CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06413/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10476-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 145/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 12/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2007 [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne un finanziamento dalla società [OSCURATO:SOCIETA].. Il contratto di finanziamento prevedeva che la restituzione sarebbe avvenuta mediante cessione di un quinto dello stipendio del mutuatario, nella misura di 120 rate mensili di euro 366 ciascuna. Il costo del finanziamento includeva una quota di euro 1.302,05 a titolo di premio assicurativo per la stipula di un’assicurazione sulla vita del mutuatario. Il contratto di assicurazione venne stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2. Dopo un anno dalla stipula, il mutuatario chiese di estinguere anticipatamente il mutuo, e versò a tal fine la somma di euro 35.328,98. 3. Sette anni dopo questi fatti, [OSCURATO:PERSONA] chiese alla [OSCURATO:PERSONA] la restituzione della quota-parte di premi assicurativi “pagati e non goduti”, a causa della anticipata restituzione del finanziamento. L’assicuratore rifiutò la restituzione eccependo la prescrizione biennale del credito. 4. Nel 2017 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Giudice di pace di Milano sia la [OSCURATO:PERSONA], sia la [OSCURATO:SOCIETA], chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di euro 1.171,85 “a titolo di rimborso dei ratei assicurativi versati e non maturati a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento”. Con sentenza 158/18 il Giudice di Pace di Milano accolse la domanda, previo rigetto dell’eccezione di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] di pace ritenne che il credito dell’attore fosse soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella biennale di cui all’articolo 2952 c.c.. La sentenza venne appellata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza 12 gennaio 2021 n. 145 il Tribunale di Milano accolse il gravame e dichiarò prescritto il credito azionato da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ritenne che il diritto alla restituzione della frazione di premio relativa al periodo assicurativo non goduto fosse un credito scaturente dal contratto, come tale soggetto alla prescrizione biennale ex articolo 2952 c.c., e non alla prescrizione ordinaria decennale. 6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con controricorso. Ambedue le società controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo il ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto applicabile al credito restitutorio la prescrizione biennale. Deduce che a tale credito si sarebbe dovuta applicare la prescrizione ordinaria decennale, in quanto esso non scaturiva dal contratto, ma dal pagamento dell'indebito, ai sensi dell'articolo 2033 c.c.. 1.1. Il motivo è fondato. Nell’assicurazione sulla vita - e non è mai stato in contestazione tra le parti che come tale dovesse qualificarsi il contratto da esse stipulato - il pagamento del premio è commisurato all’età del portatore di rischio e alla durata del contratto. Sicché, quando come nel caso di specie il premio sia pagato in unica soluzione ed anticipatamente, se il rischio cessa ante tempus la frazione di premio pagata a copertura dei rischi che non possono più verificarsi costituisce un pagamento sine causa, ed il credito avente ad oggetto la restituzione di un pagamento sine causaè soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. Questa Corte, in fattispecie simile, ha già stabilito che “va qualificata come ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale. Ne consegue che il diritto alla restituzione dell'indennizzo assicurativo, per la parte che l'assicuratore assuma di aver pagato in eccedenza rispetto al dovuto, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella breve di cui all'art. 2952 cod. civ., in quanto scaturente dall'indebito e non dal contratto di assicurazione. (Sez. 3, Sentenza n. 7897 del 04/04/2014, Rv. 630410 -01). 1.2. Non appaiono per contro decisivi, a questa Corte, i rilievi svolti dalle società controricorrenti nelle rispettive memorie depositate ai sensi dell'articolo 380 bisc.p.c.. Ivi si deduce - in sintesi - che l'ipotesi in cui l'assicuratore paghi un indennizzo eccedente quello effettivamente dovuto, e ne chieda la restituzione, non sia assimilabile all'ipotesi in cui l'assicurato chieda la restituzione della frazione di premio che, a causa dell'anticipato scioglimento del contratto, corrisponda al periodo assicurativo non goduto. Le ricorrenti ne traggono la conseguenza che nel primo caso la domanda restitutoria ha ad oggetto un indebito oggettivo, e sia perciò soggetta al termine prescrizionale decennale; nel secondo caso la domanda restitutoria ha ad oggetto un credito contrattuale, e sia perciò soggetta al termine prescrizionale biennale. A sostegno di tali deduzioni la Vittoria aggiunge che l’inapplicabilità dell’art.2033 c.c. al caso di specie è indirettamente dimostrata dalla circostanza che la frazione di premio da restituire all’assicurato, nell’ipotesi suddetta, va calcolata con precise formule matematiche dettate dalla normativa di settore. 1.3. La tesi non può essere condivisa perché il “pagamento non dovuto” di cui all'articolo 2033 c.c. è quello non sorretto da una valida causa giustificativa, in virtù del millenario principio cum nulla subest causa, constare non potest obligatio. Ed a tal fine nulla rileva se la causa giustificativa del pagamento mancasse ab origine, o sia venuta meno nel corso del rapporto: nell'uno come nell'altro caso, infatti, si tratterebbe comunque di un “pagamento non dovuto” perché privo di causa (ex plurimis, Sez. 2- , Sentenza n. 715 del 15/01/2018, Rv. 647258 - 01; Sez. 2 - , Ordinanza n. 14013 del 06/06/2017, Rv. 644476 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1 3207 del 28/05/2013, Rv. 626695 - 01, ove espressamente si afferma che l'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente”). La circostanza, poi, che la disciplina di settore detti regole ad hoc per la quantificazione dell’importo da restituire non rende inapplicabile l’art. 2033 c.c.. Una cosa, infatti, è individuare la fonte dell’obbligazione ex art. 1173 c.c. (l’indebito); altra cosa è stabilire come quella obbligazione debba essere quantificata. E così come possono aversi obbligazioni contrattuali non quantificate dalle parti (ad es., art. 1657 c.c.), allo stesso modo possono aversi obbligazioni non contrattuali la cui quantificazione è stabilita dalla legge. 2. Il secondo motivo di ricorso, col quale il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 125, comma 2, d. lgs. 1° settembre 1993 n 385, resta assorbito. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. (-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del