CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06950/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 2602 9 / 20 15 propost i da: [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, con poteri e facoltà anche disgiunti tra loro, dal P rof. A vv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; fax: 010.59.56.446; p ec: [OSCURATO:EMAIL]) del foro di Genova ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Genova, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3/2, in virtù di procura allegata al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], alla Via G. Scanzi n . 1 , [OSCURATO:PERSONA] (C . F .: CPPRNT3ZE25D969H),[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] di IVA su TIA 1 Gibilrossa n. 75, [OSCURATO:PERSONA] (C . F .: MRZMtC51Bt5D969D) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e d ivi re si dente , al Passo di Chiapp ett o n. 7, [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e Umago (Pola) l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2, [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:LVRPTR44COz1D969B), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e d ivi residente, alla ViaG.B, D’Albertis n. 22, rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: VLDNRC6SC0ID969A) e [OSCURATO:PERSONA] (C . F .: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Genova eGianna Valeri (C.F.: VLRGNN63E71 H501S) del foro di Roma, congiuntamente e disgiu n tam e nte fra di loro, e d elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16. in forta di procure speciali poste in calce al controricorso (indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]; tele[OSCURATO:TELEFONO] ) ; -controricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - -avverso la sentenza n. 1010/2015 emessa d a l Tribunale di Genova in data 27/03/2015e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la sentenza n. 2559/2013 con la quale il Giudice di Pace di Genova aveva respinto la loro domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso dell’IVA pagata sulla Tia per gli anni 2006-2009, con conseguente restituzione di quanto corrisposto a tale titolo. 2. Il Tribunale di Genova accoglieva l’appello e, per l’effetto, condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. a restituire agli appellanti gli importi versati a quel titolo. A tal fine affermava che erano soggette ad IVA solo le prestazioni di servizi “verso corrispettivo”, e non anche quelle finanziate mediante imposte, peraltro nel contesto di attività esercitate in quanto pubbliche autorità, e che la determinazione del quantum dovuto per lo smaltimento dei rifiuti prescindeva dalla individuazione di quanto effettivamente prodotto dal detentore. 3. Avverso la detta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la ”Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto", e, segnatamente, degli articoli 1, 2, 9, 25, 73, 78 della [OSCURATO:PERSONA] n. 2006/112/CE in materia di IVA, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, configurato il "presupposto oggettivo" dell'IVA alla luce della direttiva comunitaria in materia di IVA (dir. n. 112/2006), la quale, come interpretata dalla Corte di Giustizia, da un lato, assoggetta ad IVA tutto ciò che costituisce la "contropartita" di un servizio reso indipendentemente dal fatto che tale "contropartita" sia esattamente parametrata al "beneficio" ricevuto dal destinatario della prestazione (con un concetto quindi più ampio di "corrispettivo privatistico" impiegato dalla sentenza di secondo grado impugnata), e, dall'altro, ammette pacificamente che siano soggette ad IVA anche le prestazioni di servizi effettuate in base ad un atto autoritativo della pubblica amministrazione o “a norma di legge” (art. 25 Dir. n. 2006/112/CE), dovendosi dare all’art. 3 dPR n. 633/1972 una lettura “comunitariamente orientata” . 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la ”Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto", e, segnatamente, del n. 127-sexiesdecies, Tabella A, Allegato 1, al D.P.R. n. 633/1972, dell'art. 74, co. 4, D.P.R. n.633/1972, del D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, dell'art. 4. co. 2. n. 1), D.P.R. n. 633/1972, dell'art. 6, co. 13, L. n. 133/1999, degli articoli 3 e 18 del D.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per aver la sentenza impugnata violato le sopra indicate disposizioni le quali hanno imposto ad AMIU di assoggettare ad IVA le proprie prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti svolte a favore degli utenti e remunerate con la TIA e di addebitare tale IVA in via di rivalsa agli utenti medesimi. Tali disposizioni, infatti, non sono state dichiarate incostituzionali né abrogate dal legislatore. . 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la ”Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, segnatamente, dell’art. 13 dir. n. 2006/112/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”, per non aver il tribunale tenuto conto che la Corte di Giustizia, interpretando l’art. 13 della dir. n. 112/2006, richiede che, al fine della sua applicazione, sia verificata la contemporanea sussistenza delle due condizioni indicate dalla medesima disposizione, ossia che l’attività sia svolta da un“ente pubblico” e che essa sia svolta da tale ente “nella sua veste di pubblica autorità”, dovendo escludersi, secondo la Corte di Giustizia, che tale disposizione trovi applicazione quando i servizi da svolgere siano delegati dall’ente locale ad un terzoche opera in regime di “autonomia” (come nel caso di specie); per non aver il tribunale ritenuto l’assoggettabilità ad IVA delle prestazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti anche per effetto della presunzione assoluta di commercialità di tali operazioni ai sensi dell’art. 4, comma 2, n. 1, dPR n. 633/1972 . 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell’ "Omessa pronuncia" (ed error in procedendo) sulla dedotta inapplicabilità, nei suoi confronti, dell'art. 13 della Dir. n. 2006/112/CE, dovendosi ritenere configurabile il “presupposto soggettivo" dell'IVA ai sensi della direttiva comunitaria n. 2006/112/CE, avendo la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. esercitato a favore degli utenti le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti alla stregua di un "soggetto di diritto privato" e senza avvalersi di alcun potere autoritativo, incassando dagli utenti, a titolo proprio ed attraverso l'emissione di proprie "fatture commerciali", la TIA, ed avendo assoggettato ad IVA tali prestazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti anche per effetto della presunzione assoluta di commercialità di tali operazioni ai sensi dell'art. 4, co. 2, n. 1, d.p.r. n. 633/1972 (violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.). . 5. I quattro motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di chiarire (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5078 del 15/03/2016), la normativa a fondamento delle questioni sollevate è costituita dall'art. 49 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22 —con il quale venne soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1999, la cd. Tarsu, disponendo che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, fossero coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa (usualmente denominata Tariffa di Igiene ambientale) - composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che fosse assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La Corte costituzionale giudicò infondata la questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 203 del 2005, art. 3 bis, conv. con modif. con l. n. 248 del 2005, nella parte in cui devolve alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone (tariffa) per lo smaltimento dei rifiuti urbani, con sentenza 238/2009, ritenendo che il prelievo presentasse tutte le caratteristiche del tributo, che il medesimo non fosse pertanto inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisse una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima. Analoghi principi vennero affermati dalla Corte Cost., con la sentenza n. 64/2010.Nell'adeguarsi a tale orientamento, questa Corte, in sede di regolamento di giurisdizione, ha affermato: In tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA), in quanto, come evidenziato anche dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal d.P.R. 15 novembre 1993 n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo (Cass., Sez. Un. 14903/2010, 25929/2011). Con espresso riferimento alla applicabilità dell'iva al tributo in questione, la V sezione di questa Corte, con orientamento costante, ha affermato: la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non è assoggettabile ad IVA, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non quando si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente (Cass., Sentenza n. 3293 del 02/03/2012; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3756 del 09/03/2012; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5831 del 13/04/2012). In contrasto con tale indirizzo erano le affermazioni contenute in alcune decisioni della Sezione I di questa Corte, nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto la natura privilegiata, ex art. 2752, comma 3, cod. civ., del credito relativo al tributo in questione, laddove leggesi: La natura tributaria in questione non può neppure essere contestata in base alla considerazione che la parte terza della tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, preveda (n. 127 sexiesdecies) che le prestazioni di raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti sia urbani che speciali siano soggette al pagamento dell'IVA 10%. E' sufficiente a tale proposito osservare che detta previsione normativa è stata introdotta dal d.l. n. 557 del 1993, art. 4, comma 1, convertito con l. n. 133 del 1994, quando era ancora in vigore la TARSU, la cui natura tributaria è sempre stata indiscussa. Il che dimostra che l'applicazione dell'Iva all'importo corrisposto per smaltimento dei rifiuti prescinde dalla sua natura tributaria o meno (Cass. 5297/2009; Cass. 5298/2009; Cass. 5299/2009; Cass.12006/2012; Cass. 12007/2012, Cass. 17768/2012; Cass. 17994/2014). Nel superare il detto il contrasto, le Sezioni Unite hanno dato seguito all'indirizzo espresso dalla Sezione Tributaria, non senza rilevare che la questione dell'assoggettamento ad Iva della Tia 1 non costituiva espressamente oggetto delle pronunce della Sezione I, risultando un mero obiter a favore della natura non privatistica della Tia nell'ambito della disciplina speciale in tema di crediti privilegiati. Tale determinazione trova il suo fondamento negli elementi autoritativi che caratterizza(va)no la cd. Tia 1, elementi costituiti dall'assenza di volontarietà nel rapporto fra gestore ed utente, dalla totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico - essendo irrilevanti le varie forme di attribuzione a soggetti privati di servizi (ed entrate) pubblici -, nonché dall'assenza del rapporto sinallagmatico a base dell'assoggettamento ad IVA (artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633/1972). Questo indirizzo è altresì conforme all'art. 13 della direttiva 2006/112 CE —secondo cui "[OSCURATO:PERSONA], le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni". Va in proposito rilevato che l'ordinamento eurocomunitario reputa essenziale la gestione dei rifiuti, tanto daaddossare sui singoli Stati l'obbligo di adottare le misure necessarie atte a garantire il recupero, riutilizzo, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti medesimi (artt. 4, 10, 12 e 13 dir. "008/98 CE), rimettendo alla discrezionalità degli Stati medesimi la determinazione degli oneri correlati ai costi di gestione ("allo stato attuale del diritto comunitario, non vi è alcuna normativa adottata in base all'art. 175 CE che imponga agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, di modo che tale finanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità".... "le competenti autorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quanto concerne la determinazione delle modalità di calcolo di siffatta tassa" punti 48 e 50 sent. 15/7/2009, causa C-254/08). E che tale servizio sia connesso all'esercizio di attività di pubblica autorità trova conforto anche nelle decisioni della Corte di Giustizia (Quarta Sezione nella causa C- 174/14 punto 71) secondo cui: l'esenzione prevista all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112 concerne principalmente le attività esercitate dagli enti di diritto pubblico in quanto pubbliche autorità che, pur essendo di natura economica, sono strettamente connesse all'esercizio di prerogative di pubblico potere (sentenza lsie of [OSCURATO:PERSONA] e a., C-288/07, EU:C:2008:505, punto 31); nonchè nella Sentenza del 14 dicembre 2000, nella causa C-446/98 (punti 15-17), secondo cui: alla luce degli obiettivi della sesta direttiva, mette in evidenza che per l'applicazione dell'esenzione devono essere congiuntamente soddisfatte due condizioni, vale a dire l'esercizio di attività da parte di un ente pubblico e l'esercizio di attività in veste di pubblica autorità (v., segnatamente, sentenza 25 luglio 1991, causa C-202/90, Ayuntamiento de Sevilla, Racc. pag. 1-4247, punto 18). 1- 11469 SENTENZA 14. 12. 2000 — CAUSA C - 446/98 16. Per quanto riguarda quest'ultima condizione, sono le modalità di esercizio delle attività in esame che consentono di determinare la portata dell'esenzione degli enti pubblici (sentenze 17 ottobre 1989, cause riunite 231/87 e 129/88, Comune di [OSCURATO:PERSONA] e a., Race. pag. 3233, punto 15, e 15 maggio 1990, causa C4/89, Comune di [OSCURATO:PERSONA] e a., Race. pag. 1-1869, punto 10). Risulta così da una consolidata giurisprudenza della Corte che le attività esercitate in quanto pubbliche autorità, ai sensi dell'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva, sono quelle svolte dagli enti pubblici nell'ambito del regime giuridico loroproprio, escluse le attività da essi svolte in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati.(v. sentenze 12 settembre 2000, causa C276/97, Commissione/Francia, punto 40, causa C-358/97, Commissione/Irlanda, punto 38, causa C- 359/97, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], punto 50, causa C-408/97, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], punto 35, e causa C-260/98, Commissione/Grecia, punto 35). Anche la necessità di un rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, ai fini della imponibilità, risulta conforme alla giurisprudenza comunitaria. Nella Sentenza della Terza Sezione del 20 giugno 2013, nella causa C-653/11, p. 40) leggesi: Ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva, sono soggette a IVA «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale». Con riferimento, più in particolare, alla nozione di prestazione di servizi, la Corte ha affermato in più occasioni che una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso» ai sensi dell'articolo 2, punto 1, di tale direttiva e, pertanto, configura un'operazione imponibile solo quando tra l'autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall'autore di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (sentenza del 16 dicembre 2010, MacDonald Resorts, C-270/09, Racc. pag. 1-13179, punto 16 e giurisprudenza ivi citata)". Egualmente nella Sentenza della Quarta Sezione del 29 ottobre 2015, causa C-17 4/14, ai punti 31 e 32, si è ritenuto: Sono assoggettate all'IVA, in generale e conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, le prestazioni di servizi fornite a titolo oneroso, comprese quelle fornite dagli enti di diritto pubblico.Gli articoli 9 e 13 della stessa direttiva attribuiscono pertanto un ambito di applicazione molto ampio all'IVA (sentenza Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C-79/09, EU:C:2010:171, punto 76 e giurisprudenza ivi citata). La possibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l'esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario (v., in particolare, sentenza Serebtyannay vek, C-283/12, EU:C:2013:599, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, nella determinazione della base imponibile, la Corte di giustizia ha affermato ...affinché imposte, dazi, tasse e prelievi possano rientrare nella base imponibile dell’IVA, pur non rappresentando un valore aggiunto e non costituendo il corrispettivo economico della cessione del bene, essi devono presentare un legame diretto con tale cessione (Corte giust. 28 luglio 2011, C-106/10, punto 33; Corte giust. 22 dicembre 2010, C-433/09, Commissione/Austria, punto 34), successivamente precisando che tale legame diretto è ravvisabile allorquando le tasse, i tributi e i prelievi divengono esigibili dal momento che sono forniti e solo quando sono forniti i servizi (Corte giust. in C-618/11, C-637/11 e C-659111, TVI - [OSCURATO:PERSONA] SA, punto 41). Irrilevante ai fini di causa è quindi il disposto della voce 127 sexiesdecies dalla tabella A parte III del d.p.r. 633/1972, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%, secondo cui: le "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'art. 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione"; nonchè il d.m. 24 ottobre 2000, n. 370, che, nel disciplinare le modalità di riscossione dell'IVA, prevede espressamente, all'art. 1, che "Per le operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, possono essere emesse bollette che tengono luogo delle fatture, anche agli effetti di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sempreché contengano tutti gli elementi di cui all'art. 21 del medesimo decreto". Tali disposizioni sono infatti applicabili nei casi in cui le prestazioni in esame vengano svolte "con corrispettivo", elemento assente, per quanto sopra ritenuto, nel caso in esame. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. La circostanza che l’orientamento sulla questione principale si sia consolidato solo a seguito della pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte n. 5078 del 2016 e, quindi, in epoca successiva all’instaurazione del presente grado di giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Rigetta il ricorso; compensa le spese di lite; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della