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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 15688/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7611/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 865/26/15, depositata il 18 settembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento, con la quale le veniva richiesto, in qualità di responsabile solidale ex art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972, il pagamento dell'IVA dovuta e non versata dal proprio fornitore [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per gli anni di imposta 2006 e 2007, in relazione alla cessione di materiale informatico; - la Commissione tributaria provinciale di Novara aveva accolto parzialmente il ricorso, dichiarando dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] relativa all'imponibile di C 41.555,90 per l'anno 2006 e all'imponibile di C 52.059,20 per l'anno 2007, in quanto l'Ufficio finanziario aveva provato che solo alcuni beni erano stati venduti dalla [OSCURATO:PERSONA] alla contribuente ad un prezzo inferiore al valore normale di mercato; - la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando sia l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate che quello incidentale proposto dalla società contribuente; - L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe; - la parte intimata non si è costituita; [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4 e 324 cod. proc. civ., 118 e 124 disp. att. cod proc. civ., 36, comma 2, n. 4 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., e, dunque, la nullità della sentenza impugnata per mancanza o comunque contraddittorietà della motivazione in ordine al prezzo dei beni ceduti e perché attribuisce valore di giudicato alla sentenza della CTP di Parma n. 185/7/14 del 30.01.2014 (emessa in altro giudizio in cui era parte la [OSCURATO:PERSONA] e da questa prodotta in primo grado), con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento, emesso nei confronti della stessa contribuente per indebita detrazione di IVA in relazione ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, poste in essere sia con la [OSCURATO:PERSONA] che con altri fornitori;- con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 e 2909 cod. civ., 115, 116 e 324 cod. proc. civ., 124 disp. att. cod. proc. civ., 14 e 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e 1 D.M. 22.12.2005, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di appello ha commesso una serie di errores in iudicando nell'affermare che il prezzo pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] per alcune forniture di materiale informatico non risultava inferiore a quello normale, e segnatamente: - la mancata produzione in giudizio di "un listino di riferimento" non poteva essere dirimente per ritenere non dimostrata la cessione di beni ad un prezzo inferiore al loro valore normale, atteso che l'art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione ratione temporis applicabile, ai fini dell'individuazione del valore normale, richiama la necessità di fare riferimento, "in quanto possibile", ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della Camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa e il CTU nel giudizio innanzi alla CTP di Parma, conclusosi con la sentenza n. 185/7/14 del 30.01.2014, aveva dato atto che non esistevano quotazioni ufficiali o listini pubblici degli articoli commercializzati dalla [OSCURATO:PERSONA]; - il valore normale non poteva essere determinato sulla base del prezzo mediamente praticato da altri fornitori nazionali della società ricorrente, ma doveva essere stabilito con riferimento al prezzo praticato dagli stessi fornitori comunitari della [OSCURATO:PERSONA], in quanto sia quest'ultima che gli altri fornitori nazionali della [OSCURATO:PERSONA] avevano rivestito un ruolo di meri soggetti interposti o missing traders, non potendo essere considerati al medesimo stadio di commercializzazione delle transazioni [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - il giudice di appello, nel riconoscere come determinante il contenuto della CTU espletata nel diverso giudizio innanzi alla CTP di Parma, ha erroneamente attribuito il "valore di res iudicata" alla sentenza sopra richiamata, sebbene non ne fosse stata dimostrata la definitività ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. e la stessa si riferisse, comunque, al solo anno d'imposta 2006, dovendosi considerare che solo il giudicato pienamente rispondente alle norme imperative comunitarie in tema di IVA può produrre efficacia espansiva, e, comunque, non ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento sulla decisività di tale elaborato peritale; - il primo motivo è fondato; - come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l'anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - deve trattarsi, dunque, di un'anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

S.U. 3.11.2016, n. 22232); - la CTR, dopo avere premesso, mediante un mero riepilogo, che la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, dichiarando dovuta l'imposta limitatamente all'imponibile di E 41.555,90 per l'anno 2006 e all'imponibile di C 52.059,20 per l'anno 2007, in quanto l'Ufficio finanziario avrebbe provato che solo alcuni beni erano stati venduti ad un prezzo inferiore a quello normale, ha riportato i motivi dell'appello principale e quelli dell'appello incidentale, ritenendo che la decisione impugnata andasse confermata, in quanto "l'ufficio non ha mai documentato perché il valore fosse inferiore a quello normale né ha prodotto il PVC elevato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per quanto l'ufficio stesso abbia sempre solo svolto la propria azione di controllo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA]", senza specificare, se l'affermazione riguardasse tutte le forniture (visto che anche la società contribuente aveva presentato appello incidentale in ordine alle forniture ritenute anomale) o solo quelle per le quali la CTP non aveva riconosciuto la sussistenza di un prezzo inferiore a quello normale (oggetto dell'appello principale e del presente ricorso); - le ulteriori, scarne argomentazioni si sostanziano nell'affermazione che non era stato fornito un listino di riferimento e che "il CTU cita vendite a soggetti che non sono stati oggetto di PVC"; - orbene, si ritiene che da tale motivazione non sia possibile comprendere il percorso argomentativo svolto dal giudice di appello e le ragioni poste a base della decisione.

La CTR ha, infatti, ritenuto di confermare la sentenza di primo grado affermando in modo indistinto e apodittico che l'Ufficio finanziario non aveva documentato che il valore dei beni ceduti fosse inferiore a quello normale e non aveva prodotto il PVC redatto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (che, invece, era stato prodotto come allegato n. 2 al ricorso di primo grado); - le considerazioni esposte dalla CTR sono inidonee a sorreggere la decisione, non affrontando le questioni prospettate nell'appello principale e, in particolare, l'indicazione dei prezzi, contenuta nei listini di imprese terze e la circostanza che tutte le vendite effettuate negli anni 2006 e 2007 dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (e agli altri clienti) erano state fatturate ad un prezzo inferiore rispetto a quello pagato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dei prodotti; - poiché tali carenze non possono essere certamente integrate dall'interprete in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni, l'impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata (Cass.

S.U. 3.11.2016, n. 22232); - ne consegue che, in accoglimento del primo motivo del ricorso, nel quale resta assorbito l'esame del secondo, la sentenza deve essere dichiarata nulla e cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, e rvi anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR delialarnbardà in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia e C-, rif, anche per le spese del giudizio di legittimità alla CTR del(a - onr 7-îb5r-31-à1 in diversa composizione.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7611/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 865/26/15, depositata il 18 settembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento, con la quale le veniva richiesto, in qualità di responsabile solidale ex art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972, il pagamento dell'IVA dovuta e non versata dal proprio fornitore [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per gli anni di imposta 2006 e 2007, in relazione alla cessione di materiale informatico; - la Commissione tributaria provinciale di Novara aveva accolto parzialmente il ricorso, dichiarando dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] relativa all'imponibile di C 41.555,90 per l'anno 2006 e all'imponibile di C 52.059,20 per l'anno 2007, in quanto l'Ufficio finanziario aveva provato che solo alcuni beni erano stati venduti dalla [OSCURATO:PERSONA] alla contribuente ad un prezzo inferiore al valore normale di mercato; - la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando sia l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate che quello incidentale proposto dalla società contribuente; - L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe; - la parte intimata non si è costituita; [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4 e 324 cod. proc. civ., 118 e 124 disp. att. cod proc. civ., 36, comma 2, n. 4 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., e, dunque, la nullità della sentenza impugnata per mancanza o comunque contraddittorietà della motivazione in ordine al prezzo dei beni ceduti e perché attribuisce valore di giudicato alla sentenza della CTP di Parma n. 185/7/14 del 30.01.2014 (emessa in altro giudizio in cui era parte la [OSCURATO:PERSONA] e da questa prodotta in primo grado), con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento, emesso nei confronti della stessa contribuente per indebita detrazione di IVA in relazione ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, poste in essere sia con la [OSCURATO:PERSONA] che con altri fornitori;- con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 e 2909 cod. civ., 115, 116 e 324 cod. proc. civ., 124 disp. att. cod. proc. civ., 14 e 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e 1 D.M. 22.12.2005, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di appello ha commesso una serie di errores in iudicando nell'affermare che il prezzo pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] per alcune forniture di materiale informatico non risultava inferiore a quello normale, e segnatamente: - la mancata produzione in giudizio di "un listino di riferimento" non poteva essere dirimente per ritenere non dimostrata la cessione di beni ad un prezzo inferiore al loro valore normale, atteso che l'art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione ratione temporis applicabile, ai fini dell'individuazione del valore normale, richiama la necessità di fare riferimento, "in quanto possibile", ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della Camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa e il CTU nel giudizio innanzi alla CTP di Parma, conclusosi con la sentenza n. 185/7/14 del 30.01.2014, aveva dato atto che non esistevano quotazioni ufficiali o listini pubblici degli articoli commercializzati dalla [OSCURATO:PERSONA]; - il valore normale non poteva essere determinato sulla base del prezzo mediamente praticato da altri fornitori nazionali della società ricorrente, ma doveva essere stabilito con riferimento al prezzo praticato dagli stessi fornitori comunitari della [OSCURATO:PERSONA], in quanto sia quest'ultima che gli altri fornitori nazionali della [OSCURATO:PERSONA] avevano rivestito un ruolo di meri soggetti interposti o missing traders, non potendo essere considerati al medesimo stadio di commercializzazione delle transazioni [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - il giudice di appello, nel riconoscere come determinante il contenuto della CTU espletata nel diverso giudizio innanzi alla CTP di Parma, ha erroneamente attribuito il "valore di res iudicata" alla sentenza sopra richiamata, sebbene non ne fosse stata dimostrata la definitività ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. e la stessa si riferisse, comunque, al solo anno d'imposta 2006, dovendosi considerare che solo il giudicato pienamente rispondente alle norme imperative comunitarie in tema di IVA può produrre efficacia espansiva, e, comunque, non ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento sulla decisività di tale elaborato peritale; - il primo motivo è fondato; - come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l'anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - deve trattarsi, dunque, di un'anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232); - la CTR, dopo avere premesso, mediante un mero riepilogo, che la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, dichiarando dovuta l'imposta limitatamente all'imponibile di E 41.555,90 per l'anno 2006 e all'imponibile di C 52.059,20 per l'anno 2007, in quanto l'Ufficio finanziario avrebbe provato che solo alcuni beni erano stati venduti ad un prezzo inferiore a quello normale, ha riportato i motivi dell'appello principale e quelli dell'appello incidentale, ritenendo che la decisione impugnata andasse confermata, in quanto "l'ufficio non ha mai documentato perché il valore fosse inferiore a quello normale né ha prodotto il PVC elevato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per quanto l'ufficio stesso abbia sempre solo svolto la propria azione di controllo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA]", senza specificare, se l'affermazione riguardasse tutte le forniture (visto che anche la società contribuente aveva presentato appello incidentale in ordine alle forniture ritenute anomale) o solo quelle per le quali la CTP non aveva riconosciuto la sussistenza di un prezzo inferiore a quello normale (oggetto dell'appello principale e del presente ricorso); - le ulteriori, scarne argomentazioni si sostanziano nell'affermazione che non era stato fornito un listino di riferimento e che "il CTU cita vendite a soggetti che non sono stati oggetto di PVC"; - orbene, si ritiene che da tale motivazione non sia possibile comprendere il percorso argomentativo svolto dal giudice di appello e le ragioni poste a base della decisione. La CTR ha, infatti, ritenuto di confermare la sentenza di primo grado affermando in modo indistinto e apodittico che l'Ufficio finanziario non aveva documentato che il valore dei beni ceduti fosse inferiore a quello normale e non aveva prodotto il PVC redatto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (che, invece, era stato prodotto come allegato n. 2 al ricorso di primo grado); - le considerazioni esposte dalla CTR sono inidonee a sorreggere la decisione, non affrontando le questioni prospettate nell'appello principale e, in particolare, l'indicazione dei prezzi, contenuta nei listini di imprese terze e la circostanza che tutte le vendite effettuate negli anni 2006 e 2007 dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (e agli altri clienti) erano state fatturate ad un prezzo inferiore rispetto a quello pagato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dei prodotti; - poiché tali carenze non possono essere certamente integrate dall'interprete in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni, l'impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232); - ne consegue che, in accoglimento del primo motivo del ricorso, nel quale resta assorbito l'esame del secondo, la sentenza deve essere dichiarata nulla e cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, e rvi anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR delialarnbardà in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia e C-, rif, anche per le spese del giudizio di legittimità alla CTR del(a - onr 7-îb5r-31-à1 in diversa composizione. Così dec
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