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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33499/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui, in data 5.2.2015, il Tribunale del capoluogo salentino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

2. Ricorre per cassazione il difensore del Caserta articolando due motivi: 2.1 Con il primo motivo denunzia infatti la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 43 e 648 cod. pen.: lamenta che la Corte di Appello, disattendendo la censura articolata dalla difesa, ha invertito l'onere della prova imponendo all'imputato di dimostrare la legittima provenienza dell'assegno aggiungendo che, in ogni caso, nel caso di specie erano state rispettate le regole di circolazione del titolo.

Il motivo è manifestamente infondato e, invero, non consentito involgendo apprezzamenti di merito preclusi in questa sede.

La Corte di Appello, infatti, ha congruamente motivato circa l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione dell'assegno ricevuto dal Caserta e da lui negoziato ma risultato emesso su un conto corrente acceso presso [OSCURATO:PERSONA] con documenti falsi e sostituzione di persona.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, l'assegno, giunto nelle mani del Caserta senza che mai costui abbia ritenuto di giustificarne le ragioni, era stato negoziato nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA] cui era stato "girato" pur trattandosi di un assegno apparentemente emesso da tale [OSCURATO:PERSONA] e risultato impagabile proprio in quanto il "vero" Franchini aveva fatto presente di non aver mai aperto un conto corrente postale.

Correttamente, perciò, poteva essere invocato il principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Ienne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc.

Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella).

Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle già richiamate, Cass.

SS.UU., 12.7.2007 n. 35.535, Ruggiero). 2.2 Con il secondo motivo la difesa denunzia analogo vizio di motivazione con riguardo al diniego della continuazione tra il fatto per cui si procede con quello giudicato con sentenza del Tribunale di Lecce del 16.10.2012.

Il motivo è generico avendo la Corte puntualmente motivato in ordine alla assenza di prova dell'essenziale presupposto rappresentato dalla "unicità" del disegno criminoso fondando così la sua decisione su considerazioni con le quali il ricorso non si confronta.

In ogni caso, la Corte ha reso una motivazione corretta in quanto in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione "ah origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali; deve escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 7.4.2004 n. 18.037, Tazzeo; con?., Cass. Pen., 5, 3.10.2013 n. 5.599, Hudorovic; Cass. Pen., 1, 26.2.2014 n. 39.222, B.; Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 896, Hamani A.S. in cui la Corte ha ribadito che, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l'occasionalità di uno di questi).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui, in data 5.2.2015, il Tribunale del capoluogo salentino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore del Caserta articolando due motivi: 2.1 Con il primo motivo denunzia infatti la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 43 e 648 cod. pen.: lamenta che la Corte di Appello, disattendendo la censura articolata dalla difesa, ha invertito l'onere della prova imponendo all'imputato di dimostrare la legittima provenienza dell'assegno aggiungendo che, in ogni caso, nel caso di specie erano state rispettate le regole di circolazione del titolo. Il motivo è manifestamente infondato e, invero, non consentito involgendo apprezzamenti di merito preclusi in questa sede. La Corte di Appello, infatti, ha congruamente motivato circa l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione dell'assegno ricevuto dal Caserta e da lui negoziato ma risultato emesso su un conto corrente acceso presso [OSCURATO:PERSONA] con documenti falsi e sostituzione di persona. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, l'assegno, giunto nelle mani del Caserta senza che mai costui abbia ritenuto di giustificarne le ragioni, era stato negoziato nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA] cui era stato "girato" pur trattandosi di un assegno apparentemente emesso da tale [OSCURATO:PERSONA] e risultato impagabile proprio in quanto il "vero" Franchini aveva fatto presente di non aver mai aperto un conto corrente postale. Correttamente, perciò, poteva essere invocato il principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Ienne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella). Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle già richiamate, Cass. SS.UU., 12.7.2007 n. 35.535, Ruggiero). 2.2 Con il secondo motivo la difesa denunzia analogo vizio di motivazione con riguardo al diniego della continuazione tra il fatto per cui si procede con quello giudicato con sentenza del Tribunale di Lecce del 16.10.2012. Il motivo è generico avendo la Corte puntualmente motivato in ordine alla assenza di prova dell'essenziale presupposto rappresentato dalla "unicità" del disegno criminoso fondando così la sua decisione su considerazioni con le quali il ricorso non si confronta. In ogni caso, la Corte ha reso una motivazione corretta in quanto in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione "ah origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali; deve escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 7.4.2004 n. 18.037, Tazzeo; con?., Cass. Pen., 5, 3.10.2013 n. 5.599, Hudorovic; Cass. Pen., 1, 26.2.2014 n. 39.222, B.; Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 896, Hamani A.S. in cui la Corte ha ribadito che, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l'occasionalità di uno di questi). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3
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