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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40583/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato - limitatamente all'entità della pena, ridotta ad anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto - la pronuncia di primo grado, emessa in data 31.01.2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato colpevole l'imputato del delitto pp. e pp. dagli artt. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen. e lo aveva condannato - applicati l'aumento per la recidiva e la riduzione di pena per il rito - alla pena di anni uno, mesi 4 di reclusione ed euro 1000,00 di multa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione quanto alla decisione di non poter escludere l'aumento per la recidiva contestata, è indeducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; avendo la corte già ben specificato, con adeguata motivazione priva di evidente illogicità, come nel caso di specie la contestata recidiva è da ritenere sussistente sia sotto il profilo formale che sotto il profilo sostanziale, indicando le specifiche ragioni che qualificano negativamente la personalità dell'imputato in termini di accentuata pericolosità sociale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 27 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato - limitatamente all'entità della pena, ridotta ad anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto - la pronuncia di primo grado, emessa in data 31.01.2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato colpevole l'imputato del delitto pp. e pp. dagli artt. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen. e lo aveva condannato - applicati l'aumento per la recidiva e la riduzione di pena per il rito - alla pena di anni uno, mesi 4 di reclusione ed euro 1000,00 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione quanto alla decisione di non poter escludere l'aumento per la recidiva contestata, è indeducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; avendo la corte già ben specificato, con adeguata motivazione priva di evidente illogicità, come nel caso di specie la contestata recidiva è da ritenere sussistente sia sotto il profilo formale che sotto il profilo sostanziale, indicando le specifiche ragioni che qualificano negativamente la personalità dell'imputato in termini di accentuata pericolosità sociale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 sett
Sentenza Cassazione n. 40583/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris