CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 45738/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 agosto 1981, avverso la sentenza in data 02/03/2021 del Tribunale di Mantova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie e alla confisca [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 2 marzo 2021 il Tribunale di Mantova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello _ di Brescia per violazione di legge dal momento che il Giudice non aveva disposto la confisca obbligatoria dei beni in via diretta e per equivalente. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. L'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 stabilisce che la condanna per taluno dei delitti previsti dal precedente art. 5 comporta l'applicazione delle pene accessorie ivi indicate. L'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 stabilisce che nel caso di condanna o di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato tributario, ovvero, quando non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto. Si tratta in entrambi i casi di statuizioni obbligatorie omesse dal Giudice, ma che richiedono un apprezzamento discrezionale in merito alla durata e all'entità per cui è necessario disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. • P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie ed alla confisca con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 12 luglio 2023 • Il