CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24189/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0561NSW ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA VaISIX--931443-Pa44; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena di mesi dieci di reclusione in ordine ai reati di furto aggravato e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si censura la violazione della legge ed il vizio motivazionale in ordine alla commisurazione del trattamento sanzionatorio - deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi non deducibili in quanto incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui si denunzia vizio di violazione di legge nonché il vizio di motivazione, deducendo l'erroneità della qualificazione giuridica dei fatti ricondotti al delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri - è inammissibile essendo prospettato in termini meramente astratti, censurandosi in realtà la sussistenza del reato ascritto e non già la sua qualificazione giuridica. In ogni caso, il ricorso è proposto al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il quale, avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre con il ricorso per cassazione l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis