la prova testimoniale articolata da Publieffe nella memoria ex art.183 VI Comma n. 3 c.p.c. concerneva capitoli formulati «a prova diretta», sui fatti costitutivi della propria domanda - di accertamento negativo dell’inadempienza - e non a prova contraria sulle deduzioni di cui alla memoria del Comune ex art.183 VI comma n. 2 c.p.c..

3.2. In relazione al terzo motivo, si deve osservare che prova testimoniale contraria è sia la prova contraria diretta o controprova, che consiste nell’indicare testimoni chiamati a deporre in senso opposto sugli stessi fatti articolati dall’avversario, sia la c.d. prova contraria indiretta su fatti nuovi, dai quali si possa argomentare l’insussistenza ovvero l’inefficacia originaria o successiva dei fatti ex adverso (Cass. 1543/1961; Cass.510/1964).

Vi è poi un principio di concentrazione ed unicità della prova, che comporta che non possa espletarsi una prova testimoniale contraria che tenda a contraddire e neutralizzare le risultanze di una prova testimoniale già ammessa ed espletata nello stesso processo (cfr. Cass. 12136/2001, sulla tardività di una prova contraria dedotta in appello).

Secondo un orientamento espresso già da tempo da questo giudice di legittimità, l'onere della tempestiva deduzione della prova contraria – ispirato, per l’appunto, al principio della « unità » della prova - comporta preclusione per ogni successiva richiesta e tale effetto pregiudizievole, per la parte che non si attenga alla norma citata, riguarda «sia la prova contraria diretta, vertente cioè sugli stessi fatti dedotti dall'istante, sia la prova contraria indiretta, relativa a fatti nuovi e diversi volti a dimostrare, in via congetturale, la insussistenza o la diversa configurazione dei fatti allegati dal deducente» (Cass. 1163/1994).

Questa Corte (Cass. 12119/2013) ha poi chiarito che «ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., nel testo - applicabile "ratione temporis" alla presente fattispecie - introdotto dall'art. 18 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (e anteriore alle modifiche apportate dall'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51), il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie è quello dell'adozione dell'ordinanza di ammissione delle prove, ovvero - nel caso in cui il giudice, su istanza di pa rte, abbia rinviato tale adempimento ad altra udienza - dello spirare di un duplice termine, il primo concesso per la produzione dei nuovi mezzi di prova e l'indicazione dei documenti idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e delle eccezioni sollevate dal convenuto, il secondo previsto, invece, per l'indicazione della (eventuale) "prova contraria", da identificarsi nella semplice "controprova" rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine.

Ne consegue, che è già il primo termine di cui alla norma suddetta quello entro cui la parte interessata ha l'onere di richiedere prova contraria in relazione ai fatti allegati dalla controparte e definitivamente fissati nel "thema decidendum", ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.» (conf.

Cass. 26574/2017).

Quindi, nel secondo termine previsto, in ambito di richieste istruttorie, ex art.183 VI Comma n. 3 c.p.c,, per l'indicazione della (eventuale) «prova contraria», si deve articolare la semplice «controprova» o prova contraria diretta rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine ex adverso ovvero la c.d. prova contraria indiretta su fatti nuovi e diversi ma volti a paralizzare le prove della controparte.

Nella specie, il Tribunale aveva ammesso la Publieffe alla solo controprova sugli stessi capitoli dedotti dal Comune nella prima memoria istruttoria, non anche sui capitoli, articolati dalla parte Publieffe, attrice (con domanda di accertamento negativo delle inadempienze contestate) e convenuta in riconvenzionale, nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c., involgenti anche fatti diversi; la Corte d’appello ha confermato la correttezza della decisione istruttoria di primo grado, «in quanto si trattava di capitoli formulati a prova diretta e non a prova contraria».

La ricorrente, nel presente ricorso, nel terzo motivo, si limita a riprodurre, ai fini dell’autosufficienza, i capitoli di prova testimoniale articolati dal Comune eda essa Publieffe, e a dedurre che tale mancata ammissione del mezzo si traduce comunque in un vizio di violazione di legge e di motivazione della sentenza, evincendosi, dalle stesse circostanze di fatto oggetto della prova non ammessa, che «ove la prova contraria fosse stata ammessa ed espletata avrebbe portato ad una diversa soluzione e decisione», senza spiegare perché la sola ammissione della controprova sui capitoli avversari e non anche della prova contraria indiretta avrebbe determinato un effettivo pregiudizio al proprio diritto di difesa.

3.3. Nel quarto capitolo, la ricorrente spiega poi che, escussi i testi del Comune, il Tribunale, preso atto della mancata comparizione dei testi di parte Publieffe, disponeva la delega per assunzione al Tribunale di Bari, ma che, all’udienza all’uopo fissata dinanzi al giudice delegato, era comparso uno solo dei testimoni citati a controprova, non essendo gli altri testimoni, pur citati da Publieffe, comparsi, ed era sorta contestazione tra le parti «in merito alle posizioni oggetto della espletanda prova contraria», cosicché la causa era stata rimessa dinanzi al giudice delegante del Tribunale di Udine, il quale aveva ritenuto, con ordinanza dell’aprile 2010, inammissibile la richiesta di proroga del termine per l’assunzione dei testimoni di parte Publieffe, apparendo la causa, valutate le risultanze documentali e della prova testimoniale complessivamente espletata, «matura per la decisione».

La ricorrente lamenta, nel suddetto quarto capitolo del presente ricorso (involgente vizio di omesso esame motivazionale e vizio di violazione di legge), che anche tale ordinanza istruttoria di primo grado e la decisione del Tribunale (in punto di conferma della decadenza della Publieffe dalle proprie prove, per non avere correttamente formulato la richiesta istruttoria davanti al Tribunale delegato, essendo stati ammessi dal Tribunale delegante soltanto le «prove contrarie non quelle dirette sui suoi capitoli») sarebbe «apodittica ed abnorme» e che la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata su «tale specifico e decisivo motivo di impugnazione» e che «ove la prova contraria fosse stata ammessa ed espletata avrebbe portato ad una diversa soluzione e decisione».

Anche tale doglianza è inammissibile, in quanto non si evince quale fosse lo specifico motivo di appello formulato (in relazione alla pronuncia di decadenza dalla prova testimoniale, per effetto del suo mancato espletamento anche dinanzi al giudice delegato, che può essere contenuta nel provvedimento di chiusura dell'istruzione ed invito rivolto alle parti alla precisazione delle conclusioni), non chiaramente riprodotto, ai fini dell’autosufficienza, nel presente ricorso e neppure nella sentenza impugnata; inoltre, essa si risolve nella censura circa la valutazione del Tribunale, confermata in appello, sulla sufficienza dell’istruttoria espletata, in via documentale e di prova testimoniale, e va ribadito che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. 16499/2001; Cass.11511/2014; Cass. 11810/2016).

In definitiva, si tratta di una valutazione di fatto non sindacabile perché non basata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze di ordine logico, per come il motivo di ricorso risulta formulato .

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27093/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 419/2017 depositata il21/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Trieste - in controversia promossa dalla Publieffe Italia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti del Comune di Udine, per sentire accertare l’inefficacia della risoluzione contrattuale, disposta dall’Ente locale ex art.1456 c.c., del contratto di appalto inter partes del dicembre 2007, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di materiale esecuzione delle pubbliche affissioni, con condanna del Comune al risarcimento dei danni ed alla restituzione della cauzione e delle somme irrogate a titolo di penali, giudizio nel quale il Comune aveva proposto domanda riconvenzionale di risoluzione - pronunciando in sede di rinvio, a seguito di ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 4976/2016, che aveva annullato pregressa decisione di appello in punto di indeterminatezza della clausola risolutiva espressa pattuita nel contratto, ha respinto tutte le domande formulate dalla Publieffe Italia e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune, formulata in via subordinata, ha dichiarato risolto il contratto di appalto per grave inadempimento della appaltatrice. In particolare, i giudici di appello hanno rilevato che, in appello, il Comune appellato aveva riproposto, ex art.346 c.p.c., la domanda subordinata di risoluzione del contratto per inadempimento ex art.1453 c.c. e la domanda era fondata, emergendo in atti, all’esito dell’istruttoria di primo grado, testimoniale e documentale, plurimi episodi contestati dal Comune di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, attese le numerose contestazioni mosse dall’Ente locale alla società appaltatrice in relazione a singole operazioni di affissione, non svolte con la dovuta diligenza ed accortezza, nonché le ulteriori contestazioni del Comune circa l’interruzione del servizio da parte di Publieffe e il mancato ritiro di ingenti quantitativi di manifesti da affiggere, a fronte delle quali, la Publieffe non aveva fornito alcuna giustificazione plausibile, sostanzialmente riconoscendo gli addebiti, limitandosi a dedurre la non rilevanza delle inadempienze, sanzionabili solo con la semplice applicazione delle pattuite penali e l’appello «non superava la più articolata motivazione del Tribunale»; in punto di censure sulla mancata ammissione in primo grado delle prove per testi, capitolate con la memoria ex art.183 VI comma nn. 2 e 3 c.p.c., i capitoli di prova articolati nella prima memoria istruttoria, ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., avevano ad oggetto l’esistenza e quantificazione dei danni derivanti dalla ritenuta illegittima risoluzione del contratto, con conseguente irrilevanza della relativa prova a fronte della declaratoria di risoluzione del contratto, mentre quelle articolate nella memoria ex art.183 VI comma n. 3 c.p.c. non potevano essere ammesse, come correttamente rilevato in primo grado, trattandosi di capitoli formulati « a prova diretta e non a prova contraria sulle deduzioni di cui alla memoria del Comune ex art.183 VI comma n. 2 c.p.c.». Avverso la suddetta pronuncia notificata il 6/9/2017, la Publieffe Italia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato il 2/11/2017, affidato a quattro motivi, nei confronti del Comune di Udine (che resiste con controricorso, notificato il 1°- 7/12/2017). [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, sia la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1453 c.c. in relazione all’art.1455 c.c, al contratto d’appalto inter partes del 13/12/2007, all’art.15 del relativo Capitolato speciale d’appalto, all’art.2697 c.c., agli artt.1362 e 1363 c.c, sia all’omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte d’appello ritenuta provata la domanda subordinata del Comune di risoluzione contrattuale dell’appalto ex art.1453 c.c., senza prendere in esame e vagliare l’effettiva e concreta sussistenza della prova e della gravità dell’inadempimento; b) con il secondo motivo, sia la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1453 c.c. in relazione all’art.1455 c.c, al contratto d’appalto inter partes del 13/12/2007, all’art.15 del relativo Capitolato speciale d’appalto, all’art.2697 c.c., agli artt.1362 e 1363 c.c, sia all’omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte d’appello risolto il dubbio, posto con l’ordinanza della Corte di Cassazione che aveva disposto il rinvio, circa l’effettiva proposizione da parte del Comune, in via subordinata a quella ex art.1455 c.c., della domanda di risoluzione per grave inadempimento, nel senso della proposizione sin dal primo grado della domanda (riproposta ex art.346 c.p.c. in appello) e per avere poi accolto la domanda sulla base del semplice riscontro di negligenze ed inadempimenti dell’appaltatrice, già sanzionati con la previsione delle penali, senza alcun vaglio sulla loro gravità; c) con il terzo motivo, sia l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.183 comma VI c.p.c., in relazione alla decisione, del Tribunale, confermata in appello, sulla inammissibilità delle prove contrarie articolate nella memoria « n. 3» dell’art.183 comma VI; d) con il quarto motivo, sia l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo sia la nullità della sentenza per mancanza di motivazione sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3c.p.c., degli artt.184, 203, 207, 208 e 253 c.p.c., sempre in relazione alla propria replica in primo grado alle richieste istruttorie del Comune avversario ed alla prova contraria ivi articolata, in punto di declaratoria, del Tribunale, confermata in appello, di inammissibilità e decadenza dalla prova contraria articolata. 2. Le prime due censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono inammissibili. La ricorrente, anche in questa sede di legittimità, non contesta che i plurimi inadempimenti contestati dal Comune si siano verificati, come peraltro, in ordine al contegno tenuto da detta parte nel giudizio di merito, afferma anche la Corte d’appello, ma contesta che la Corte d’appello abbia anzitutto proceduto al necessario vaglio della loro gravità e poi essi fossero di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto. Questa Corte, con l’ordinanza n. 4796/2016, che ha dato luogo al giudizio di rinvio, aveva rilevato la nullità per genericità ed indeterminatezza della clausola risolutiva espressa convenuta nel contratto di appalto di servizi in oggetto, in quanto si trattava di una mera clausola di stile, che non faceva riferimento a specifici inadempimenti contrattuali, ma richiedeva unicamente che le violazioni agli obblighi (indistintamente) discendenti dal contratto fossero «gravi e reiterate», rimettendo al giudice del merito la verifica circa la effettiva proposizione da parte del Comune di Udine, in via riconvenzionale e subordinata, della domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e circa la prova della sussistenza, in concreto, degli inadempimenti contestati, della loro gravitàe reiterazione. Anzitutto, la statuizione sulla questione processuale dell’effettiva proposizione di tale domanda subordinata da parte del convenuto Ente locale e della sua riproposizione in appello non è più in discussione, in difetto di censure specifiche. La Corte d’appello ha quindi valutato tutto il materiale probatorio formatosi in giudizio, con prova orale e documentale, ritenendo che doveva essere confermata la decisione di primo grado, non essendosi con l’atto di appello dedotto alcunché in ordine alla rilevanza e gravità dei plurimi inadempimenti contestati alla Publieffe. Orbene questa Corte ha ripetutamente affermato che «in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici» (Cass. 14974/2006; Cass. 6401/2015; Cass.12182/2020). Il tenore della motivazione deponenel senso che la Corte d’appello abbia rilevato, sulla base dell’istruttoria documentale ed orale svolta, la gravità delle inadempienze contestate, valutate nel loro complesso in relazione a rapporto contrattuale ad esecuzione continuata (per una durata biennale), considerati i plurimi episodi reiterati di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali o di interruzione del servizio di affissione pubblicitaria affidato dall’Ente locale committente, inadempienze peraltro riconosciute «sostanzialmente» dall’appaltatrice (la quale, senza addurre particolari cause di giustificazione, si era limitata, anche in appello, a dedurne la sanzionabilità con semplici penali) . E nel presente ricorso per cassazione la ricorrente, riproducendo le clausole contrattuali, procede ad una loro valutazione isolata ed atomistica, continuando a sostenere che le suddette inadempienze o ritardi potevano essere sanzionate dal Comune solo con le pattuite penali. 3. Le ulteriori censure, attinenti alla mancata ammissione, sin dal primo grado, delle istanze di prova testimoniale contraria, ex art.183 comma VI n. 3 c.p.c., ed alla decadenza dalle prove testimoniali, sono inammissibili. 3.1. Nella specie, la Corte d’appello ha rilevato che correttamente la parte attrice-convenuta in riconvenzionale Publieffe era stata ammessa alla sola prova contraria o controprova sugli stessi capitoli articolati dal Comune (come peraltro deduce la stessa ricorrente), in quanto la prova testimoniale articolata da Publieffe nella memoria ex art.183 VI Comma n. 3 c.p.c. concerneva capitoli formulati «a prova diretta», sui fatti costitutivi della propria domanda - di accertamento negativo dell’inadempienza - e non a prova contraria sulle deduzioni di cui alla memoria del Comune ex art.183 VI comma n. 2 c.p.c.. 3.2. In relazione al terzo motivo, si deve osservare che prova testimoniale contraria è sia la prova contraria diretta o controprova, che consiste nell’indicare testimoni chiamati a deporre in senso opposto sugli stessi fatti articolati dall’avversario, sia la c.d. prova contraria indiretta su fatti nuovi, dai quali si possa argomentare l’insussistenza ovvero l’inefficacia originaria o successiva dei fatti ex adverso (Cass. 1543/1961; Cass.510/1964). Vi è poi un principio di concentrazione ed unicità della prova, che comporta che non possa espletarsi una prova testimoniale contraria che tenda a contraddire e neutralizzare le risultanze di una prova testimoniale già ammessa ed espletata nello stesso processo (cfr. Cass. 12136/2001, sulla tardività di una prova contraria dedotta in appello). Secondo un orientamento espresso già da tempo da questo giudice di legittimità, l'onere della tempestiva deduzione della prova contraria – ispirato, per l’appunto, al principio della « unità » della prova - comporta preclusione per ogni successiva richiesta e tale effetto pregiudizievole, per la parte che non si attenga alla norma citata, riguarda «sia la prova contraria diretta, vertente cioè sugli stessi fatti dedotti dall'istante, sia la prova contraria indiretta, relativa a fatti nuovi e diversi volti a dimostrare, in via congetturale, la insussistenza o la diversa configurazione dei fatti allegati dal deducente» (Cass. 1163/1994). Questa Corte (Cass. 12119/2013) ha poi chiarito che «ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., nel testo - applicabile "ratione temporis" alla presente fattispecie - introdotto dall'art. 18 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (e anteriore alle modifiche apportate dall'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51), il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie è quello dell'adozione dell'ordinanza di ammissione delle prove, ovvero - nel caso in cui il giudice, su istanza di pa rte, abbia rinviato tale adempimento ad altra udienza - dello spirare di un duplice termine, il primo concesso per la produzione dei nuovi mezzi di prova e l'indicazione dei documenti idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e delle eccezioni sollevate dal convenuto, il secondo previsto, invece, per l'indicazione della (eventuale) "prova contraria", da identificarsi nella semplice "controprova" rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine. Ne consegue, che è già il primo termine di cui alla norma suddetta quello entro cui la parte interessata ha l'onere di richiedere prova contraria in relazione ai fatti allegati dalla controparte e definitivamente fissati nel "thema decidendum", ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.» (conf. Cass. 26574/2017). Quindi, nel secondo termine previsto, in ambito di richieste istruttorie, ex art.183 VI Comma n. 3 c.p.c,, per l'indicazione della (eventuale) «prova contraria», si deve articolare la semplice «controprova» o prova contraria diretta rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine ex adverso ovvero la c.d. prova contraria indiretta su fatti nuovi e diversi ma volti a paralizzare le prove della controparte. Nella specie, il Tribunale aveva ammesso la Publieffe alla solo controprova sugli stessi capitoli dedotti dal Comune nella prima memoria istruttoria, non anche sui capitoli, articolati dalla parte Publieffe, attrice (con domanda di accertamento negativo delle inadempienze contestate) e convenuta in riconvenzionale, nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c., involgenti anche fatti diversi; la Corte d’appello ha confermato la correttezza della decisione istruttoria di primo grado, «in quanto si trattava di capitoli formulati a prova diretta e non a prova contraria». La ricorrente, nel presente ricorso, nel terzo motivo, si limita a riprodurre, ai fini dell’autosufficienza, i capitoli di prova testimoniale articolati dal Comune eda essa Publieffe, e a dedurre che tale mancata ammissione del mezzo si traduce comunque in un vizio di violazione di legge e di motivazione della sentenza, evincendosi, dalle stesse circostanze di fatto oggetto della prova non ammessa, che «ove la prova contraria fosse stata ammessa ed espletata avrebbe portato ad una diversa soluzione e decisione», senza spiegare perché la sola ammissione della controprova sui capitoli avversari e non anche della prova contraria indiretta avrebbe determinato un effettivo pregiudizio al proprio diritto di difesa. 3.3. Nel quarto capitolo, la ricorrente spiega poi che, escussi i testi del Comune, il Tribunale, preso atto della mancata comparizione dei testi di parte Publieffe, disponeva la delega per assunzione al Tribunale di Bari, ma che, all’udienza all’uopo fissata dinanzi al giudice delegato, era comparso uno solo dei testimoni citati a controprova, non essendo gli altri testimoni, pur citati da Publieffe, comparsi, ed era sorta contestazione tra le parti «in merito alle posizioni oggetto della espletanda prova contraria», cosicché la causa era stata rimessa dinanzi al giudice delegante del Tribunale di Udine, il quale aveva ritenuto, con ordinanza dell’aprile 2010, inammissibile la richiesta di proroga del termine per l’assunzione dei testimoni di parte Publieffe, apparendo la causa, valutate le risultanze documentali e della prova testimoniale complessivamente espletata, «matura per la decisione». La ricorrente lamenta, nel suddetto quarto capitolo del presente ricorso (involgente vizio di omesso esame motivazionale e vizio di violazione di legge), che anche tale ordinanza istruttoria di primo grado e la decisione del Tribunale (in punto di conferma della decadenza della Publieffe dalle proprie prove, per non avere correttamente formulato la richiesta istruttoria davanti al Tribunale delegato, essendo stati ammessi dal Tribunale delegante soltanto le «prove contrarie non quelle dirette sui suoi capitoli») sarebbe «apodittica ed abnorme» e che la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata su «tale specifico e decisivo motivo di impugnazione» e che «ove la prova contraria fosse stata ammessa ed espletata avrebbe portato ad una diversa soluzione e decisione». Anche tale doglianza è inammissibile, in quanto non si evince quale fosse lo specifico motivo di appello formulato (in relazione alla pronuncia di decadenza dalla prova testimoniale, per effetto del suo mancato espletamento anche dinanzi al giudice delegato, che può essere contenuta nel provvedimento di chiusura dell'istruzione ed invito rivolto alle parti alla precisazione delle conclusioni), non chiaramente riprodotto, ai fini dell’autosufficienza, nel presente ricorso e neppure nella sentenza impugnata; inoltre, essa si risolve nella censura circa la valutazione del Tribunale, confermata in appello, sulla sufficienza dell’istruttoria espletata, in via documentale e di prova testimoniale, e va ribadito che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. 16499/2001; Cass.11511/2014; Cass. 11810/2016). In definitiva, si tratta di una valutazione di fatto non sindacabile perché non basata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze di ordine logico, per come il motivo di ricorso risulta formulato . 4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quat