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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15685/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento ci IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha rigettato il reclamo pro- posto ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen. nell'interesse di Catalano GiacomcV Marianna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi e di prossimi congiunti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 590 sexies cod. pen..

Il Tribunale ha rilevato che il reclamo è ammesso per proporre opposizione unica- mente nei casi di nullità dei provvedimenti di archiviazione del G.I.P., ai sensi degli artt. 408 e ss. cod. proc. pen..

Nella fattispecie, non si versava in nessuna di dette ipotesi, in quanto le persone offese non avevano prospettato la sussistenza di violazioni attinenti al corretto ìn- staurarsi del contraddittorio, che, peraltro, non erano state commesse.

L'unico profilo valutabile atteneva ad eventuali nullità derivanti dalla violazione del contraddittorio "sostanziale", per omesso o irrisolto esame dell'ammissibilità o della congruità delle richieste di integrazioni investigative "a fini probatori", articolate nell'interesse degli opponenti.

Sotto tali profili, il provvedimento del G.I.P. non era meritevole di censure, in quanto aveva tenuto conto delle conclusioni - di segno opposto alla richiesta di ar- chiviazione - alle quali era pervenuto il collegio di periti nominato dal G.I.P. del Tri- bunale di Marsala nel giudizio avviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio stradale.

Il G.I.P., infatti, aveva specificato le ragioni per le quali aveva ritenuto di non condividere le argomentazioni di detti periti e di aderire alle argomen- tazioni dei consulenti del P.M ed aveva motivatamente ritenuto superflue le indagini suppletive proposte dalle persone offese.

2. [OSCURATO:PERSONA],Marianna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- lamo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi e di prossimi congiunti di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, ri- corrono per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 410 bis cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 111 e 24 Cost., nella parte in cui non è prevista nessuna impugnazione del reclamo.

Si deduce che l'art. 410 bis cod. proc. pen. contrasta con la disciplina di cui all'art. 11 della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, secondo cui: "Gli stati membri garantiscono alla vittima, secondo il ruolo di quest'ultima nel pertinente sistema giu- diziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale.

Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale".

L'impossibilità di ricorrere dinanzi ad una Corte Suprema pregiudica irrimediabil- mente il diritto della persona offesa, in quanto il reclamo è pur sempre proposto dinanzi al medesimo Tribunale nel quale opera il G.I.P. dell'archiviazione.

2.2. Vizio di motivazione.

Si osserva che la seconda archiviazione si era basata sul contenuto di un'altra archiviazione, della quale però le persone offese non avevano mai ricevuto nessuna informativa.

Il diritto delle persone offese era stato gravemente leso, avendo subito le conse- guenze della prima archiviazione.

Il G.I.P., inoltre, non aveva valutato tutta l'attività svolta dall'organo inquirente, sicché il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale non era avvenuto attra- verso il vaglio e l'apprezzamento di tutte le risultanze delle indagini preliminari.

Le ordinanze del G.I.P. e del Tribunale non avevano affrontato le criticità eviden- ziate dalla difesa, in violazione delle regole del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che - in un'ipotesi similare a quella in esame - è già stata sottoposta al vaglio di questa Corte, che ne ha ritenuto la manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, in relazione agli artt. 10, 11 e 117, comma 1, Cost. con riferimento all'art. 11 della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, nella parte in cui non ha modificato la disciplina dell'archivia- zione, prevedendo il diritto della persona offesa, sancito nella direttiva citata, di ot- tenere il riesame della decisione sul non esercizio dell'azione penale.

Come osservato da questa Corte, con motivazione condivisibile - l'ordinamento interno prevede un equilibrato sistema di controllo in ordine alla decisione del pub- blico ministero di non esercitare l'azione penale, che si compendia nel provvedimento motivato che un diverso organo emette a seguito di riesame (Sez. 4, n. 50067 del 10/10/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271351).

Tale decisione, pur avente contenuto ed oggetto diversi da quelli proposti dagli odierni ricorrenti, rende evidente che non vi sono gli estremi per la prospettata questione di legittimità costituzionale, atteso che la mate- ria de qua è, comunque, disciplinata dall'ordinamento interno in termini sostanzial- mente conformi ai principi ivi citati e improntati al rispetto delle garanzie dei diritti delle parti e dei soggetti processuali, ivi comprese le persone offese.

2. Il secondo motivo di ricorso non è proponibile in sede di legittimità.

Le persone offese si dolgono di non aver ricevuto l'avviso in relazione ad una prima richiesta di archiviazione e che tale omissione avrebbe riverberato i propri effetti pre- giudizievoli nell'ambito del presente procedimento.

Tale questione, tuttavia, doveva essere fatta valere impugnando il precedente provvedimento di archiviazione, per essere stato emesso in assenza di contradditto- rio.

In ogni caso, non può che richiamarsi la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'ordinanza del Tribunale che abbia erroneamente valutato intem- pestivo il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto dalla persona offesa av- verso l'archiviazione, dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, non è ricorribile per Cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l'ha pronunciata (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni c/ Galanti, Rv. 281693; Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi c/ Bottari, Rv. 277433).

Ne consegue che l'ordinanza impugnata non è ricorribile in Cassazione.

Peraltro, i ricorrenti non deducono neanche l'abnormità di tale provvedimento, limitandosi a prospettare ulteriori censure in ordine alla ritenuta infondatezza dell'ipotesi accusa- toria.

3. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'11 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento ci IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha rigettato il reclamo pro- posto ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen. nell'interesse di Catalano GiacomcV Marianna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi e di prossimi congiunti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 590 sexies cod. pen.. Il Tribunale ha rilevato che il reclamo è ammesso per proporre opposizione unica- mente nei casi di nullità dei provvedimenti di archiviazione del G.I.P., ai sensi degli artt. 408 e ss. cod. proc. pen.. Nella fattispecie, non si versava in nessuna di dette ipotesi, in quanto le persone offese non avevano prospettato la sussistenza di violazioni attinenti al corretto ìn- staurarsi del contraddittorio, che, peraltro, non erano state commesse. L'unico profilo valutabile atteneva ad eventuali nullità derivanti dalla violazione del contraddittorio "sostanziale", per omesso o irrisolto esame dell'ammissibilità o della congruità delle richieste di integrazioni investigative "a fini probatori", articolate nell'interesse degli opponenti. Sotto tali profili, il provvedimento del G.I.P. non era meritevole di censure, in quanto aveva tenuto conto delle conclusioni - di segno opposto alla richiesta di ar- chiviazione - alle quali era pervenuto il collegio di periti nominato dal G.I.P. del Tri- bunale di Marsala nel giudizio avviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio stradale. Il G.I.P., infatti, aveva specificato le ragioni per le quali aveva ritenuto di non condividere le argomentazioni di detti periti e di aderire alle argomen- tazioni dei consulenti del P.M ed aveva motivatamente ritenuto superflue le indagini suppletive proposte dalle persone offese. 2. [OSCURATO:PERSONA],Marianna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- lamo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi e di prossimi congiunti di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, ri- corrono per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 410 bis cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 111 e 24 Cost., nella parte in cui non è prevista nessuna impugnazione del reclamo. Si deduce che l'art. 410 bis cod. proc. pen. contrasta con la disciplina di cui all'art. 11 della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, secondo cui: "Gli stati membri garantiscono alla vittima, secondo il ruolo di quest'ultima nel pertinente sistema giu- diziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale". L'impossibilità di ricorrere dinanzi ad una Corte Suprema pregiudica irrimediabil- mente il diritto della persona offesa, in quanto il reclamo è pur sempre proposto dinanzi al medesimo Tribunale nel quale opera il G.I.P. dell'archiviazione. 2.2. Vizio di motivazione. Si osserva che la seconda archiviazione si era basata sul contenuto di un'altra archiviazione, della quale però le persone offese non avevano mai ricevuto nessuna informativa. Il diritto delle persone offese era stato gravemente leso, avendo subito le conse- guenze della prima archiviazione. Il G.I.P., inoltre, non aveva valutato tutta l'attività svolta dall'organo inquirente, sicché il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale non era avvenuto attra- verso il vaglio e l'apprezzamento di tutte le risultanze delle indagini preliminari. Le ordinanze del G.I.P. e del Tribunale non avevano affrontato le criticità eviden- ziate dalla difesa, in violazione delle regole del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che - in un'ipotesi similare a quella in esame - è già stata sottoposta al vaglio di questa Corte, che ne ha ritenuto la manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, in relazione agli artt. 10, 11 e 117, comma 1, Cost. con riferimento all'art. 11 della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, nella parte in cui non ha modificato la disciplina dell'archivia- zione, prevedendo il diritto della persona offesa, sancito nella direttiva citata, di ot- tenere il riesame della decisione sul non esercizio dell'azione penale. Come osservato da questa Corte, con motivazione condivisibile - l'ordinamento interno prevede un equilibrato sistema di controllo in ordine alla decisione del pub- blico ministero di non esercitare l'azione penale, che si compendia nel provvedimento motivato che un diverso organo emette a seguito di riesame (Sez. 4, n. 50067 del 10/10/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271351). Tale decisione, pur avente contenuto ed oggetto diversi da quelli proposti dagli odierni ricorrenti, rende evidente che non vi sono gli estremi per la prospettata questione di legittimità costituzionale, atteso che la mate- ria de qua è, comunque, disciplinata dall'ordinamento interno in termini sostanzial- mente conformi ai principi ivi citati e improntati al rispetto delle garanzie dei diritti delle parti e dei soggetti processuali, ivi comprese le persone offese. 2. Il secondo motivo di ricorso non è proponibile in sede di legittimità. Le persone offese si dolgono di non aver ricevuto l'avviso in relazione ad una prima richiesta di archiviazione e che tale omissione avrebbe riverberato i propri effetti pre- giudizievoli nell'ambito del presente procedimento. Tale questione, tuttavia, doveva essere fatta valere impugnando il precedente provvedimento di archiviazione, per essere stato emesso in assenza di contradditto- rio. In ogni caso, non può che richiamarsi la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'ordinanza del Tribunale che abbia erroneamente valutato intem- pestivo il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto dalla persona offesa av- verso l'archiviazione, dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, non è ricorribile per Cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l'ha pronunciata (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni c/ Galanti, Rv. 281693; Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi c/ Bottari, Rv. 277433). Ne consegue che l'ordinanza impugnata non è ricorribile in Cassazione. Peraltro, i ricorrenti non deducono neanche l'abnormità di tale provvedimento, limitandosi a prospettare ulteriori censure in ordine alla ritenuta infondatezza dell'ipotesi accusa- toria. 3. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'11 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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