CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 09411/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 14055/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - controricoffenti - avverso la sentenza n. 1151/2021 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UT1U; Ric. 14055/2021 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 12/4/2021 (n. 1151/2021), la Corte d'ap- pello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e in riforma della decisione di primo grado, ha di- chiarato l'intervenuta cessazione, a seguito del recesso comunicato dall'Agrati e dal Doggi, del contratto di comodato di un'area a parcheg- gio concessa in uso precario a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- tolazzi, con la conseguente condanna di questi ultimi a rilascio dell'area in esame in favore degli attori; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato come l'accordo in forza del quale il Tessari e la Bertolazzi avevano conseguito la disponibilità dell'area a parcheggio andasse interpretata alla stregua di un contratto di comodato precario, non sottoposto ad alcun termine, bensì alla sola condizione risolutiva nella specie rappre- sentata dalla permanente titolarità, in capo al Tessari e alla Bertolazzi, della relativa proprietà immobiliare in loco, intesa quale pre-condizione soggettiva per la permanenza del ridetto diritto personale di godi- mento; ciò posto, l'intervenuta manifestazione, da parte dell'Agrati e del Doggi, della volontà di recedere da detto contratto di comodato, do- veva ritenersi pienamente idonea a determinare, tanto l'effetto risolu- tivo di tale negozio, quanto il conseguente obbligo restitutorio in capo ai comodatari; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi di impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.;Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 14055/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato me- moria; considerato che, con i due motivi proposti, i ricorrenti censurano la sentenza impu- gnata per violazione e falsa applicazione di legge (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il giudice di primo grado avesse dettato una motivazione contrad- dittoria, e per aver altrettanto erroneamente ritenuto che la clausola riferita alla subordinazione del diritto di godimento degli odierni ricor- renti al mancato trasferimento a terzi della relativa proprietà in loco integrasse una condizione (e non già un termine), attesa l'estensibilità dell'espressione relativa al trasferimento a terzi anche all'ipotesi della successione mortis causa, e dunque al trasferimento conseguente al fatto del decesso degli interessati, da intendersi, pertanto, alla stregua di un evento necessariamente futuro e certo (nell'an); entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono inammissibili; dev'essere preliminarmente disattesa la censura avanzata dai ri- correnti con riguardo alla pretesa erroneità della sentenza d'appello, nella parte in cui avrebbe erroneamente giudicato contraddittorio lo sviluppo argomentativo della motivazione dettata dal giudice di primo grado a sostegno della propria decisione, trattandosi di una doglianza la cui eventuale fondatezza non sarebbe in alcun modo destinata a in- cidere sulla sostanziale, persistente efficacia della principale motiva- zione posta dal giudice a quo a fondamento della decisione di accogli- mento dell'originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nella specie consistita nell'interpretazione del titolo posto a fon- damento del diritto dei comodatari alla stregua di una situazione sog- gettiva sottoposta a condizione, e non già a termine, con il riconosci- mento della coerente efficacia risolutoria del recesso esercitato dagli Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 14055/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri originari attori), con la conseguente insussistenza di alcun interesse degli odierni ricorrenti alla relativa proposizione in questa sede; parimenti inammissibili devono ritenersi le restanti censure avan- zate dei ricorrenti in relazione all'interpretazione, alla stregua di una condizione (e non già di un termine), della clausola riferita alla subor- dinazione del diritto di godimento degli odierni ricorrenti al mancato trasferimento a terzi della relativa proprietà in loco; al riguardo, la circostanza che la nozione del 'trasferimento a terzi' della proprietà immobiliare 'in loco' degli odierni istanti (quale evento determinante la cessazione del relativo diritto di godimento) possa es- sere estesa, o meno, al punto da ricomprendere anche l'ipotesi della successione mortis causa, è questione che attiene, non già alla lettura di una chiara ed inequivocabile identificazione, da parte degli originari contraenti, di un fatto privo di ragionevoli sfumature interpretative (in- suscettibile di alcuna possibile lettura alternativa, tanto da giustificare la piana applicazione del principio per cui in claris non fit interpretatio), bensì all'esercizio, da parte del giudice del merito, di una riconoscibile discrezionalità valutativa, nella specie diretta alla più adeguata rico- struzione della volontà negoziale delle parti, così come storicamente dalle stesse manifestata; e tanto, sulla base dei tradizionali canoni di interpretazione negoziale codificati dal legislatore; ciò posto, è appena il caso di rilevare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di viola- zione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d'es- sere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 14055/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostru- zione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all'interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nel caso di specie, gli odierni ricorrenti si sono limitati ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, la pretesa erroneità in cui sa- rebbe incorso il giudice d'appello nell'interpretazione complessiva del titolo negoziale posto a fondamento del diritto personale di godimento agli stessi attribuito, orientando l'argomentazione critica rivolta nei confronti dell'interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un'obiettiva e inaccettabile contrarietà della lettura fatta propria dal giudice d'appello ai canoni legali di interpretazione negoziale, bensì attraverso l'indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ri- tenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valu- tazione di merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all'interpretazione del titolo negoziale in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legisla- tore, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto sce- vro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dai ricorrenti in questa sede di legittimità; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente rilevata l'inam- missibilità dell'odierno ricorso, con la conseguente condanna dei ricor- renti al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del pre- sente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'at- Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 14055/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri testazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liqui- date in complessivi euro 5.000,00 oltre alle spese forfettarie nella mi- sura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 2/2/2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]