CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25069/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe la Corte d’appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenerel’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra ireati di cui alle otto sentenze di condanna meglio indicate nell’istanza stessa;che il Giudice dell’esecuzione ha motivato il rigetto osservando che,contrariamente a quanto indicato nell’istanza: -i reati risultano commessi conmodalità diverse (“furti, aventi ad oggetto autoveicoli parcheggiati o custoditi instrutture recintate ovvero casette natalizie od ancora gruppi elettrogeni, ecc.,con modalità attuative, di volta in volta richieste dalla collocazione del bene edalla sua custodia”), in tempi diversi (“tra il 2016 e il 2017”) ed in localitàdifferenti (pag. 3 dell’ordinanza impugnata); -i reati sono stati commessi conconcorrenti diversi ovvero con concorrenti rimasti ignoti (pagg. 3-4dell’ordinanza impugnata); -pur essendo reati che presentano omogeneità delleviolazioni e si pongono, tendenzialmente, al più, in linea di contiguità temporalegli uni con l’altro, tuttavia ciò non è sufficiente perché “non appare individuabileil momento in cui sarebbe insorta, nell’animo dell’imputato, l’unicità del propositodelittuoso, apparendo, invece, le singole condotte criminose sorrettedall’insorgere dell’impulso” (pagg- 4-5 dell’ordinanza impugnata); -nel caso dispecie si è in presenza, dunque, dell’opzione del reo a favore della commissionedi un numero non predeterminato di reati che neppure sono identificabili a priorinelle loro principali coordinate, rilevando semmai una generale propensione alladevianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni edopportunità esistenziali” (pag. 5 dell’ordinanza impugnata);che il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi di ricorso in cui prospetta: 1) violazione degliartt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e correlato vizio dimotivazione per erronea applicazione dei criteri di accertamento del medesimodisegno criminoso; 2) vizio di motivazione per travisamento del fatto e manifestaillogicità e contraddittorietà; 3) violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. permancato coordinamento con le precedenti decisioni in executivis e violazionedella funzione “rimediale” dell’istituto della continuazione;Che il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta del 4 maggio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso;Che il ricorso è stato propostoper motivi non consentiti in sede di legittimitàperché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati emotivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudicedell’esecuzione e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base delprovvedimento impugnato e per motivi manifestamente infondati perchéattinentiad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione nonemergenti dal provvedimento impugnato;Che la dedotte censure, che lamentano l’illegittimità del diniego dellacontinuazione, non si confrontano con il puntuale argomentare del giudicedell’esecuzione, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, il quale,nell’evidenziare la distanza cronologica tra gli episodi giudicati con le sentenzeindicate nell’istanza, l’eterogeneità dei concorrenti, l’eterogeneità delle modalitàoperative, la diversità dei beni materialmente sottratti, con motivazione nonmanifestamente illogica né contraddittoria ha desunto, dall’analisi dei singolifatti, una abitualità criminosa ed un pervicace ricorso all’azione criminaleespressione di uno stile vita e dunque non sintomatica di un unitario progettocriminoso ed ha ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza didisegno criminoso agli effetti dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.stigmatizzando altresì l’assenza di alcun elemento specifico e concreto posto asostegno dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., dovendosi a tal fine ribadireche, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:- l’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento dellacontinuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma dicondotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la sempliceestrinsecazione di un genere di vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n.10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420-01; Sez. 3, n. 29855 del31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vita delinquenziale delreo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numeronon predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sonoidentificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generalepropensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione allevarie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016,Eloumari, Rv. 266615);- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sullasola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati,ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica,non potendo confondersi la programmazione e la deliberazione unitaria con latendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemiesistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca,non mass.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01),perché, in tal caso, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di unprogramma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarresostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, laprofessionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso eopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione,ispirato al favor rei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n.10917 del 12/1/2012, Abbassi, Rv. 252950-01);- un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un propositotroppo scarno per configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81,secondo comma, cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nellagiurisprudenza di legittimità, che al momento della commissione del primo reato,i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U,n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01);- incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina dellacontinuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anchedei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare cheil meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. sitraduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazionedel reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione eabitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019,Bencivenga, Rv. 275451-01; conf. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico,Rv. 267580-01);Che, quanto alla mancata considerazione dei precedenti provvedimenti diesecuzione che avevano già riconosciuto l’esistenza del medesimo disegnocriminoso, la doglianza esposta nel secondo motivo di ricorso è assolutamentegenerica poiché non indica quali provvedimenti sarebbero stati trascurati, adeccezione dell’ordine di esecuzione SIEP 27/2020, che contiene il cumulo dellepene, il quale prescinde dalla eventuale continuazione nel reato; del pari è deltutto generica e comunque inconferente la deduzione contenuta nel primo motivodi ricorso secondo la quale la genesi investigativa unitaria (i fatti di reatopromanerebbero da un’unica indagine della Squadra mobile di Ragusa);Che le doglianze non sono consentite perché per lo più tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), essendo inibite al giudice dilegittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisioneimpugnata, nonché l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzioneoggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrentequali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudineesplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, ripresa da Sez. U, n. 6903 del27/5/2017, Aiello, in motiv. § 1; ex multis, Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025,Merendino, non mass.; Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3,n. 29232 del 10/7/2025, Lunetta, non mass.; Sez. 6, n. 43139 del 19/9/2019,Sessa, non mass.);Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alpagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e con oscuramentodei dati identificativi del ricorrente; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]